Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
È inammissibile il reclamo al Tribunale della parte istante per il rimborso delle spese anticipate in una procedura esecutiva di obbligo di fare avverso il decreto del Pretore di liquidazione delle medesime perché la tutela dell'interessato è attuabile soltanto attraverso l'opposizione dinanzi al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, a cui spetta, funzionalmente e inderogabilmente, la competenza a deciderla, in applicazione del principio generale di cui all'art. 645 cod. proc. civ.. Tale inammissibilità può esser rilevata anche di ufficio dalla Cassazione, adita in sede di impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale, quando il procedimento - che, pertanto, è nullo - si sia ugualmente svolto dinanzi al medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2001, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell'avvocato LETIZIA G., difeso dall'avvocato CECCHINI ATTILIO MARIA, per proc. spec. not. del Notaio Franca FANTI, in L'AQUILA il 9/12/98 n. rep. 23974;
- ricorrente -
contro
COND. VIA DÈ SALI, in persona dell'Amm.re p.t. COCCIOLONE Paolo, elettivamente domiciliato in ROMA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN L., difeso dall'avvocato FIORAVANTI CLAUDIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IN AN;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 21/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
IN AN chiedeva al pretore di L'Aquila, durante la procedura di esecuzione di un obbligo di fare, la liquidazione delle spese anticipate nel corso di detta procedura e da porre a carico del condominio "Via dei Sali" di L'Aquila quale parte obbligata. L'adito pretore provvedeva con decreto ex articolo 614 c.p.c.. Avverso detto decreto il IN proponeva reclamo al tribunale di L'Aquila innanzi al quale si costituivano il citato condominio e il geom. ND IN (c.t.u. nella procedura esecutiva di obbligo di fare).
Con ordinanza 21/11/1997 il tribunale di L'Aquila dichiarava inammissibile il reclamo osservando: che il reclamo era stato proposto con atto di citazione (notificato il 28/6/1997) e non con ricorso come disposto dal quinto comma dell'articolo 11 della legge 319/1980; che l'atto di citazione poteva essere convertito in ricorso presentandone i requisiti essenziali;
che, però, l'atto era stato portato a conoscenza del giudice adito mediante deposito in cancelleria il 12/7/1997, ossia dopo il previsto termine perentorio di venti giorni dalla data (9/6/1997) di comunicazione del decreto reclamato.
La cassazione dell'ordinanza del tribunale di L'Aquila è stata chiesta da IN AN con ricorso affidato ad un solo motivo. Il condominio ha resistito con controricorso, mentre ND IN non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
In via preliminare il condominio resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività essendo stato notificato il 23/12/1998, ossia oltre il termine di sessanta giorni - di cui all'articolo 325 c.p.c. - decorrenti dal 26/11/1997, data della comunicazione dell'ordinanza impugnata.
L'eccezione è infondata posto che - come affermato da questa Corte con la sentenza 11/3/1996 n. 1952 pronunciata a sezioni unite - l'ordinanza emessa dal tribunale a norma dell'articolo 11 della legge 319 del 1980 è soggetta a ricorso per cassazione, ex articolo 111 Costituzione, il cui termine breve di proposizione decorre dalla notificazione dell'ordinanza e non dalla comunicazione eseguita a cura della cancelleria.
Il ricorso è quindi ammissibile.
Prima di esaminare nel merito l'unico motivo di ricorso - con il quale IN AN denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 29 e 30 della legge 794 del 1942 e dell'articolo II della legge 319 del 1980 - occorre osservare che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, il pretore - al quale, a norma dell'articolo 614 c.p.c., spetta la liquidazione con decreto e senza limiti di valore delle spese in favore della parte istante - è anche competente a conoscere, in applicazione del principio generale dell'articolo 645 c.p.c., l'opposizione avverso detto decreto: tale ultima competenza riveste carattere funzionale ed inderogabile atteso che il decreto di liquidazione ha natura monitoria suscettibile di impugnazione nelle forme previste per l'opposizione a decreto ingiuntivo. Il pretore, infatti, quando ritiene giustificate le spese enunciate, provvede a norma dell'articolo 642 c.p.c. venendo così a delinearsi una fase cognitiva, sia pur speciale, nell'ambito della quale la tutela dell'intimato si attua a mezzo di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi allo stesso giudice che ha emanato il decreto (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 11/6/1993 n. 6536; 10/8/1991 n. 8721; 24/9/1990 n. 9685). Nella fattispecie in esame i detti principi non sono stati correttamente applicati dal tribunale il quale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo - ex articolo 11 della legge 8/7/1980 n. 319 - proposto dal IN avverso il decreto emesso dal pretore di L'Aquila a norma dell'articolo 614 c.p.c. nel corso della procedura di esecuzione forzata di obbligo di fare. In questa sede di legittimità la detta inammissibilità del reclamo proposto dal IN - con conseguente nullità dell'intero procedimento svoltosi innanzi al tribunale - deve essere rilevata di ufficio. Tuttavia, avendo il tribunale dichiarato l'inammissibilità del reclamo per tardività, questa Corte può limitarsi alla correzione della motivazione, poiché il giudice del merito ha adottato quello stesso provvedimento di inammissibilità che avrebbe dovuto assumere applicando correttamente i citati articoli 614 e 645 c.p.c.. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente ed il resistente condominio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra il ricorrente ed il resistente condominio le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001