Sentenza 19 settembre 2023
Massime • 1
In tema di reato continuato, il giudice, per individuare la violazione più grave, deve tener conto anche delle circostanze, aggravanti e attenuanti, ravvisabili nel caso concreto e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che, entro i limiti previsti dalla legge, ritiene opportuni, effettuando, all'esito, l'aumento sanzionatorio per la ritenuta continuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha applicato tale principio in un caso di affermata sussistenza della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., ritenuta una circostanza attenuante). (Conf.: n. 1153 del 1993, Rv. 193973-01 e n. 11401 del 1993, Rv. 196758-01).
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In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà luogo nè alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., nè a quella di nullità, atteso che l'inosservanza delle disposizioni fissate dall'art. 498 c.p.p., comma 1, e art. 499 c.p.p. non determina nè l'assunzione di prove in violazione dei divieti di legge, nè la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall'art. 178 c.p.p.: detta violazione rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se inficia l'intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita alla domanda suggestiva, ben potendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2023, n. 44175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44175 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |