Sentenza 28 giugno 2002
Massime • 1
In tema di scrittura privata, il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura, ex art. 2704 cod. civ., tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto, poiché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, e ciò anche nell'ipotesi che il timbro postale di annullo del francobollo sia quello contemplato dall'art. 41 lett. B del d.P.R. 156/1973 (oggi abrogato ex D.L. 261/1999), riferito, come nella specie, alla corrispondenza cosiddetta "a corso particolare". Da ciò consegue che spetta eventualmente al terzo che contesti la certezza della data l'onere di fornire la prova specifica del fatto anomalo della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso dalla data stessa così accertata.
Commentario • 1
- 1. AMMISSIONE AL PASSIVO - DATA CERTA - ECCEZIONE IN SENSO STRETTODott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 14 ottobre 2010
ISSN 2385-1376 Poiché l'anteriorità del credito assume il significato di elemento costitutivo del diritto del creditore di partecipare al concorso, nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare qualora il credito sia fondato su una scrittura privata, L'ECCEZIONE DI INOPPONIBILITÀ PER DIFETTO DI DATA CERTA NON PUÒ INTENDERSI COME ECCEZIONE IN SENSO STRETTO. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PROTO Vincenzo – Presidente Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9482 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO LACMET ENGINEERING Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GENTILE DA FABIANO 3, presso l'avvocato RAFFAELE CAVALIERE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA BERNI e MARIA COSTANZA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
LOCAT SpA, già LOCAT - LOCAZIONE ATREZZATURE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE BELLE ARTI presso l'avvocato FRANCO LA GIOIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO ZURLO, giusta procura speciale per Notaio Alfonso Aiello di Milano rep. n. 221537 del 10.12.1999;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 239/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 30/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Berni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Panini, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 dicembre 1993 la s.p.a. CA Locazione Attrezzature propose opposizione davanti al Tribunale di Parma, ai sensi dell'art.98 l. fall., allo stato passivo del fallimento della s.r.l. LA Engineering, lamentando il rigetto della istanza di rivendicazione di beni mobili a suo tempo concessi in locazione finanziaria alla società poi fallita. La opponente sostenne la ingiustizia della decisione impugnata che si era basata sulla inopponibilità alla curatela fallimentare del contratto di locazione finanziaria per mancanza di data certa, deducendo (fra l'altro) che il curatore non poteva considerarsi terzo e che, in ogni caso, la prova dell'anteriorità del contratto rispetto alla dichiarazione di fallimento si desumeva dall'apposizione del bollo postale sul supporto cartaceo contenente la scrittura intervenuta tra le parti.
Con sentenza 15 febbraio 1996 il Tribunale rigettò l'opposizione, considerando, per un verso, che il curatore doveva essere qualificato come terzo e, per altro verso, che il timbro postale non era idoneo a conferire certezza, quanto alla data, al documento posto a base della domanda.
Con sentenza 30 marzo 1999 la Corte d'appello di Bologna, adita in sede di impugnazione dalla CA, in riforma della decisione di primo grado, accolbe la domanda dell'opponente, osservando che l'apposizione del timbro postale sull'atto conferiva certezza alla data e che quindi l'atto, da cui risultava l'anteriorità della conclusione del negozio rispetto alla declaratoria tallimentare, era opponibile alla curatela.
Avverso questa sentenza il fallimento LA Engineering s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione in base ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso la CA s.p.a. (già CA Locazione Attrezzature s.p.a.). Le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso la curatela fallimentare denuncia violazione dell'art. 2704 c.c. e vizio di motivazione, lamentando che sia stata attribuita rilevanza (ed anzi, valore probatorio assoluto) al timbro postale. Censura, inoltre, come apodittica l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il documento in contestazione costituiva un corpo unico, e lamenta che la Corte d'appello si sia limitata a valutare, ai fini della certezza della data, il solo timbro postale, di per sè insufficiente a garantire il requisito di cui all'art. 2704 c.c. Il motivo non ha fondamento.
L'art. 2704, primo comma, c.c. stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo a terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
Secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte, non contenendo tale disposizione la tassativa enunciazione dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deve considerarsi certa e computabile riguardo ai terzi, spetta all'interprete stabilire, caso per caso, se ad un fatto determinato possa essere attribuita efficacia probante pari a quella che la legge attribuisce ai fatti indicati nella prima parte della disposizione stessa (Cass. 10 ottobre 1999, n. 19873; Cass. 26 giugno 1998, n. 6314; 10 marzo 1994, n. 2347; 3 settembre 1985, n. 4577). Si è affermato, in particolare, che il timbro postale è idoneo a conferire data certa alla scrittura privata, ai sensi dell'art. 2704 c.c., quando lo scritto faccia corpo unico col foglio sul quale il timbro è apposto, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass. 1 ottobre 1999, n. 10873; Cass. 25 luglio 1997, n. 6943, Cass. 11 gennaio 1983, n. 186). E tale criterio è stato applicato anche con riferimento all'ipotesi che il timbro postale di annullo del francobollo sia quello contemplato dall'art. 41, lett. b) (oggi abrogato dall'art. 16 d.lg. 22 luglio 1999, n. 261) del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, riferito (come nella fattispecie) alla corrispondenza a corso particolare, l'una e l'altra timbratura provenendo da dipendenti dell'amministrazione postale, con pari garanzia di autenticità (Cass. 10 ottobre 1999, n. 10873 e Cass. 16 febbraio 1991 n. 1623). In questo quadro la giurisprudenza ha, poi, chiarito che spetta al terzo dare la prova specifica del fatto anomalo della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso dalla data accertata in uno dei modi indicati dall'art. 2704 c.c. (Cass. 29 luglio 1963, n. 2137), e che, in ogni caso, l'apprezzamento se un fatto o un atto possa essere assunto come equipollente di quei fatti tipici indicati dall'art. 2704 c.c. come idonei ad offrire certezza sull'anteriorità della formazione del documento, è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata (ex plurimis, Cass. 1 ottobre 1999, n. 10873; Cass. 7 giugno 1994, n. 5502; Cass. 24 agosto 1990, n. 8692). Nella fattispecie la Corte d'appello si è conformata a tali criteri interpretativi.
Ha, infatti, accertato che la scrittura datata 23 aprile 1990, sottoscritta dalla CA e dalla LA, contenente le condizioni particolari del contratto di leasing, con l'indicazione dei beni che ne costituivano l'oggetto, richiamava le condizioni generali vergate su un foglio allegato, anch'esso sottoscritto dai contraenti, e recava sul retro, così da costituire con esso un "corpus unicum", il timbro postale con la data del 27 aprile 1990 e la dicitura "corrispondenza in corso particolare". Ha, quindi, concluso che, nel contesto considerato, l'apposizione del timbro postale sull'atto conferiva certezza alla data ivi indicata;
e che, d'altronde, mai era stato oggetto di contestazione il fatto che al momento della timbratura l'atto fosse già completo in ogni sua parte. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive euro 2080,00, di cui euro 2000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2002