Sentenza 13 aprile 2002
Massime • 1
L'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, il quale cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro del dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. In particolare, l'occasione di lavoro è configurabile in ogni caso di incidente occorso al lavoratore durante gli spostamenti spaziali - interni o esterni al luogo di lavoro - che siano funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo. (Fattispecie relativa a lavoratrice scivolata mentre camminava sul pavimento della cucina dello stabilimento industriale nel quale lavorava, per svolgere le mansioni cui era addetta).
Commentario • 1
- 1. Infortunio: quando ricorre l'occasione di lavoroRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 22 maggio 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5354 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. VINCINZO MILEO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC IM, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati DE FERRAI GIUSEPPE, CATANIA ANTONINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5/99 del Tribunale di CREMONA, emessa il 20/01/99 R.G.N. 467/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato LI MANZI per delega BOER;
udito Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
Svolgimento del processo
Il Pretore di Cremona, con sentenza del 25 settembre 1998, accertava a diritto di SI OC alla costituzione di rendita per inabilità permanente da parte dell'INAIL, qualificando come infortunio sul lavoro la caduta della lavoratrice, scivolata sul pavimento della cucina interna allo stabilimento del Consorzio Casalasco del pomodoro, soc. coop. a r.l., presso la quale la stessa prestava la propria attività.
L'INAIL proponeva appello e il Tribunale di Cremona, con sentenza in data 10 febbraio 1999, accoglieva l'impugnazione osservando che doveva escludersi la rilevanza, ai fini della tutela assicurativa, di un evento che era da considerare conseguenza di un rischio generico e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano, in quanto non risultava provata, nella specie, la sussistenza di fattori e circostanze ambientali di natura e caratteristiche tali da determinare un aggravamento quantitativo o qualitativo di tale rischio generico, così da trasformarlo in rischio specifico. Era, infatti, risultato dal materiale istruttorio che la lavoratrice, al momento in cui era scivolata, calzava scarpe da ginnastica, non portava in mano nessun attrezzo o peso e non aveva inciampato in alcun ostacolo, ma si era ritrovata per terra senza alcuna giustificazione, non potendo dirsi neppure provato (date le incertezze sul punto del teste Vaia) che il pavimento fosse stabilmente bagnato o comunque fosse stato lavato da poco, tanto da essere sdrucciolevole.
Contro questa sentenza SI OC ha proposto ricorso con due motivi illustrati con successiva memoria. Resiste l'INAIL con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2 t.u. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 12 preleggi oltre a vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per la interpretazione restrittiva da essa fornita dell'art. 2 d.p.r. n. 1124/65 e della nozione di "occasione di lavoro" contenuta in detta norma. Assume che anche i rischi generici connessi agli spostamenti spaziali di ogni individuo diventano indennizzabili, assumendo le caratteristiche di "rischio improprio" quando tali spostamenti, come nel caso concreto, avvengano all'interno del luogo di lavoro e corrispondano ad una attività indispensabile per rendere la prestazione lavorativa. Con il secondo motivo e con deduzione di violazione degli artt. 420 e 437 c.p.c. e di vizi di motivazione, assume la ricorrente che il Tribunale, pur sollecitato circa la possibilità di acquisire una prova testimoniale "indispensabile" perché riguardante la circostanza della abituale asciuttezza o meno del pavimento sul quale era scivolata, non vi aveva provveduto, disattendendo in tal modo l'insegnamento giurisprudenziale che assegna al giudice del lavoro un ruolo attivo nella istruzione probatoria.
Il primo motivo è fondato.
Pacifico essendo in causa che l'infortunio subito dalla OC ebbe a verificarsi mentre costei camminava sul pavimento del reparto cucina dello stabilimento industriale nel quale lavorava, per svolgere le mansioni cui era addetta, deve ritenersi che nella fattispecie sussistano tutte le condizioni per configurare la esistenza di un rischio professionale cosiddetto improprio, del rischio cioè che, seppure non intrinsecamente attinente allo svolgimento della prestazione lavorativa, è comunque insito (restando irrilevante il suo carattere meramente occasionale) nelle attività prodromiche e strumentali alla esecuzione della medesima, dovendo in tali attività considerasi compresi anche gli spostamenti spaziali del lavoratore all'interno del luogo di lavoro quando essi siano giustificati dall'esercizio delle mansioni di volta in volta affidategli.
Nelle sue più recenti decisioni, infatti, la Corte, definitivamente superando un precedente e peraltro minoritario orientamento (da ultimo espresso in Cass. 1 febbraio 2000 n. 1109), ha affermato il principio, che il Collegio condivide per la sua coerenza con la ormai espressamente prevista indennizzabilità degli infortuni occorsi durante i normali percorsi abitazione - posto di lavoro e, a certe condizioni, posto di lavoro - luogo di consumazione dei pasti (modifica degli artt. 2 e 210 d.p.r. n. 1124 del 1965, introdotta dall'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38), alla stregua del quale l'occasione di lavoro è configurabile in ogni caso di incidente occorso al lavoratore durante gli spostamenti spaziali - siano essi interni od esterni al luogo di lavoro - che siano funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo, (in termini, Cass. 14 febbraio 2000 n. 2117, 7 aprile 2000 n. 4433, 4 agosto 2000 n. 10298, 9 ottobre 2000 n. 13447, 7 novembre 2000 n. 14464, 10 gennaio 2001 n. 253, 8 marzo 2001 n. 3363). D'altro canto, diversamente ragionando, si giungerebbe al paradosso che il lavoratore sarebbe maggiormente tutelato "fuori" dell'ambiente di lavoro - stante la riconosciuta indennizzabilità del cosiddetto infortunio "in itinere" - piuttosto che all'interno della struttura lavorativa, in relazione a spostamenti ugualmente finalizzati al compimento dell'attività soggetta all'obbligo assicurativo. Giuridicamente errata deve perciò ritenersi la sentenza del Tribunale, per aver escluso dalla tutela assicurativa l'infortunio occorso alla OC solo perché determinato da circostanze accidentali.
L'accoglimento del primo motivo assorbe e rende ininfluente l'esame del secondo, il quale postula una soluzione della questione della indennizzabilità dell'infortunio occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro opposta a quella in questa sede riaffermata.
In relazione al motivo accolto la sentenza del Tribunale deve essere cassata e la causa, non ravvisandosi gli estremi per una sua decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., va rinviata per nuovo esame ad altro giudice, designato nella Corte di appello di Brescia, il quale farà applicazione degli indicati principi di diritto e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2002