Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA PENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT 46 E39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IMPUGNATIOne SEZIONE SECONDA CIVILE BELLA SENTENZA JEL GLUDICc Di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati расо Presidente R.G.N. 1860/00Dott. Mario SPADONE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron.340 Consigliere Dott. Roberto Miche TRIOLA - Rep. Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere Ud.02/10/02 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TECNEDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing.ARMANDO GIANLUCA PALMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DITTA, in persona del legale DANILO GN rappresentante pro tempore DANILO GN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, 2002 difeso dagli avvocati VITO LUDOVICO ASCOLI, LUCA 1267 -1- D'ANDREA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 156/99 del Giudice di pace di ANCONA, depositata il 21/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso inammissibilità del ricorso o rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Techneda chiese al Giudice di pace di Ancona, ed ottenne, decreto ingiuntivo di condanna di AN AG al pagamento di 590.620 lire, corrispettivo di merce a lui venduta e consegnata. AN AG propose opposizione, e sostenne di aver pagato la somma che era stato condannato a pagare con il de- creto ingiuntivo. Eccepì inoltre la prescrizione presuntiva del credito. La società Techneda si costituì e negò il pagamento ec- cepito dall'opponente. Il Giudice di pace, interrogato formalmente quest'ultimo, ed escussi i testi da lui indicati, ha, con la sentenza indicata in epi- grafe, ritenuto provato il pagamento da lui eccepito, ed ha quindi re- vocato il decreto ingiuntivo opposto. La società Techneda ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. AN AG ha resistito con controricorso, ed ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, affermando che esso è stato depositato in cancelleria dopo la sca- denza del termine di venti giorni previsto dall'art. 369 cod. proc. civ.. L'eccezione è infondata. 3 Il ricorso è stato notificato il 22 dicembre 1999, ed è stato poi depositato il 7 gennaio 2000, dunque nel termine di legge. Con i tre motivi del suo ricorso la società Techneda de- nunzia la violazione dell'art. 2721 cod. civ. (sostenendo che il Giudi- ce di pace ha ammesso prove testimoniali, in base alle quali ha poi deciso la causa, non tenendo conto del valore dell'oggetto), e dell'art. 2735 cod. civ.; denunzia inoltre vizi (non anche carenza assoluta) di motivazione. Tali censure sono la prima infondata, le altre inammissibili. Quanto alla denunziata violazione dell'art. 2721 cod. civ., si osserva che tale norma non pone limiti all'ammissibilità della prova testimoniale in cause di valore superiore (alle lire cinquemila, ed oggi ad) euro 2,58, quale è quella in esame. Quanto alle restanti censure, si ricorda che le sentenze pronunciate dal giudice di pace nelle controversie di valore non supe- riore ai due milioni di lire, come quella di specie, da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, sono impugnabili in Cassazione solo per violazione di norme processuali (l'art. 2735 contiene una norma di carattere sostanziale), costituzionali e comunitarie di rango supe- riore, nonché per inesistenza della motivazione, essendo il controllo di legittimità limitato alla mera verifica esterna dell'esercizio dell'equità (vedi da ultimo Cassazione civile sez. 1, 5 ottobre 2000, n. 13269). Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Techneda a rifondere a AN AG le spese del giudizio di legittimi- tà, che liquida in 20,00 euro, oltre 400,00 euro per onorari. Roma, 2 ottobre 2002 Il presidente (Mario Spadone) ПреземиL'estensore (Carlo Cioffi) Cierto Eu IL CANCELLERE C1 ES Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 10 GEP: 2003 IL CANCELLIERE C1 Frances Valallia