Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' M 45 6 0 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P OLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 11924/99 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Cron. 60538 Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 05/12/01 BALLETTI Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: AR IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 49, B CROCE presso lo studio dell'avvocato VULCANO rappresentato e difeso dall'avvocato LOPEZ LUIGI, FRANCESCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta2001 4748 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 31/99 del Tribunale di CROTONE, depositata il 21/01/99 R.G.N. 31/22,-295235/38; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Crotone, in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 13 febbraio 1998, appellata dall'INAIL, rigettava la domanda di LA IS - volta ad ottenere dall'Istituto la rendita per inabilità permanente da silicosi polmonare di origine. professionale in base al rilievo che "l'esposizione dell'assicurato allo specifico rischio silicotigeno, nell'ambito delle lavorazioni di cui alla tabella allegato 8 al DPR 1124/65", non é stata provata dall'interessato - che, nella domanda amministrativa e nel ricorso introduttivo del giudizio, "ha dedotto, in modo estremamente generico, di avere svolto attività lavorativa in ambienti esposti al pericolo di inalazione di silicati e calcari, senza (.....) un'adeguata dimostrazione di tale assunto" non potendosi considerare sufficienti né le - risultanze del libretto di lavoro - dalle quali "nessun elemento può ricavarsi circa le mansioni specificamente espletate e le condizioni dell'ambiente di lavoro" ed, in particolare, circa la lavorazione alla quale é stato addetto (tra quelle previste dalla tabella 8 nell'ambito dei lavori nelle miniere: in sotterraneo, appunto, oppure a cielo aperto con esposizione a dette inalazioni) – né le "valutazioni logico-probabilistiche" del c.t.u. nominato in primo grado, in quanto "formulate sulla base delle indicazioni date dall'assicurato in sede di anamnesi lavorativa, (ma) non fornite (.....) di adeguato supporto probatorio". Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'Istituto intimato resiste con controricorso. 1 Motivi della decisione -1. Con il primo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 140 TU 30 giugno 1965, n.1124 in relazione alla Tabella all.8) nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che - "l'esposizione dell'assicurato allo specifico rischio silicotigeno nell'ambito delle lavorazioni di cui alla tabella all. n. 8 a DPR 1124/65" non fosse stata provata, sebbene operasse nella specie la "presunzione legale di eziologia professionale (....) a fronte di un'accertata malattia tabellare" e, peraltro, l'esposizione al rischio risultasse dalla denuncia di malattia professionale in possesso dell'INAIL, ma non prodotta in giudizio, nonché dal libretto di lavoro, laddove é documentato il lavoro di minatore dello stesso assicurato. -Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 421 c.p.c.) nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3, 4 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di colmare, d'ufficio, le asserite lacune probatorie circa l'eziologia professionale dell'accertata tecnopatia. -Con il terzo motivo denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 437 c.p.c.) – si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non provata l'eziologia professionale dell'accertata tecnopatia, sebbene fosse stata dall'INAIL contestata tardivamente, solo con l'atto d'appello. Il ricorso é fondato.
2.E' ben vero, infatti, che la presunzione legale di eziologia professionale tra malattia professionale tabellata e lavorazione morbigena parimenti tabellata - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.14607/2000, 14565/99, 1875/97, 11897/95) - suppone la prova sia della tecnopatia che dell'adibizione a lavorazione morbigena.
2 - che le vengonoTuttavia la sentenza impugnata merita le altre censure mosse dal ricorrente laddove ne ha rigettato la domanda, volta ad ottenere - dall'INAIL la rendita per inabilità permanente da silicosi polmonare di origine professionale, in base al rilievo che "l'esposizione dell'assicurato allo specifico rischio silicotigeno, nell'ambito delle lavorazioni di cui alla tabella allegato 8 al dpr 1124/65", non é stata provata dall'interessato". - -Invero il consulente tecnico d'ufficio ha ricavato dal libretto di lavoro l'accertamento della specifica circostanza che "l'assicurato ha effettuato lavorazioni a rischio di silicosi, utilizzato nell'avanzamento in galleria". - contrariamente all'avviso espresso dalPertanto l'accertamento del c.t.u. Tribunale - ha avuto come oggetto proprio l'esposizione a rischio silicotigeno e, come fonte, non già la sola anamnesi lavorativa dell'interessato, ma anche specifiche risultanze del libretto di lavoro, che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass.n.9290/2000) - può offrire validi elementi di prova, quantomeno indiziaria. - - possono essereDel resto, argomenti di prova nel medesimo senso ricavati (ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.) dal comportamento processuale dell'attuale resistente, quale la contestazione tardiva - denunciata nel terzo motivo di ricorso dell'eziologia professionale della dedotta - tecnopatia (vedi Cass. 11537/96). Né può essere trascurato che, nel rito del lavoro, il giudice non può limitarsi a dare meccanica applicazione alla regola del giudizio fondata sull'onere della prova (in danno della parte che non vi abbia ottemperato), quando le risultanze processuali offrano elementi di prova significativi (anche se, in ipotesi, non sufficienti), ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio (ai sensi dell'art.421 c.p.c.) ad integrare il materiale istruttorio già acquisito al processo, mediante atti istruttori idonei a superare ogni incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che possano risultare d'ostacolo preclusioni e decadenze già verificatesi · come questa Corte ha già avuto occasione di - 3 -affermare (vedine la sentenza n.10522/97) – specie quando la parte sia, come nella specie, un'amministrazione pubblica e se ne debbano acquisire informazioni o documentazione in suo possesso (quale la denuncia di malattia professionale, invocata dall'attuale ricorrente). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata dev'essere quindi cassata in accoglimento del ricorso · con rinvio ad altro giudice - - d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia e, segnatamente, ad una nuova valutazione ed (eventuale) integrazione d'ufficio delle prove acquisite - uniformandosi agli stessi principi e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche le spese, alla Corte d'appello di Catanzaro. osi deciso in Roma, il 5 dicembre 2001 Consigliere estensore Il Presidente LEL ich Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 28 MAR 2002- IL CANCELLIERE,