Sentenza 10 giugno 1998
Massime • 1
È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento del Pretore che, dopo aver convalidato l'arresto per il reato di evasione, restituisca gli atti al p.m., in quanto determina l'indebita regressione del processo a procedimento, esplicandosi al di fuori dei casi consentiti per non aver tenuto conto che il giudizio direttissimo è connesso alla procedura contestuale di convalida dell'arresto e non alla flagranza di esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/1998, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 10.6.1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " GI AM " N. 2112
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " LA LO " N. 42403/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli nei confronti di IR IM, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del Pretore di Napoli in data 22 ottobre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza con restituzione degli atti al giudice di merito;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza in data 22.10.1997 il Pretore di Napoli, nel procedimento
contro
MO IA, dopo avere convalidato l'arresto dello stesso fuori della flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari, non procedeva al giudizio direttissimo, ritenendo chela insussistenza della flagranza non lo consentisse, stante il disposto dell'art. 449 c.p.p.. Di conseguenza, restituiva gli atti al Pubblico Ministero, che ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, per la quale denuncia il vizio di erronea applicazione della legge processuale di cui all'art. 566 c.p.p.. Giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Premesso, infatti, che il provvedimento impugnato, non suscettibile di autonomo gravame stante la tassatività dei mezzi di impugnazione, lo diventa, in quanto ha determinato l'indebita regressione del processo a procedimento, siccome provvedimento abnorme, tale dovendosi considerare anche quello che si esplica al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, rileva questo giudice di legittimità che il superamento del limite in questione consiste nell'avere il Pretore ammesso di considerare che il giudizio direttissimo è connesso alla procedura contestuale di convalida dell'arresto e non alla flagranza di esso.
In tal senso, infatti, è la concorde giurisprudenza di questa Suprema Corte (ex plurimis: Cass. pen., Sez. VI, 24 luglio 1997, n. 2287, Volatile, m. CED 208.650; Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 1996, n. 3712, Corà, m. CED 206. 727; Cass. pen., Sez. VI, 8 agosto 1997, Belsito), che ha precisato come, nei casi di arresto fuori flagranza previsti dalla legge, questo deve ritenersi a tutti gli effetti equiparabile ed equiparato all'arresto in flagranza, non avendo senso logico istituire, da una parte, la possibilità dell'arresto e della conseguente udienza di convalida (prevista, quest'ultima, espressamente dall'art. 3 del d.l. n. 152 del 1991) e mantenere, dall'altra, la impossibilità della convalida stessa e la conseguente necessità del suo rifiuto. D'altra parte, in merito alla possibilità del successivo giudizio direttissimo, nella prova la formulazione letterale dell'art. 566, 1^ comma, c.p.p., dovendosi tener conto anche delle innovazioni introdotte da leggi successive che hanno nuovamente previsto, per determinati reati, la possibilità dell'arresto fuori flagranza, di cui la norma suddetta non poteva tenere conto. Sicché - nella contestualità stabilita dal legislatore tra convalida e giudizio direttissimo pretorile e data l'equiparazione istituita in seguito, ai fini della convalida, tra arresto in flagranza e arresto fuori flagranza delle ipotesi in cui quest'ultimo è previsto - deve riaffermarsi che alla convalida deve seguire immediatamente il giudizio, sempre che il PM non intenda procedere ai sensi dell'art. 449, 4^ comma, c.p.p., norma applicabile al procedimento pretorile per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 175 del 15 aprile 1992. La impugnata ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al Pretore di Napoli per l'ulteriore corso.
P.T.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Pretura circondariale di Napoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998