Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5354
CASS
Sentenza 13 aprile 2002

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L'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, il quale cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro del dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. In particolare, l'occasione di lavoro è configurabile in ogni caso di incidente occorso al lavoratore durante gli spostamenti spaziali - interni o esterni al luogo di lavoro - che siano funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo. (Fattispecie relativa a lavoratrice scivolata mentre camminava sul pavimento della cucina dello stabilimento industriale nel quale lavorava, per svolgere le mansioni cui era addetta).

Commentario1

  • 1Infortunio: quando ricorre l'occasione di lavoro
    Roberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 22 maggio 2002

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5354
Data del deposito : 13 aprile 2002

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