In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.
18 dicembre 1942
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 09/06/2016, n. 11873Provvedimento: UNIFICATO 1 1 87 3/ 16 CONTRIBUTO Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Diritto dautore. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riproduzione dell'opera. PRIMA SEZIONE CIVILE Brani musicali. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Karaoke. Dott. PIETRO CAMPANILE - Presidente R.G.N. 1793/2009 Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE Consigliere Cron. 11873 Consigliere Rep. 95 Dott. GIACINTO BISOGNI Consigliere Ud. 14/04/2016 Dott. MAURO DI MARZIO PU Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1793-2009 proposto da: EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA S.R.L. (P.I. 09451870159), (P.I. 00728490152), EMI SONGS EDIZIONI MUSICALI S.R.L. persona …Leggi di più...
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