Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2001, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
C.C.580PP REPUBBLICA ITALIANA 01 E SUR M 3:16 IN NOME DEL POPOLO P IANO OGGETTO ALSACIONE IVA: rettifica LA SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA A I R A 5 T . Magistrati: U 6 comp N 8 B - 9 I 1 E B / R 4 N T / 6 O I 2 R.G. N. 15392/97 A Z Doff. Mago . A . DELLI PRISCOLI Presidente A B I B P R . A R T D T E S L T 1 I G E 3 A D E P I R M . S PAPA Cons. relatore N Dott. Enrico N A E S D I E A T Cron. 39-19 R E S PAOLINI Consigliere Dott. Giovanni E Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud.
8.11.2000 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 58099 sul ricorso iscritto al n. 15392 R.G. 1997, proposto da CERRONI S.r.l., in persona del legale rappresentante 'pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore', rappresentata e difesa, con procura in calce al ricorso, Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE ZTORE dagli avv.ti Antonio CODERONI ed Antonio MARTELLI, il primo per diritti L. 11 13 FEB. 2001 domiciliatario in Roma alla via della Giuliana 63; IL CANCELLIERE
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello CANCELLERIA Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 7 1 -
- controricorrente -
8 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio in data 6 febbraio 1997, depositata col n. 55/50/97 il 17 marzo 1997. Uditi, nella pubblica udienza dell'8 novembre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Coderoni per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio I.V.A. di Rieti, sulla base di un processo verbale di constatazione della polizia tributaria, contestando l'acquisto di merci senza fattura per lire 151.625.000, rettificò la dichiarazione 1991 della S.r.I. Cerroni di Poggio Bustone, recuperando la complessiva imposta di lire 28.809.000, con accessori relativi. L'impugnativa della contribuente fu - con decisione n. 105/01/95 - accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Rieti, che non riscontrò i requisiti di gravità, precisione e concordanza negli elementi posti a sostegno della rettifica. Proponeva appello l'Ufficio, assumendo la fondatezza della pretesa tributaria, e la Società, resistendo, formulava impugnazione incidentale per l'invalidità dell'avviso, non idoneamente motivato. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 6 febbraio 1997 depositata col n. 55/50/97 il 17 marzo seguente, ha accolto il gravame dell'Ufficio, affermando la sufficienza degli elementi raccolti in sede di verifica diretta, in particolare richiamando la "percentuale di guadagno che la società - come asserito da quest'ultima nel fol. n. 32 del verbale del 26.7.91 - ha ricavato dalla vendita dei prodotti commercializzati”. Per la cassazione della sentenza - notificata il 24 settembre ricorre, con un mezzo, la Società contribuente, giusta atto 1997 - notificato il 19 novembre successivo ed illustrato da memoria. Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato il 23 dicembre 1997. Motivi della decisione La Società contribuente dopo aver premesso d'essere addivenuta, prima della notifica della sentenza impugnata, alla definizione della lite a norma dell'art.
9-bis, commi da 6 a 11, del d.l. 79/1997, convertito con modifiche nella legge 140/1997, con conseguente estinzione della pretesa obbligazione tributaria " denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 54 e 56 del d.P.R. 633/1972 e correlato difetto di motivazione. Assume, sotto il primo profilo, l'irrilevanza della percentuale del 16%, dichiarata in sede di verifica (quando il contribuente non è in grado 'di rendersi perfettamente conto di ciò che dice'), irrisoria se riguardante il ricarico, malamente riferita dal giudice 'a quo' al guadagno, e, comunque, non suscettibile di definizione unitaria, attesa la varietà degli articoli commercializzati. Ripropone, sotto il secondo aspetto, la censura di nullità dell'atto impositivo, che, essendosi limitato a richiamare il processo verbale di constatazione, non avrebbe garantito il diritto di difesa. Resiste l'Amministrazione, opponendo che le infrazioni erano emerse in maniera certa e diretta dalle stesse dichiarazioni della contribuente, in questa sede contestate solo genericamente e, comunque, infondatamente. Il ricorso dev'essere respinto. Va superato il pregiudiziale riferimento alla definizione della lite mediante oblazione, ai sensi dell'art.
9-bis del d.l. 79/1997 convertito nella legge 140/1997, perché la domanda ed il pagamento sono intervenuti il 30 luglio 1997 (ricorso, p. 3), allorquando, per essere stata ormai depositata (il 7 marzo 1997) la sentenza impugnata, la lite non era più pendente dinanzi ad una commissione tributaria, a mente del comma 6 art. cit. _ Ciò posto, è infondato il profilo attinente alla violazione dell'art. 54 del d.P.R. 633/1972. Come si sottolinea in sentenza, l'elemento impiegato dall'ufficio, consistente nella percentuale di guadagno dichiarata dal contribuente nel corso della verifica, correttamente si inquadra fra gli “altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis”, di cui al comma 2 art. 54 cit. Né è dato individuare autonomi spunti di motivazione difettosa, restando generico e privo di rilievo l'assunto circa un menomato stato psichico del contribuente in sede di verifica, e non essendo dato ipotizzare confusione alcuna fra percentuale di 'ricarico' e di 'guadagno' (del 16%), quest'ultima direttamente considerata - come si legge in sentenza - con riguardo alla vendita dei prodotti commercializzati. A conclusioni parimenti negative si perviene per l'aspetto residuo, riguardante la violazione dell'art. 56 dello stesso d.P.R. 633. La censura risulta generica, poiché, ferma restando la validità della motivazione dell'atto impositivo 'per relationem' al processo verbale di constatazione, non emerge quale carenza avrebbe inciso sul diritto di difesa del contribuente, che, partecipando alla verifica, aveva personalmente reso la dichiarazione utilizzata per la rettifica. Al rigetto del ricorso consegue, per il criterio della soccombenza, la condanna del ricorrente alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 2.600.000, di cui 2.500.000 per onorari, oltre quelle a debito. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2000. II Presidente II Cons. estensore E N Enrico Papa Mario Delli Priscoli - O - Mario Helli col I Z ها تحرمه A B IL CANCELLIERE C1 MA SA E - N 8 O 0 8 I DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9 5 A Z 1 I / . - 9 FEB. 2001Oggi A 4 R N R / 6 T A 2 S IL CANCELLIERE C1 T B I . . U R G . Arnaldo NO L E leb де B P L . I R D A R . L A T B E D A D T I E S 1 A T N I 3 E N 1 R S E . E I S E A N T A M n