Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2003, n. 5088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5088 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 850.88 /03 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 21455/0 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Сков. 11305 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Пd.10/01/03 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la sequente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NT ER, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocatoP.ZZA APOLLODORO 26. PAOLO VITTORIO LELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE CONDO', giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FF.SS. БРА FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 16, presso 10 studio in ROMA VIA MONTEVERDI N. che lo rappresenta e dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, 2003 difende, giusta delega in atti;
92 -1- - controricorrente avversO la sentenza n. 1289/99 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 03/11/99 R.G.N. 82/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Avellino, con la sentenza in epigrafe specificata, ha accolto l'appello proposto dalle IE EL TA 5.p.a. avvers0 la decisone pretorile di accoglimento della domanda proposta dall'odierno ricorrente di corresponsione di differenze retributive а titoio di rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, di quanto corrisposto per il c.d. premic di esercizio. I giudici di gravame hanno ritenuta che, in base alla disciplina di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 Π. 829 richiamata dalla contrattazione collettiva applicabile nella specie, il suddetto premio non ė previsto come componente della base di calcolo dell'indennità dl buonuscita, che comprende golo ed esclusivamente 1'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio, dell'eventuale assegno pensionabile e del compenso per ex combattenti, con esclusione, quindi, delle retribuzioni c.d. aggiuntive, quale appunto il premio in questione. Per ia cassazione di tale sentenza ricorre il lavoratore deducendo un unico motivo di impugnazione. La s.p.a. IE EL TA resisto con controricorso, illustrato da menoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorSO, il lavoratore lamenta che i giudici di appello non abbiano riconosciuto la natura retributiva del premio di esercizio, alla stregua delle previsioni della contrattazione collettiva e dei caratteri di continuità, non occasionalità e corrispettività, idonei nell'ambito di JD rapporto di lavoro Ormai del tutto privatisti.co a caratte=izzare tale emolumento come una mensilità aggiuntiva, da computare ai fini della buonuscica. Il motivo son è fonda Lu. Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 11. 829, 1'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri EL TA (OFAFS) era tenuta a corrispondere "ai dipendenti cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodctic dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e dei compenso per ex combattebli". L'assunzione dell'obbligo della buonuscita - finanziata mediante 1'utilizzazione delle entrate patrimoniali specificamente previste (ritenute sugli stipendi, contributi ordinari dell'azienda, interessi sui prestiti ai dipendenti e altri introiti di gestione) rientrava tra le finalità dell'Opera, specificamente indicate dall'art. 2 della stessa legge 10. 829 del 1973 ed aventi EL carattere manifestamente previdenziale e assistenziale (oltre la buonuscita, gli assegni per i dipendenti divenuti Inidonei al servizio, i sussidi agli orfani, gli assegni di malattia ecc.). A seguito della privalizzazione del rapporto di Lavoro dei dipendenti delle IE EL TA (legge 17 maggio 1905 n. 210) e della estinzione dell'Opera, fissata al 1° giugno 1994, 1'indennità di buonuscita è stata posta a carico della datrice di lavoro s.p.a. IE EL TA (art. 1, quarantatreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537). Fino al 31 dicembre 1995, il trattamento relativo alla cessazione del tapporto di lavoro dei dipendenti già iscritti all'Opera (avente natura di retribuzione differita ma comunque COD funzione previdenziale: cfr. Corte cost. 19 maggio 1993 n. 243), anche se erogato direttamente dalla datrice di lavoro, è rimasto regolato dalla vecchia disciplina, di cui al citato art. 14 della legge n. 829 del 1973, secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto legge 1° aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995 n. 204, trovando invece applicazione, dopo tale data, la disciplina del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Come recentemente rilevato da questa Corte con sentenza 10 maggio 2002 n. 6738, tino alla predetta data del 11 dicembre 1995, ogni questione in merito al calcolo de l'indennità di buonuscita, e quindi anche alla computabilità del premio di esercizio, é legislativamente risolta nel senso della esclusione dalla base di calcolo di tale indennità di ogri omolumento diverso da quelli indicat: nel citato art. 14 della legge n. 829 del 1975 c nelle successive modifiche legislative (art. 8 della legge 20 Mar 20 1980 n. 75 e art. 1 della legge 2 gennaio 1994 n. 87, che hanno aggiunto alla base di calcolo della buonuscita, rispettivamente, la tredicesima mensilità e la percentuale del 602 dell'indennità integrativa speciale), conseguendone altresì che, fino alla medesima data, 1 a disporre soltanto in conformità alla contrattazione collectiva poteva previsione di legge, senza poter prevedere una disciplina autonoma diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clausole. 17 Nella controversia in esame è incontestato che il dipendente ebbe a cessare dal servizio prima della suddetta data del 31 dicembre 1995, escendosi dedotto in giudizio il c.c.n.l. 1990/92, sicchè la discipline di riferimento per il calcolo della buonuscita è rimasta quella legale, peraltro esplicitamente richiamata dalla contrattazione collettiva (v. art. 96, terzo comma, del predetto c.c.n.l.}. Alla stregua di tale disciplina, dunque, il premio di esercizio, che non è richiamato fra gli emolumenti tassativamente indicati dall'art. 14 della + 629 del 1973, deve ritenersi escluso dalla base di calcolo legge dell'indennità di buonuscita. Va considerato, al riguardo, Come 1] termine di "ultimo stipendio mensile", Indicato nella citata disposizione, Пеп indichi ina nozione cnnicomprensiva, riferita, cioè, ad ogni elemento retributivo, com'è dimostrato dal fattɔ che ia tredicesima mensilità, indicata dalla contrattazione collettiva come elemento aggiuntivo della retribuzione (al pari del premio di esercizio: V. art. 33 del c.c.n.l. 1990/92), è stata successivamente inserita nella base di calcolo della buonuscita a seguito di uno specifico intervento legislativo (art. S della legge n. 75 del 1980 cit.}, che пор ha invece riguardato altri elementi retributivi, quale appunto il premio di esercizio. Appare del tutto ininfluente, perciò, che il suddetto premio abbia gradualmente acquisito i caratteri tipici della retribuzione, divenendo un corrispettivo obbligatorio, determinato e continuativo, dato che, come s'è visto, la disciplina legale applicabile alla falllspecie prescinde dalla +147 natura retributiva o meno, ai fini della individuazione degli elementi che compongono la base di calcolo dell'indennità di buonuscita. A tali principi 5i è attenuta la sentenz impugnata, che si sottrae pertanto alle censure del ricorrente. I D Ne deriva, in conclusione, che il ricorso va rigettato. , O L L A S O 0 S B 1 A Ricorrono giuszi motivi per la compensazione delle spese di giudizio. 3 I . T 3 , D T 5 R A A S A . T ' E S L N P O L S
P.Q.M.
E I P 3 D N -7 IM I G -8 S O A N 1 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. D A E 1 E S D T I E E . N A G E O S O R G Cosi deciso in Roma, il 10 gennaio 2003. E T T E T S L I I G IR E A R D ŝidente Il Consigliere estensore Свечно - Vera Monault Он 2 ANCELLIERE Depositato in Cancelleri oggi, LIL GANCEGANCELI calle ༣