CASS
Sentenza 1 marzo 2022
Sentenza 1 marzo 2022
Massime • 1
Ai fini della legittimità del sequestro preventivo di una società, è necessario dimostrare il durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività criminose, quale società strutturalmente illecita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro delle quote sociali, interamente nella titolarità dell'imputata, disposto in relazione al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., fungendo l'ente da "schermo" per la realizzazione del sistema illecito in forma non individuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2022, n. 7107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7107 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AR IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di OM svolta la relazione dal Consigliere AB CAPPELLO;
sentito il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale FIMIANI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi l'avv. Alessandro FIDUCCIA del foro di OM che ha depositato nomina a sostituto processuale dell'avv. Gianluca TOGNOZZI del foro di OM in difesa di NI RI IA e che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
e l'avv. Francesco RI CARDOSI del foro di OM in difesa di NI RI IA che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7107 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 25/01/2022 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di 'giudice del riesame - giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente ordinanza da parte della Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 37203 del 27/11/2020 - ha accolto l'appello del pubblico ministero e disposto il sequestro preventivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 321, cod. proc. pen. e 452-quaterdecies, cod. pen., delle quote sociali della MENFER s.r.l. Parte appellante nel ricorso aveva dedotto violazione di legge, in riferimento agli articoli sopra richiamati con riguardo al rigetto della richiesta di sequestro, sebbene relativo a cose, delle quali era obbligatoria la confisca. 2. In particolare, il giudice rimettente - rilevato che il ricorso poneva due questioni (una concerne l'applicabilità del sequestro a fini impeditivi alle quote della "MENFER s.r.l.", quali cose cioè la cui libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione di ulteriori fatti penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 321, c. 1, cod. proc. pen.; l'altra riguarda l'applicabilità del sequestro a fini di confisca delle quote dei soci deila "MENFER s.r.l.", quali cose di cui è obbligatoria l'ablazione, ai sensi dell'art. 321, c. 2, cod. proc. pen.) - ha ritenuto la prima inammissibile, avendo il Tribunale reso congrua motivazione sul punto. Ha, invece, ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale il Procuratore della Repubblica aveva censurato le affermazioni del Tribunale secondo cui le quote sociali della "MENFER s.r.l." non potevano essere considerate «strumentali rispetto alla realizzazione dei reati ipotizzati», per l'assenza di uno «stretto, diretto e non mediato legame rispetto ai reati contestati», valorizzando il fatto che il complesso aziendale era sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 321, c. 2, cod. proc. pen. dal 2017 e che l'azienda era gestita da un amministratore giudiziario. Tale motivazione è stata ritenuta del tutto scoordinata rispetto alla conclusione che esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro a fini di confisca, rispetto al quale, ha precisato la Corte di cassazione, bisogna infatti valutare se le quote sociali della "MENFER s.r.l." costituiscano cose di cui è obbligatoria la confisca ai sensi del citato art. 452-quaterdecies, c. 5, perché "strumenti" per commettere i reati contestati, in particolare quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
ma non anche se la libera disponibilità di esse possa consentire il protrarsi dell'attività criminosa con aggravamento delle conseguenze dei reati già commessi, o la commissione di nuovi reati, spettando al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione 2 del periculum in mora - che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321, c. 1, cod. proc. pen. - sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa di NI RI IA formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge, sotto il profilo della mera apparenza della motivazione. Secondo il deducente, il giudice del riesame non avrebbe soddisfatto le esigenze motivazionali nei termini prospettati dal giudice rimettente, l'ordinanza essendo priva di un congruo sviluppo delle ragioni giustificative dell'apposizione del vincolo, ritenendo manifesto il carattere assertivo degli assunti, incongrui rispetto a una corretta e ragionata applicazione dei principi sottesi alle norme giuridiche. In particolare, l'assunto secondo cui la titolarità delle quote conferirebbe un potere decisionale tale da consentire la protrazione dell'illecito sistema giustificherebbe, secondo la difesa, il sequestro impeditivo di cui all'art. 321, c. 1, cod. proc. pen., essendo invece necessario individuare un collegamento eziologico diretto e essenziale tra reato e bene che deve presentarsi immediatamente come significativo, sul piano lesivo, nei confronti dell'illecito, perché ultimo vettore dell'azione tipica o perché infungibile rispetto a quel tipo di realizzazione criminosa. 4. Con memoria scritta, la difesa della NI ha sviluppato le proprie argomentazioni, richiamando la sentenza delle sezioni unite n. 36959, depositata successivamente alla impugnazione, per affermare che il giudice deve necessariamente interrogarsi sulla sussistenza, nel caso concreto, del periculum in mora, elemento rispetto al quale difetterebbe qualsiasi riferimento nel provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, giudice del rinvio, richiamato il percorso valutativo delineato dal giudice rimettente, ha intanto precisato che il reato più grave era quello di cui 452-quaterdecies, cod. pen., per il quale la ricorrente era già stata condannata in primo grado ad esito dell'abbreviato; che tale reato non era stato commesso in forma individuale, ma attraverso l'ente, del quale la NI detiene ancora la totalità delle quote. Da tali dati di fatto, quel giudice ha inferito che le quote, in quanto misura della partecipazione del singolo socio all'ente, rientrino tra le cose che servirono a commettere l'illecito, atteso che la loro titolarità implica anche la titolarità del potere decisionale in via esclusiva. Pertanto, esse, così come la già confiscata azienda, sono da considerarsi beni strumentali rispetto al reato, poiché 3 attraverso il potere decisionale che ne è derivato alla NI in base alla loro titolarità, è stato consentito al sistema illecito di sussistere e protrarsi nel tempo. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Va intanto premesso che, avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. unite n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (cfr., ex multis, sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 4. Ciò posto, nella sentenza di annullamento, il giudice rimettente ha evidenziato il vizio che connotava il provvedimento di rigetto censurato in quella sede, rilevando che le ragioni addotte dal Tribunale non spiegavano in alcun modo perché le quote sociali non potessero essere ritenute «cose che servirono a commettere i reati», essendo meramente assertivo, oltre che del tutto incongruo, affermare che, siccome il complesso aziendale della "MENFER s.r.l." era stato sequestrato a fini di confisca in quanto ritenuto strumentale rispetto alla commissione dei delitti ipotizzati, le quote sociali della medesima società "non" potevano considerarsi strumentali rispetto agli stessi reati. Ha, poi, aggiunto che il dato della mancata commissione di nuovi reati dalla data del sequestro aziendale poteva rilevare ai fini dell'esclusione di un concreto pericolo di commissione di nuovi reati, e quindi, di esigenze impeditive, non avendo invece alcun rilievo per valutare se le quote sociali siano «cose che servirono a commettere i reati», e, come tali, costituiscano oggetto di confisca obbligatoria, rinviando per nuovo giudizio sul punto da espletarsi senza che le conclusioni fossero condizionate da apprezzamenti sulla sussistenza del perículum in mora. 4 5. Le censure articolate da parte ricorrente non prospettano errores in iudicando o in procedendo, ma costituiscono, semmai, una critica al ragionamento esplicativo dei giudici territoriali con riferimento alla applicabilità del sequestro a fini di confisca ai sensi dell'art. 321, c. 2, cod. proc. pen., ragionamento che non può ritenersi meramente apparente, potendo al più essere viziato nei termini rilevanti a norma dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., tuttavia preclusi in questa sede di legittimità per i principi sopra richiamati. I giudici territoriali hanno espressamente ricollegato al potere decisionale dell'imputata, a sua volta derivante dalla titolarità del 100% delle quote sociali, la strumentalità dei beni rispetto alla commissione del reato, valorizzando le modalità di commissione di esso, in forma cioè non individuale, ma, per l'appunto, servendosi dell'ente, scelta che avrebbe consentito al sistema illecito, oggetto di contestazione, di sussistere e protrarsi nel tempo. Il che vale quanto affermare che è stato lo "schermo" societario a connotare il reato contestato e a configurare quel vincolo di asservimento del bene rispetto all'attività illecita. Ciò si pone in linea di assoluta coerenza con i principi più volte affermati da questa Corte con riferimento alla individuazione dei beni serviti per commettere il reato: ai fini della legittimità del sequestro preventivo di una società, per l'appunto, occorre dimostrare il durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecite, quale società strutturalmente illecita o di comodo (cfr. sez.6, n. 20244 del 8/2/2018, Fedele, Rv. 273268, in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro preventivo delle quote sociali e del patrimonio di una società di professionisti, disposto in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione, turbativa d'asta e falso in atto pubblico, rilevando che detta società risultava occasionalmente coinvolta nella commissione di un numero ridotto di delitti-scopo, cosicchè ciò non consentiva di connotare in senso esclusivamente illecito l'operatività della persona giuridica;
sez. 5, n. 5868 del 11/2/2018, dep. 2019, Pungitore Vincenzo, Rv. 275496, in cui, in tema di bancarotta fraudolenta, si è affermato essere illegittimo il sequestro preventivo totalitario delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia disposto a prescindere dall'accertamento del collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e per un valore eccedente quello attribuito ai beni distratti). 5.1. Sembra, dunque, di potersi definitivamente affermare che è necessaria la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (cfr. sez. 6, n. 17763 del 13/12/2018, dep. 2019, Arrigo Antonino, Rv. 25886). 5 5.2. Il che è quanto avvenuto nel caso in esame, nel quale il Tribunale, ben edotto di tale necessità, ha motivato espressamente su tale nesso, richiamando la forma del reato e il potere decisionale esistente in capo alla ricorrente, valorizzando dunque quella compenetrazione tra potere decisionale e proprietà dell'ente che ha di fatto sottratto la gestione societaria ad ogni forma di controllo (invero, neppure prospettata dalla difesa) e che ha finito per costituire la modalità stessa della commissione del reato contestato. 5.3. Irrilevante, peraltro, è il richiamo alla sentenza delle Sezioni unite n. 36959 del 2021, AD AB RI, Rv. 281848, stante il principio secondo cui, in tema di giudizio di rinvio, sussiste l'obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie, salvo restando che il mutamento giurisprudenziale integra un "nuovo elemento" di diritto, idoneo a legittimare la riproposizione di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personale non più suscettibile di gravame (cfr. sez. 6, n. 14433 del 14/1/2020, Geraci Antonino, Rv. 278848, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che il regime di stabilità delle sentenze delle Sezioni Unite, conseguente alla novella dell'art.618 cod.proc.pen., non consente di assimilare il mutamento giurisprudenziale alla successione di leggi processuali nel tempo applicabili anche nel giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento, in base al principio "tempus regit actum"; sez. 2, n. 25722 del 28/3/2017, P.G. in proc. Antinoro, Rv. 270699). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 25 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr s'dente AB AP LV Dovere 90/29-~yr -e-e2
sentito il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale FIMIANI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi l'avv. Alessandro FIDUCCIA del foro di OM che ha depositato nomina a sostituto processuale dell'avv. Gianluca TOGNOZZI del foro di OM in difesa di NI RI IA e che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
e l'avv. Francesco RI CARDOSI del foro di OM in difesa di NI RI IA che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7107 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 25/01/2022 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di 'giudice del riesame - giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente ordinanza da parte della Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 37203 del 27/11/2020 - ha accolto l'appello del pubblico ministero e disposto il sequestro preventivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 321, cod. proc. pen. e 452-quaterdecies, cod. pen., delle quote sociali della MENFER s.r.l. Parte appellante nel ricorso aveva dedotto violazione di legge, in riferimento agli articoli sopra richiamati con riguardo al rigetto della richiesta di sequestro, sebbene relativo a cose, delle quali era obbligatoria la confisca. 2. In particolare, il giudice rimettente - rilevato che il ricorso poneva due questioni (una concerne l'applicabilità del sequestro a fini impeditivi alle quote della "MENFER s.r.l.", quali cose cioè la cui libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione di ulteriori fatti penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 321, c. 1, cod. proc. pen.; l'altra riguarda l'applicabilità del sequestro a fini di confisca delle quote dei soci deila "MENFER s.r.l.", quali cose di cui è obbligatoria l'ablazione, ai sensi dell'art. 321, c. 2, cod. proc. pen.) - ha ritenuto la prima inammissibile, avendo il Tribunale reso congrua motivazione sul punto. Ha, invece, ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale il Procuratore della Repubblica aveva censurato le affermazioni del Tribunale secondo cui le quote sociali della "MENFER s.r.l." non potevano essere considerate «strumentali rispetto alla realizzazione dei reati ipotizzati», per l'assenza di uno «stretto, diretto e non mediato legame rispetto ai reati contestati», valorizzando il fatto che il complesso aziendale era sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 321, c. 2, cod. proc. pen. dal 2017 e che l'azienda era gestita da un amministratore giudiziario. Tale motivazione è stata ritenuta del tutto scoordinata rispetto alla conclusione che esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro a fini di confisca, rispetto al quale, ha precisato la Corte di cassazione, bisogna infatti valutare se le quote sociali della "MENFER s.r.l." costituiscano cose di cui è obbligatoria la confisca ai sensi del citato art. 452-quaterdecies, c. 5, perché "strumenti" per commettere i reati contestati, in particolare quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
ma non anche se la libera disponibilità di esse possa consentire il protrarsi dell'attività criminosa con aggravamento delle conseguenze dei reati già commessi, o la commissione di nuovi reati, spettando al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione 2 del periculum in mora - che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321, c. 1, cod. proc. pen. - sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa di NI RI IA formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge, sotto il profilo della mera apparenza della motivazione. Secondo il deducente, il giudice del riesame non avrebbe soddisfatto le esigenze motivazionali nei termini prospettati dal giudice rimettente, l'ordinanza essendo priva di un congruo sviluppo delle ragioni giustificative dell'apposizione del vincolo, ritenendo manifesto il carattere assertivo degli assunti, incongrui rispetto a una corretta e ragionata applicazione dei principi sottesi alle norme giuridiche. In particolare, l'assunto secondo cui la titolarità delle quote conferirebbe un potere decisionale tale da consentire la protrazione dell'illecito sistema giustificherebbe, secondo la difesa, il sequestro impeditivo di cui all'art. 321, c. 1, cod. proc. pen., essendo invece necessario individuare un collegamento eziologico diretto e essenziale tra reato e bene che deve presentarsi immediatamente come significativo, sul piano lesivo, nei confronti dell'illecito, perché ultimo vettore dell'azione tipica o perché infungibile rispetto a quel tipo di realizzazione criminosa. 4. Con memoria scritta, la difesa della NI ha sviluppato le proprie argomentazioni, richiamando la sentenza delle sezioni unite n. 36959, depositata successivamente alla impugnazione, per affermare che il giudice deve necessariamente interrogarsi sulla sussistenza, nel caso concreto, del periculum in mora, elemento rispetto al quale difetterebbe qualsiasi riferimento nel provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, giudice del rinvio, richiamato il percorso valutativo delineato dal giudice rimettente, ha intanto precisato che il reato più grave era quello di cui 452-quaterdecies, cod. pen., per il quale la ricorrente era già stata condannata in primo grado ad esito dell'abbreviato; che tale reato non era stato commesso in forma individuale, ma attraverso l'ente, del quale la NI detiene ancora la totalità delle quote. Da tali dati di fatto, quel giudice ha inferito che le quote, in quanto misura della partecipazione del singolo socio all'ente, rientrino tra le cose che servirono a commettere l'illecito, atteso che la loro titolarità implica anche la titolarità del potere decisionale in via esclusiva. Pertanto, esse, così come la già confiscata azienda, sono da considerarsi beni strumentali rispetto al reato, poiché 3 attraverso il potere decisionale che ne è derivato alla NI in base alla loro titolarità, è stato consentito al sistema illecito di sussistere e protrarsi nel tempo. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Va intanto premesso che, avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. unite n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (cfr., ex multis, sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 4. Ciò posto, nella sentenza di annullamento, il giudice rimettente ha evidenziato il vizio che connotava il provvedimento di rigetto censurato in quella sede, rilevando che le ragioni addotte dal Tribunale non spiegavano in alcun modo perché le quote sociali non potessero essere ritenute «cose che servirono a commettere i reati», essendo meramente assertivo, oltre che del tutto incongruo, affermare che, siccome il complesso aziendale della "MENFER s.r.l." era stato sequestrato a fini di confisca in quanto ritenuto strumentale rispetto alla commissione dei delitti ipotizzati, le quote sociali della medesima società "non" potevano considerarsi strumentali rispetto agli stessi reati. Ha, poi, aggiunto che il dato della mancata commissione di nuovi reati dalla data del sequestro aziendale poteva rilevare ai fini dell'esclusione di un concreto pericolo di commissione di nuovi reati, e quindi, di esigenze impeditive, non avendo invece alcun rilievo per valutare se le quote sociali siano «cose che servirono a commettere i reati», e, come tali, costituiscano oggetto di confisca obbligatoria, rinviando per nuovo giudizio sul punto da espletarsi senza che le conclusioni fossero condizionate da apprezzamenti sulla sussistenza del perículum in mora. 4 5. Le censure articolate da parte ricorrente non prospettano errores in iudicando o in procedendo, ma costituiscono, semmai, una critica al ragionamento esplicativo dei giudici territoriali con riferimento alla applicabilità del sequestro a fini di confisca ai sensi dell'art. 321, c. 2, cod. proc. pen., ragionamento che non può ritenersi meramente apparente, potendo al più essere viziato nei termini rilevanti a norma dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., tuttavia preclusi in questa sede di legittimità per i principi sopra richiamati. I giudici territoriali hanno espressamente ricollegato al potere decisionale dell'imputata, a sua volta derivante dalla titolarità del 100% delle quote sociali, la strumentalità dei beni rispetto alla commissione del reato, valorizzando le modalità di commissione di esso, in forma cioè non individuale, ma, per l'appunto, servendosi dell'ente, scelta che avrebbe consentito al sistema illecito, oggetto di contestazione, di sussistere e protrarsi nel tempo. Il che vale quanto affermare che è stato lo "schermo" societario a connotare il reato contestato e a configurare quel vincolo di asservimento del bene rispetto all'attività illecita. Ciò si pone in linea di assoluta coerenza con i principi più volte affermati da questa Corte con riferimento alla individuazione dei beni serviti per commettere il reato: ai fini della legittimità del sequestro preventivo di una società, per l'appunto, occorre dimostrare il durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecite, quale società strutturalmente illecita o di comodo (cfr. sez.6, n. 20244 del 8/2/2018, Fedele, Rv. 273268, in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro preventivo delle quote sociali e del patrimonio di una società di professionisti, disposto in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione, turbativa d'asta e falso in atto pubblico, rilevando che detta società risultava occasionalmente coinvolta nella commissione di un numero ridotto di delitti-scopo, cosicchè ciò non consentiva di connotare in senso esclusivamente illecito l'operatività della persona giuridica;
sez. 5, n. 5868 del 11/2/2018, dep. 2019, Pungitore Vincenzo, Rv. 275496, in cui, in tema di bancarotta fraudolenta, si è affermato essere illegittimo il sequestro preventivo totalitario delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia disposto a prescindere dall'accertamento del collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e per un valore eccedente quello attribuito ai beni distratti). 5.1. Sembra, dunque, di potersi definitivamente affermare che è necessaria la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (cfr. sez. 6, n. 17763 del 13/12/2018, dep. 2019, Arrigo Antonino, Rv. 25886). 5 5.2. Il che è quanto avvenuto nel caso in esame, nel quale il Tribunale, ben edotto di tale necessità, ha motivato espressamente su tale nesso, richiamando la forma del reato e il potere decisionale esistente in capo alla ricorrente, valorizzando dunque quella compenetrazione tra potere decisionale e proprietà dell'ente che ha di fatto sottratto la gestione societaria ad ogni forma di controllo (invero, neppure prospettata dalla difesa) e che ha finito per costituire la modalità stessa della commissione del reato contestato. 5.3. Irrilevante, peraltro, è il richiamo alla sentenza delle Sezioni unite n. 36959 del 2021, AD AB RI, Rv. 281848, stante il principio secondo cui, in tema di giudizio di rinvio, sussiste l'obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie, salvo restando che il mutamento giurisprudenziale integra un "nuovo elemento" di diritto, idoneo a legittimare la riproposizione di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personale non più suscettibile di gravame (cfr. sez. 6, n. 14433 del 14/1/2020, Geraci Antonino, Rv. 278848, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che il regime di stabilità delle sentenze delle Sezioni Unite, conseguente alla novella dell'art.618 cod.proc.pen., non consente di assimilare il mutamento giurisprudenziale alla successione di leggi processuali nel tempo applicabili anche nel giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento, in base al principio "tempus regit actum"; sez. 2, n. 25722 del 28/3/2017, P.G. in proc. Antinoro, Rv. 270699). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 25 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr s'dente AB AP LV Dovere 90/29-~yr -e-e2