Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 1
La disciplina dettata dall'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, che prevede la riliquidazione della pensione in caso di versamento di contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, non può trovare applicazione anche per il versamento di contributi inerenti a periodi lavorativi successivi alla liquidazione della prestazione pensionistica (fattispecie relativa al trasferimento di contributi versati in Svizzera successivamente alla liquidazione da parte dell'INPS del "pro rata" di pensione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NZ IO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 47, presso l'avv. Pio Corti, che con l'avv. Eugenio Paganini lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6 del Tribunale di Varese depositata il 25 gennaio 1999 (R.G. n. 818/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Pio Corti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al PR di Varese in data 25 maggio 1995 IO NZ esponeva di avere espletato attività lavorativa, come operaio, dal 1950 al 1959 in Italia e dal 1959 al 1991 in Svizzera;
di avere presentato in data 16 aprile 1986 domanda di pensione, in quanto con il cumulo dei periodi assicurativi italiani ed esteri aveva raggiunto il diritto ad un pro rata di pensione calcolato in regime di regolamentazione internazionale ed in misura proporzionale ai periodi di assicurazione risultanti in Italia;
di avere richiesto e ottenuto il trasferimento all'Inps dei contributi versati dai suoi datori di lavoro in Svizzera;
di aver riscontrato che la ricostituzione della sua pensione, avvenuta nel 1993, era stata effettuata a partire dal lo agosto 1991 (mese successivo a quello del trasferimento dei contributi) e non dal 1^ maggio 1986, data di decorrenza del pro rata. Ciò premesso, chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento della somma di lire 39.915.475 (cosi corretta la iniziale richiesta di lire 40.838.200) per le differenze a lui dovute sul trattamento di pensione corrispostogli.
Nella resistenza dell'ente previdenziale, il PR accoglieva la domanda con sentenza depositata il 19 gennaio 1998, che, appellata dall'istituto, è stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 15 ottobre 1998/25 gennaio 1999. Il Tribunale ha innanzitutto disatteso l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato sotto il profilo della violazione dell'art. 437 cod. proc. civ., avendo ritenuto che l'istituto con le deduzioni svolte nel ricorso in appello aveva soltanto specificato e articolato in maniera compiuta e sistematica le argomentazioni delineate nel giudizio di primo grado. Ha quindi evidenziato che la ricostituzione della pensione a seguito del trasferimento in Italia dei contributi versati in Svizzera non poteva avvenire dalla data dell'attribuzione del pro rata estero, non essendo applicabile per i contributi relativi al periodo 1986/1991 il disposto di cui all'art. 5 d.P.R. n. 488 del 1968, poiché detta norma fa riferimento a contributi inerenti a periodi anteriori alla decorrenza della pensione, e mancando per i contributi versati in Svizzera dal41959 al 30 aprile 1986 il presupposto richiesto dall'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione Italo-Svizzera del 1962 dell'allontanamento, entro l'anno dal verificarsi dell'evento assicurato, dello NZ dalla Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un Paese terzo.
Per la cassazione della sentenza di appello il soccombente ha proposto ricorso con tre motivi.
L'Inps resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 437 cod. proc. civ. sostiene che l'istituto, limitatosi nel giudizio dinanzi al PR ad invocare genericamente l'applicabilità delle disposizionì dettate dall'art. 22 d.P.R. n. 818 del 1957, aveva in appello ampliato inammissibilmente la propria difesa, prospettando nuove ragioni di fatto e diritto, tali da indurre il Tribunale ad effettuare una indagine diversa da quella espletata in primo grado.
La censura non può essere accolta, in quanto generica. Invero il ricorrente non spiega quali nuovi fatti siano stati allegati dall'appellante, il quale in appello, come risulta dalla sentenza impugnata, aveva dedotto l'inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 5 d.P.R. n. 488 del 1968, la illogica determinazione della somma attribuita all'assicurato e la decorrenza degli accessori del credito liquidato. E si deve poi rilevare come nelle controversie soggette al rito del lavoro l'inammissibilità di nuove eccezioni, stabilite per il giudizio di appello dalla norma denunciata, riguardi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. fra le tante, Cass. 14 maggio 1999 n. 4763), solo le eccezioni in senso proprio, relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili di ufficio, e non anche le eccezioni cosiddette improprie o mere difese volte soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi di istruzione esperiti in primo grado.
E qui con congrua motivazione, non censurata dal ricorrente, il Tribunale ha sottolineato che l'INPS con le deduzioni svolte in appello non aveva proposto domande nuove, ma aveva soltanto specificato te articolato in modo compiuto e sistematico le argomentazioni sviluppate in primo grado.
Con il secondo motivo lo NZ denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.P.R. n. 488 del 1968. Sostiene che avendo egli, con il pro rata, percepito una anticipazione di pensione, i contributi previdenziali relativi al periodo tra il 1986 ed il 1991 non possono essere considerati come versati in epoca successiva alla maturazione dei "ratei già erogati", poiché questi sono trattamenti "pro rata", cioè in acconto e parziali. Assume inoltre che la norma costituisce esplicazione della regola generale secondo cui gli effetti della ricongiunzione assicurativi si producono nel momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale ed aggiunge che "nel meccanismo delineato dall'art. 5 citato vengono presi in considerazione, in virtù di un generale principio di retrodatazione degli effetti per periodi oggetto di c.d. tardiva copertura assicurativa, anche contributi che vengono versati dopo la decorrenza della pensione".
La censura è priva di fondamento. L'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 stabilisce: "ove dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata".
Come già rilevato da questa Corte (v. in motivazione la sentenza n. 13027 del 24 dicembre 1997), la citata disposizione, sostitutiva di quella dettata dall'art. 22 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 - la quale per le medesime ipotesi faceva decorrere l'eventuale aumento conseguente alla riliquidazione della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si era verificato il tardivo adempimento - comportante un miglioramento del regime pensionistico in favore dell'assicurato, "consente, eccezionalmente, di far rivivere i contributi, già utilizzati per il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, per sommare ad essi un'ulteriore contribuzione, ascrivibile temporalmente ad un'epoca precedente la liquidazione della prestazione medesima, ai fini di una sua nuova determinazione", con il vantaggio per il titolare della prestazione di conseguire gli effetti dell'incremento della sua posizione assicurativa, per contributi inerenti a periodi di lavoro antecedenti alla liquidazione del trattamento pensionistico, sin da quest'ultima data, anziché dall'acquisizione di detti contributi da parte dell'ente previdenziale erogatore della prestazione. Una interpretazione della legge sino ad estendere la medesima decorrenza degli effetti della riliquidazione anche al caso di contributi inerenti a periodi lavorativi successivi alla liquidazione della prestazione pensionistica esula dalla previsione risultante dalla chiara formulazione della norma e sarebbe in contrasto anche con un criterio logico, in quanto, come evidenziato dal Tribunale, finirebbe con il riconoscere al titolare di prestazione pensionistica il diritto alla riliquidazione dei ratei di pensione riscossi, in conseguenza di un incremento della posizione assicurativa per il cumulo contributi inerenti ad attività lavorative successive alla maturazione dei ratei stessi. Nè a nulla rileva che la liquidazione del pro rata debba essere configurata come anticipazione dell'unico trattamento pensionistico, poiché l'interpretazione della norma che il ricorrente propone con il semplice riferimento a tale anticipazione si limita alla enunciazione di un diverso risultato interpretativo senza spiegare le ragioni sul quale esso è fondato. Riguardo alla seconda proposizione in cui si articola la censura è sufficiente osservare che qui non si tratta degli effetti derivanti da una tardiva copertura assicurativa, ma di contributi previdenziali che si riferiscono a periodi lavorativi successivi all'attribuzione del trattamento pensionistico pro rata. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 dell'accordo aggiuntivo della Convenzione tra Italia e Svizzera del 4 luglio 1969 e critica la sentenza impugnata per avere fatto decorrere il termine annuale dall'evento assicurativo, con la conseguente esorbitanza del periodo dal 1986 al 1992, mentre avrebbe dovuto calcolarlo dall'allontanamento dal territorio svizzero. Addebita inoltre al Tribunale di non avere considerato la circolare dell'Inps prodotta in appello (n. 324 del 4 ottobre 1978), con la quale l'istituto ha espunto il termine annuale dalle condizioni richieste per la domanda di trasferimento dei contributi.
Anche questa doglianza è priva di fondamento, poiché risulta pacifico in atti che il ricorrente aveva lasciato definitivamente la Svizzera per stabilirsi in Italia nel 1991, al termine della sua attività lavorativa, presupposto per il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati nel predetto Paese estero, e sulla sua inesistenza il Tribunale ha basato il rigetto della riliquidazione della pensione con riferimento ai contributi versati in Svizzera dal 1959 al 1986; mentre per l'intero periodo contributivo, sino cioè alla cessazione del rapporto di lavoro all'estero, è accertato che la ricostituzione della pensione è stata effettuata con decorrenza dal lo agosto 1991, mese successivo a quello del trasferimento dei contributi all'ente previdenziale italiano.
Il ricorso va dunque rigettato.
Sebbene soccombente, il ricorrente resta esonerato dal pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002