CASS
Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2023, n. 27558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27558 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME BR YA nato il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2022 del TRIBUNALE di UDINE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. Mara Del Bianco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Raffaella Liquori, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27558 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 13 gennaio 2022 il Giudice di pace di Udine ha condannato, alla sola pena pecuniaria ed anche agli effetti civili, OM EU MI per il reato di lesioni volontarie. Avverso tale pronunzia l'imputata ha presentato appello che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Udine ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000, perché proposto con riguardo ai soli capi penali della sentenza. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe rilevato come l'appello fosse stato proposto anche nei riguardi del capo relativo alla condanna della OM al risarcimento del danno in favore della parte civile e comunque non avrebbe tenuto conto del disposto di cui all'art. 574 comma 4 c.p.p. per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va infatti ribadito l'oramai consolidato insegnamento di questa Corte per cui deve ritenersi ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d. Igs. n. 274/2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459). Pertanto, avendo l'imputata proposto appello anche e soprattutto sui capi della sentenza del Giudice di pace attinenti l'affermazione della sua penale responsabilità, il gravame di merito doveva ritenersi ammissibile. Peraltro con l'appello la ricorrente aveva contestato anche l'entità del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado, talchè nemmeno può ritenersi esatta l'affermazione del Tribunale per cui non sarebbero stati impugnati capi civili della sentenza. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. $.•
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine per il relativo giudizio d'appello. Così deciso il 13/4/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. Mara Del Bianco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Raffaella Liquori, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27558 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 13 gennaio 2022 il Giudice di pace di Udine ha condannato, alla sola pena pecuniaria ed anche agli effetti civili, OM EU MI per il reato di lesioni volontarie. Avverso tale pronunzia l'imputata ha presentato appello che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Udine ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000, perché proposto con riguardo ai soli capi penali della sentenza. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe rilevato come l'appello fosse stato proposto anche nei riguardi del capo relativo alla condanna della OM al risarcimento del danno in favore della parte civile e comunque non avrebbe tenuto conto del disposto di cui all'art. 574 comma 4 c.p.p. per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va infatti ribadito l'oramai consolidato insegnamento di questa Corte per cui deve ritenersi ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d. Igs. n. 274/2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459). Pertanto, avendo l'imputata proposto appello anche e soprattutto sui capi della sentenza del Giudice di pace attinenti l'affermazione della sua penale responsabilità, il gravame di merito doveva ritenersi ammissibile. Peraltro con l'appello la ricorrente aveva contestato anche l'entità del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado, talchè nemmeno può ritenersi esatta l'affermazione del Tribunale per cui non sarebbero stati impugnati capi civili della sentenza. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. $.•
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine per il relativo giudizio d'appello. Così deciso il 13/4/2023