Sentenza 16 giugno 2015
Massime • 1
In tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto provato lo stato di insolvenza di una società di autotrasporto, amministrata e gestita dagli autori del reato, desumendolo dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, la società aveva accumulato debiti per mancato pagamento dei pedaggi stradali, rimasti insoluti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2015, n. 39887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39887 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2015 |
Testo completo
39 8 87 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Sent. n. sez. 1316/2015 Pubblica Udienza del 16 giugno 2015 R.G.N. 7935/2015 composta da Presidente dott. Mario Gentile dott. Gallo Domenico dott. Margherita B. Taddei Relatore dott. Geppino Rago dott. Andrea Pellegrino ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IM LO, nato il [...] ST SE nata il [...] avverso la sentenza 2014/10948 della Corte d'appello di Reggio RI, 2a sezione penale, del 10.07.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio Gialanella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso : : udito per la parte civile Autostrade SpA, l'avv. LO Appella, che deposita procura speciale, nota spese e conclusioni alle quali si riporta. MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza in data la Corte di appello di Reggio RI , و confermava la sentenza del Tribunale monocratico di Palmi, sezione di Cinquefrondi in data 28.04.2011, che aveva condannato ST ' SE e IM LO alla pena di giustizia per il reato di seguito indicato: Del reato p.e p. dagli artt. 110,641 cod.pen. perché agendo in concorso tra loro,la ST quale amministratore unico della ditta di autotrasporti San Francesco srl,con sede in Cittanova,contrada Sant'Antonio, IM,quale direttore tecnico e gestore della società, dando disposizione agli autisti della ditta di imboccare le autostrade a pagamento e di non pagare il pedaggio, dissimulavano lo stato di insolvenza della società e contraevano debiti con la società Autostrade per l'Italia SpA, per una cifra di €27.600,00.In Cittanova sino al 17 aprile 2007; querela del 06.07.2007 1.1 Avverso tale sentenza propongono ricorso ,personalmente,i due imputati, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo a motivo: a)la violazione dell'art.606 commal lett.b) cod.proc.pen. in relazione all'art.210,197 comma 1 lett.a) e 191 cod.proc.pen. quanto alla violazione di legge in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni di DI HA. Quest'ultimo,infatti, era correo che avrebbe dovuto essere sentito con l'assistenza di un difensore e l'aver posto a base del giudizio di responsabilità le dichiarazioni dal HA rilasciate nel corso delle indagini costituisce un'ipotesi di violazione del diritto di difesa al limite tra nullità ed inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse b)la violazione dell'art.606 comma 1 lett.e) cod proc pen in relazione agli artt.641 cod.pen. e 597 c0d.proc.pen. La sentenza è immotivata ed illogica in punto di verifica della idoneità dei fatti, come contestati, ad ingannare una persona fisica e la sussistenza della preordinazione a non pagare. c) la violazione dell'art.606 comma 1 lett.e) cod proc pen in relazione all'art. 176 c.d.s.in ordine al mancato riconoscimento della diversa qualificazione dei fatti;
d) la violazione dell'art.606 comma 1 lett.e) cod proc pen in relazione 2 all'art.641 cod.pen.:non risulta celato il mancato pagamento del corrispettivo dovuto alla società Autostrade e) la violazione dell'art.606 comma 1 lett.e) cod proc pen in relazione all'art.641 configurato a carico di ST SE.
2.Il ricorso è manifestamente infondato perché la Corte di merito, con motivazione esente da vizi apparenti, ha fornito una congrua risposta a tutti i motivi di appello che sono stati riproposti, negli stessi termini e senza alcuna considerazione delle ragioni prospettate nel provvedimento impugnato, anche in questa sede.
2.1 Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento oltre che formulato in termini generici. Il ricorrente afferma che l'autista della ditta di autotrasporti era correo degli attuali imputati ma non fornisce la prova della incriminazione del DI né tale incriminazione non emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, in alcun modo, dagli atti, perché non è stata rilevata né ritenuta dalla Corte di merito.
2.2 La Corte di merito ha, invece, affermato che le dichiarazioni rese da DI HA, conducente del mezzo targato CL 624 ZR,nel corso delle indagini, sono state acquisite agli atti del processo su accordo delle parti e tale circostanza rende il verbale del tutto utilizzabile. Le Sezioni unite di questa Corte,infatti, hanno affermato che in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità. rilievo in tal senso è stato fatto dalla Corte di merito 2.3 Anche gli altri motivi sono manifestamente infondati: la Corte di merito, con motivazione non sindacabile in questa sede, perché basata su dati fattuali, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la prova della condizione di insolvenza può desumersi dal comportamento precedente e successivo o anche da quello dal medesimo tenuto al momento dell'inadempimento,( N. 14990 del 1977 Rv. 137356;N.34192 del 2006 Rv. 234774%; N.6847 del 2015 Rv. 262570) ha ritenuto provato lo 3 M stato di insolvenza della società , desumendolo dalla circostanza che all'epoca dei fatti la società aveva accumulato plurimi debiti per mancato pagamento di pedaggi autostradali e che neppure successivamente aveva provveduto a saldare il dovuto,secondo la cifra indicata in imputazione. Ha poi richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte riguardo al rapporto di sussidiarietà che intercorre tra il delitto di insolvenza fraudolenta e l'art. 176 del codice della strada 2.4 E' manifestamente infondato anche il motivo di ricorso relativo alla responsabilità della ST. Tale doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00). I ricorrenti vanno anche condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che ne ha fatto specifica richiesta, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende;
nonche' alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, Autostrada spa che liquida in complessivi euro 2.000,00; oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015 Il Consigliere Il Presidente M.B.Taddei M. Gentile Mario Gentil DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 5 OTT 2015 IL LCancelliere/CANCELLIERE Claudia Pianelli^ SU TE R O O C N