Sentenza 25 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2002, n. 9223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9223 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 9223/ 02 ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 1427/00 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron..24926 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 11/04/02 ConsigliereDott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MI RZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e 2002 difende, giusta delega in atti;
1599 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 419/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/01/99 - R.G. N. 60839/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso dell'11 novembre 1989 l'Ente FERROVIE DELLO STATO propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Roma l'aveva condannato a pagare a RZ IC l'adeguamento dei compensi percepiti per lavoro straordinario. Con sentenza del 15 gennaio 1999 il Tribunale di Roma. accogliendo l'appello, ha respinto la domanda. Afferma il giudicante che la sentenza del Pretore. fondata sull'assenza di contestazione del conteggio delle somme, non aveva motivato in ordine alla prova dello svolgimento del lavoro straordinario. E, poiché dagli atti non emergeva alcun elemento documentale che attestasse questo fatto, né il lavoratore aveva chiesto in sede di appello mezzi di prova, la prova non sussisteva. Per la cassazione di questa sentenza ricorre RZ IC, percorrendo le linee di due motivi;
la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 416 cod. proc. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che l'Ente aveva espressamente riconosciuto che egli aveva effettuato le prestazioni di lavoro straordinario, ed aveva contestato la somma richiesta solo per ragioni "di diritto": non aveva poi presentato i conteggi, che si era inizialmente riservato di presentare. 3 Il Pretore aveva legittimamente tratto da questi elementi la prova del diritto in controversia. Poiché la prestazione del lavoro straordinario era un fatto pacifico fra le parti, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere negli elementi i fattori sufficienti ad una presunzione. Il motivo è infondato. Come è stato affermato dal Supremo Collegio, "nel rito del lavoro, il difetto di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore per la quantificazione del credito oggetto di domanda di Amoro condanna, allorché il convenuto si limiti a negare in radice l'esistenza del credito avversario, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti, non semplicemente alle regole legali o contrattuali di elaborazione dei conteggi medesimi" (Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2002 n. 761). Nel caso in esame, oggetto della controversia era "l'adeguamento dei compensi percepiti per il lavoro straordinario" (sentenza impugnata, oggetto che trova riscontro nello stesso ricorso, ove si lamenta che "difatti l'amministrazione ferroviaria non aveva incluso nella retribuzione ai fini del calcolo del lavoro straordinario tutti gli aumenti verificatisi nel periodo predetto"). E pertanto, in applicazione dell'indicato principio, il comportamento della resistente, che peraltro aveva formulato specifica riserva e non si era limitata ad un mero silenzio, è probatoriamente irrilevante. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 416 cod. proc. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stata prodotta alcuna documentazione idonea alla prova: egli “non aveva allegato solo il conteggio, bensì anche due prospetti delle ore di lavoro straordinario prestato, con l'indicazione delle aliquote dovute, ed una busta paga da cui risultava che nel mese di gennaio 1986 egli aveva svolto 30 ore di lavoro straordinario percependo la somma di lire 352.000"; ed i documenti non erano stati contestati. Il motivo è fondato. Il giudice di merito deve dare adeguata ragione della necessità che giustifica la sentenza (necessità intesa quale rapporto кного logico che escluda ogni alternativa decisione), e. nell'ambito di questa necessità, deve escludere l'astratta potenzialità probatoria di ogni elemento di segno contrario, quale potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione (Cass. 23 febbraio 2002 n. 2656). Nel caso in esame, la busta paga, recando l'indicazione del lavoro straordinario prestato e della somma percepita. attestava un fatto che, consentendo la valutazione della ricorrente pretesa ed essendo, nei limiti del fatto stesso e nell'ambito della relativa valutazione, potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione, esigeva adeguato esame, che è stato omesso. In questi limiti, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
e rinvia alla Corte d'Appello di L'Aquila, anche per le spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma. 1'11 aprile 2002. Il Consigliere estensore Suite Cuero IL PRESIDENTE incenzo Miles U CANCELLIERE Depositato in Cancelleria cggi, 25 610.2002 IL CANCELLIERE Andre See : 3 D 6 3 1 A 5 O S . S T . A R T N A A , ' T 3 L A S L 7 E O C P 1 M I 1 A E E D G G I E A G T A D E N E L O E , S T O E T A I R L T R I L S I E D G D E O R