Sentenza 1 aprile 1998
Massime • 1
In tema di controllo delle emissioni nell'atmosfera il concetto di impianto non implica necessariamente una struttura di notevoli dimensioni, e neppure una struttura complessa dell'insediamento, essendo sufficiente anche una postazione parziale, che abbia attitudine concreta a cagionare l'inquinamento dell'atmosfera. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrare tale concetto l'installazione di una cabina di verniciatura in una falegnameria già esistente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/1998, n. 6153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6153 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Gennaro S. TRIDICO Presidente del 01/04/98
1.Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. " Amedeo POSTIGLIONE Consigliere N. 1145
3. " Guido DE MAIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Amedeo FRANCO Consigliere N. 36856/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: DA TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Pretore di AD del 2.6.97 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Il Pretore di AD, con sentenza del 12.6.1997, condannava DA TO alla pena di 2.500.000 di ammenda (di cui 2.250.000 in sostituzione di un mese di arresto) per violazione degli articoli 2 e 24 D.P.R. 203/88 (costruzione di un impianto di verniciatura in un laboratorio di falegnameria con emissioni nell'atmosfera senza autorizzazione).
Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che la cabina di verniciatura non era stata costruita, ma soltanto installata dopo l'acquisto da terzi. Il ricorso è infondato.
Ai sensi del D.P.R. 203/88, che regola le emissioni nella atmosfera, il concetto di impianto non implica necessariamente una struttura di notevole dimensioni e neppure una struttura complessa dell'insediamento, essendo sufficiente anche una postazione parziale, che abbia attitudine concreta a cagionare l'inquinamento nell'atmosfera.
La legge, infatti, considera ogni possibile emissione e prescinde dal rapporto privatistico con terzi per quanto attiene l'acquisto della componente tecnica interessata, essendo sufficiente ai fini della penale responsabilità la installazione e l'utilizzo a fini produttivi nel contesto nell'impresa ed anche dell'attività artigianale.
Nel caso di specie la installazione di una cabina di verniciatura con emissione nell'atmosfera in una falegnameria già esistente obbligava il titolare a munirsi della preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
Il Pretore di AD si è attenuto a questi principi, sicché la sentenza deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1998