Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4649
CASS
Sentenza 2 aprile 2002

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La disciplina dettata dall'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, che prevede la riliquidazione della pensione in caso di versamento di contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, non può trovare applicazione anche per il versamento di contributi inerenti a periodi lavorativi successivi alla liquidazione della prestazione pensionistica (fattispecie relativa al trasferimento di contributi versati in Svizzera successivamente alla liquidazione da parte dell'INPS del "pro rata" di pensione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4649
    Data del deposito : 2 aprile 2002

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