Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7899 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN 789 9 /0 1 LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE D'OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: H Presidente Dott. Rafaele CORONA - R.G.N. 5934/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 18218 Rep. 2887 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.29/03/01 - Rel. Consigliere- Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE -SAS AZIONARIA SPETTACOLI SRL, in persona del legale Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE rappresentante pro tempore VI RP, per diritti L. 3000 Sieca domiciliato in ROMA VIA F STAGGI 2B, elettivamente 12 GIU 2001 IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato DE MARTINI C., difeso ORSINI GIAN PAOLO, giusta delega in dall'avvocato CANCELLERIA atti;
- ricorrente
contro
ER GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLO' TARTAGLIA 5, presso lo studio dell'avvocato 2001 GIANCARLO MODONESI, difeso dall'avvocato GHERARDO 549 PICINELLI DE MURTAS, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 116/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 07/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
LOLLINI, per delega udito l'Avvocato Susanna depositata in udienza, difensore dell'Avv.G.P.ORSINI, del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 5 marzo 1987 l'ingegnere Giovanni PI convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lucca la s.a.s.Azionaria Spettacoli per sentirla condannare al pagmento di lire 9.537.000 quale compenso di prestazioni professionali consistenti nel progettazione e direzione di lavori elettrici in due cinematografi. La convenuta, costituitasi, eccepi varie inadempienze in relazione alle quali chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni. Con sentenza 11/4/95 il Tribunale, con riferimento ad uno dei due cinematografi (per il quale i lavori non erano stati completati e non espletata la direzione lavori), ridusse a lire 3.700.000 il corrispettivo spettante all'attore e, liquidato equitativamente il danno subito dalla convenuta in lire 3.700.000 (per la spesa sostenuta per ultimare i lavori rivolgendosi a terzi), operò l'integrale compensazione dei rispettivi crediti;
con riferimento all'altro cinematografo, per il quale non vi erano contestazioni, liquidò in lire 780.000 il compenso dovuto al professionista. La decisione fu parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Firenze che, con sentenza 7/2/98, accogliendo in parte l'appello principale proposto dal PI e rigettato l'appello incidentale della SAS, determinò in lire 5.395.169 (in luogo di L.3.700.000, liquidate dal primo giudice) la somma dovuta dalla società al professionista. Contro la sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi. L'intimato ha resistito con controricorso illustrato da una memoria MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo si denunciano vizi di motivazione (art.360 cod. proc. civ.) per avere la sentenza negato alla ricorrente il risarcimento del danno derivante dalla prolungata chiusura del locale sul rilievo che mancava la prova del nesso di causalità tra il danno e la condotta inadempiente dell'ingegnere PI. Secondo la ricorrente, pur in presenza di altre possibili cause del danno, la sentenza avrebbe dovuto dare conto - e non lo aveva fatto - delle ragioni per cuoi il detto danno non poteva ritenersi causato dalle accertate inadempienze del professionista. Col secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione (artt.360 nn.3 e 5 cod.proc.civ.) per non avere la sentenza effettuato la liquidazione equitativa del danno i favore della ricorrente, pur in presenza dei requisiti previsti dall'art. 1226 cod.civ. II - Nessuna delle censure merita accoglimento. Per la parte che interessa il presente giudizio - concernente l'impugnazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'appello incidentale della società SAS (odierna ricorrente), vertente sul risarcimento dei danni derivatile dalla prolungata chiusura del locale cinematografico - la corte territoriale ha ritenuto, anzitutto, che mancava la prova del nesso di causalità tra le omissioni imputabili all'attore e il danno dedotto dalla convenuta. A tale proposito la sentenza richiama il verbale CPVLPS dell'11 gennaio 1984, dal quale risultava che le cause dell'inagibilità del cinema Odeon riguardavano non solo le inadeguatezze dell'impianto elettrico e di illuminazione, ma anche altre carenze relative ad aspetti non di pertinenza dell'ing PI, per cui non era dato escludere che la mancata riapertura del locale fosse derivata da queste ultime inadempienze piuttosto che dal ritardo dovuto al comportamento del professionista, che - oltre tutto - secondo un teste era stato indicato in soli 20 giorni e secondo un altro teste in tre mesi. Ha inoltre osservato la corte territoriale che, in ogni caso, la società non aveva fornito, pur potendolo, la prova degli elementi minimi indispensabili per dimostrare l'esistenza di un danno concreto e orientare il giudice nella liquidazione equitativa. Com'è evidente, la sentenza è basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna delle quali autonoma e idonea, perciò, a sorreggere la decisione. La prima è quella relativa alla mancata dimostrazione del nesso di causalità tra i danni e le inadempienze del professionista, infondatamente attaccata col primo motivo di ricorso. Ed infatti, la sentenza, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, ha indicato specificamente le ragioni per le quali ben poteva ritenersi che la ritardata apertura del locale dipendesse da cause diverse dall'inadempimento del professionista. Tali ragioni non sono state neppure specificamente contestate dalla ricorrente, che si è limitata ad affermare che il dubbio sull'individuazione della causa effettiva non poteva risolversi in suo danno, laddove, invece, spetta al danneggiato fornire la prova che il danno è stato determinato dall'altrui inadempimento. Il secondo motivo, che attacca la seconda ratio decidendi, è inamissibile per difetto di interesse (Cass.3951/98). Consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle 100 250.000 KEST 40000 spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. TOT. 290007
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in lire 1.679.000 1 "di cui lire 1.500.000 per onorari. 0 0 2 Roma, 29 marzo 2001 U I G Il presidente estensore Poorakall 2 perm a 1 IL CANCELLIERE C1 Valeria NeriNew