Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2003, n. 15265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15265 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
; ec 64289 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ITALIANA MATERIA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 REPUBBLICA TRIBUTARIA 1 5 2 0 22 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALI LA CORTE SUPRE S SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cristarella Orestano Presidente R.G.N.9336/99 Dott. Francesco Papa Consigliere Dott. Enrico D'Alonzo Consigliere Cron. 31024 Dott. Michele Consigliere Rep. Dott. Giuseppe V.A. Magno Ud. 19-2-03 Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 64289 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; ricorrente
contro
AL AN, residente a [...], via Genova n.
7-Fornacette; intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana-Firenze n.191/37/98 del 10-12- . 98/22-1-99. M 509 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19-2-03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio Imposte Dirette di Pontedera, in data 13-12- 95, notificava a AL AN l'avviso di accertamento in rettifica della D.U. per l'anno 1989, con cui accertava ai fini IRPEF ed ILOR un reddito di impresa minore di £. 13.973.000, a fronte del reddito dichiarato di £.1.955.000, con recupero delle imposte evase e con irrogazione delle sanzioni nella misura minima. Nell'accertamento il reddito di impresa era stato determinato applicando un'incidenza dei prodotti sui ricavi del 30%, tenuto conto delle condizioni di salute della contribuente e del mancato adeguamento del reddito a quello minimo imposto. La AL proponeva opposizione, sostenendo che le avevanoproprie ridotte capacità lavorative non consentito la realizzazione di redditi congrui, tanto che l'attività era cessata il 31-12-92. La Commissione Tributaria di primo grado di Pisa, con la sentenza n.72/01/96, rigettava il ricorso, rilevando 2 la carenza probatoria delle affermazioni della contribuente. La AL proponeva gravame. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana- Firenze, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello. Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 3-5-99, con l'articolazione di tre motivi. La contribuente non si è costituita. Motivi della decisione Con la prima doglianza è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto e l'erronea applicazione delle L. n.438/92 e n.17/85, rilevandosi che l'operato dell'Ufficio era esente da censure perché fondato unicamente sui dati e sugli elementi forniti dalla parte, con applicazione del ricalcolo dell'incidenza dei prodotti acquistati sui ricavi sulla base dei parametri di cui alla L. n.17/85. Con la seconda e terza censura è stata denunziata l'erronea applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2727 C.C., in relazione all'art. 360 co.1° n.3 c.p.c., e la motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione all'art. 360 co.1° n.5 c.p.c.. M I giudici di secondo grado accoglievano l'appello della 3 contribuente, motivando che era stato provato il ricovero ospedaliero dal 22-3-89 al 6-4-89 con l'indicazione della relativa diagnosi, stato patologico che non poteva non aver inciso sulla redditività della piccola azienda artigianale. L'iter motivazionale dell'impugnata decisione si fonda, sostanzialmente, su una indagine di fatto. Orbene, le prospettte censure e doglianze tendono ad introdurre una valutazione di fatto, che sfugge al sindacato di legittimità della presente fase. Per le ragioni svolte, il ricorso deve essere disatteso. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese, non essendosi la AL costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 19-2-2003, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco Ruggiero Dott. Francesco Cristarella Janus Myin Orestano витие Очит CORTSUPE WERS Hitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 93 DIT.2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 dor Luigi Riitano