Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10191 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NO E DEL OPOL ITALANO10 19 1 0 LA CORTE S REMODI CASSAZ NE Oggetto RIMBORSO SEZIONE PRIMA CIVILE 50% MUTUO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21923/99 Dott. Alfredo - Presidente ROCCHI Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Cron. 22801 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. 341.2 Dott. Donato Ud. 28/03/2001 ADAMO Consigliere Dott. Mario ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. FASAGE SpA, in persona del legale rappresentante pro || 26 LUG 2001 --- IL CANCELLIERE tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata 155 L3000 CANCELLERIA e difesa dall'avvocato ATTILIO GRISAFI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente LOF022014
contro
FALLIMENTO FINCOS SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 196, presso l'avvocato LUCIA CECCHI AGLIETTI, rappresentato 2001 e difeso dall'avvocato GIANFRANCO CECCHI AGLIETTI, *954 giusta procura a margine del controricorso;
1 controricorrente avversO la sentenza n. 571/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 12/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Francesco MELE che ha concluso per il Generale Dott. rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza 1.8.1997 il Tribunale di Forlì respin- se la opposizione allo stato passivo del fallimento della società Fincos s.p.a., dichiarato il 3.6.1993, proposta dalla società Fasage s.p.a., che aveva chiesto l'ammissione del credito di L. 353.541.222 per rimborso spese sostenute per il frazionamento di un mutuo gra- بجے vante su uin immobile alienatole dalla Fincos e in par- te pagato con l'accollo di un mutuo bancario. Il tribunale, nella contumacia del curatore, re- spinse la opposizione giudicandola sfornita di prova e la SOC. Fasage propose appello, assumendo che la prova era stata data. La curatela resistette alla impugnazio- ne, deducendone la improcedibilità per tardiva costitu- zione della appellante, oltre alla infondatezza nel me- rito, e la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 2 12.5.1999, ha respinto il gravame, giudicando rituale la costituzione in giudizio della soc. Fasage ma inade- guata la prova documentale offerta a sostegno della pretesa di credito, il cui oggetto andava identificato nel rimborso di metà delle rate del mutuo, gravante su- gli immobili rimasti alla fallita. Ha proposto ricorso per cassazione con due motivi la soc. Fasage;
ha resistito con controricorso il fal- limento. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dedu- cendo che la corte territoriale abbia valutato insuffi- ciente la prova documentale prodotta, perché non con- fermata da testimoni, mentre il mancato disconoscimento ne consentiva l'utilizzo, benché in fotocopia, al di là del fatto che il curatore aveva ammesso che la società fallita non aveva richiesto puntualmente il fraziona- mento e che la somma in più pagata riguardava semestra- lità scadute di mutuo, arrivando persino a dichiarare di non contestare il credito nella udienza del 10.11.1995 davanti al giudice delegato del fallimento. Con il secondo motivo è denunziata la violazione dell'art. 1203 C.C.. Assume la ricorrente che le due lettere 20.8.1991 e 3.5.1996 del Banco di Sicilia con- 3 fermerebbero il frazionamento del mutuo fondiario in due quote di pari importo;
la esclusione dei cespiti venduti alla Fasage dalle formalità ipotecarie, affe- renti invece agli altri immobili;
la specificazione che la quota di debito relativa all'immobile alienato all'11.7.1991 era di L. 1.304.355.804; che il versamen- to di L. 1.474.994, effettuato il 5.6.1992, era stato utilizzato a decurtazione proporzionale del mutuo. Deduce ancora la insufficiente motivazione della sentenza impugnata, giacché avrebbe mancato di precisa- re pur considerando che il debito pagato era della Fincos -le ragioni per le quali non fossero veritiere o non conferenti le dichiarazioni contenute nelle due missive, in particolare quella della " decurtazione proporzionale ( 50%) dei debiti a scadere e scaduti del mutuo intestato alla Fincos". Il ricorso è inammissibile, in quanto, attraverso la denunzia di violazioni di legge e di vizi di motiva- zione, la ricorrente prospetta una valutazione degli elementi di prova, diversa da quella adottata dalla corte di merito e conforme alle proprie attese;
e per tale verso propone accertamenti di fatto non consenti- ti al giudice di legittimità. La sentenza impugnata, a fronte della deduzione della soc. Fasage di avere pagato some afferenti ad un 4 mutuo, alle quali era obbligata per una quota la socie- tà fallita, dal momento che il mutuo ipotecario aveva interessato anche un immobile rimasto in proprietà del- la soc. Fincos, ha rilevato che era mancata la prova di tale pagamento, a ciò non giovando i documenti prodotti le due lettere 20.8.1991 e 3.5.1996 dell'Istituto di credito mutuante il primo dei quali avrebbe semplice- mente indicato l'ammontare della quota di mutuo che gravava sugli immobili acquistati dalla SOC. Fasage e dunque a suo carico ed il secondo dato atto del versa- mento di un importo "a decurtazione proporzionale 50% del debito a scadere e scaduto del mutuo". Della inidoneità a giustificare la pretesa di rim- borso i giudici di merito hanno poi fornito adeguata motivazione, rilevando che quei documenti non indicano se il versamento nell'ammontare specificato riguardi, e in che misura, la quota di mutuo rimasta a carico del- l'alienante. Ciò posto, la censura mossa con la denunzia di vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. risul- ta del tutto impropria, una volta valutata attraverso le ragioni che l'hanno giustificata, con cui si assume che la prova documentale, essendo stati disconosciuti i documenti prodotti, non necessitava di conferme testi- moniali e che il curatore aveva ammesso che la società 5 fallita non aveva richiesto il frazionamento e che la somma pagata in più riguardava semestralità di mutuo scadute. Tali ragioni, infatti, esplicitano la vera natura della doglianza, che è riferita a supposti errori di valutazione dei documenti, che la corte di merito non ha disatteso in quanto tali, dal momento che alla man- cata prova testimoniale ha fatto riferimento solo per significare che con essa si sarebbero potuti conseguire chiarimenti su quanto le lettere della banca lasciavano incerto, per il loro tenore, non risultando, a suo giu- dizio, idonei a confermare la tesi della società appel- lante, odierna ricorrente, che l'esborso, di cui essi danno atto, sia riferibile ad un debito della fallita. Valutazioni, dunque, di fatto, che si sottraggono al sindacato di legittimità; al pari di quella riferita ad un presunto riconoscimento del debito da parte del curatore, nella udienza di verifica dinanzi al giudice delegato, che dalla sentenza impugnata non risulta, co- munque, essere mai stato dedotto nei gradi di merito e della cui esistenza, peraltro, è inibita in questa sede la verifica, al di là della ferma contestazione di con- troparte e della sua rilevanza ai fini della ammissione al passivo del credito vantato. Le stesse ragioni di inammissibilità valgono per il 6 secondo motivo, con cui, sotto la prospettazione della violazione dell'art. 1203 c.c., la ricorrente ripropone la lettura delle lettere della banca e, attraverso un supposto vizio di insufficiente motivazione della sen- tenza di merito, sostiene che quei documenti suffraghi- no la dedotta anticipazione in favore della SOC. Fin- COS, addebitando alla corte territoriale di non avere ritenuto conferente quanto ivi dichiarato. Quanto alla censura di avere mancato di esplicitare le ragioni del suo giudizio, in realtà essa si risolve nella critica all'apprezzamento di irrilevanza della dichiarazione della banca, che la somma era stata ver- In (50% ) del debito a sata "a decurtazione proporzionale ड scadere e scaduto del mutuo". La sentenza impugnata chiarisce il motivo della va- lutazione negativa, in ordine alla portata del documen- to, in quanto sarebbe mancata la indicazione che il versamento e l'importo riguardassero la quota di mutuo a carico della alienante Fincos;
e la ricorrente, dopo avere lamentato la insufficienza di motivazione, fini- sce per censurarla sotto il profilo che avrebbe disat- teso la dichiarazione della banca, nei termini da essa voluti, assumendo che il suo significato vada oltre quanto la corte fiorentina ha inteso, e cioè che porti a concludere il versamento fosse risultato utile ad 7 estinguere o ridurre il debito della fallita;
così sol- lecitando il giudice di legittimità ad improponibili valutazioni di merito ed esame di documenti. spese seguono la soccombenza si liquidano in e Le L...6920,300m di cui L.
6.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese processua- li in 1.6 10.200 di cui L.
6.000.000 per onorari. L Ropma 28.3.2001 Alfredo деAnterolofour I] Presidente Il Consigliere estensore Donato Plenteda CORTE SUP RA W ADONE Piima Sogns Civic IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Luisa Passingiti LUG. 2001 IL CANCELLIERE H June Tarimo . 4 1 A 109T 250.000 0 R 2001 T 0 N 2 E . 456T +10000 ie 0 T E r versate S. 011 0 ) L M e T L .0 S iari PO TA nd O E 0 P D N o iz 9 LI d d A ₤17 2 iu FI TOR290,000 V O in G I y 5. O tti o D C N t I A y 6.3.7 O istra F Vizie T F ra IN N U E G g H e k C C !04 R E la ar D U abi C n M D i A a s C . P . c n ss p o . ire esp M (l I r. Il R (D 8