Sentenza 13 luglio 2011
Massime • 1
In tema di notificazione, la procedura di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. non si applica nei confronti di soggetti diversi dall'imputato od indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2011, n. 29919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29919 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 13/07/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1503
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 6879/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO EN NU N. IL 29/03/1938;
avverso l'ordinanza n. 3/2011 TRIB. LIBERTÀ di LATINA, del 02/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Guglielmo Passacantando, annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Sost. Proc. Forte Maurizio di Latina. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 8 febbraio 2011, il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame di un sequestro preventivo perché l'istante, IO NU, che sosteneva di essere in possesso del terreno vincolato, non aveva dimostrato il suo assunto. Questa conclusione - a parere dei Giudici - rendeva influente la questione preliminare della regolarità della notifica, avvenuta a sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, della data della udienza camerale alla IO.
OS ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la questione sulla instaurazione del rapporto processuale era pregiudiziale rispetto a quella della inammissibilità;
- che, con memoria difensiva 1 febbraio 2011, aveva depositato il contratto preliminare di vendita intervenuto con i suoi danti causa e relativo al bene oggetto del sequestro.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Come correttamente segnalato dalla IO, la prima questione che il Tribunale del riesame era chiamato ad affrontare e risolvere concerneva la regolare costituzione del contraddittorio per la udienza camerale.
Ora l'art. 157 c.p.p., comma 8, stabilisce che, quando sia stata effettuata una nomina di difensore di fiducia, le notifiche successive alla prima vengono effettuata presso il legale;
la norma non riguarda ogni rapporto fiduciario tra patrono ed assistito, ma prevede una domiciliazione ex lege presso il difensore limitatamente allo imputato o indagato (e tale non è la attuale ricorrente). Pertanto, il ricorso alla procedura ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, non era praticabile e, per difetto di notifica alla istante, il rapporto processuale non si è correttamente instaurato;
la conclusione rende irrilevante la circostanza che il difensore avrebbe dovuto manifestare la sua volontà di non accettare la domiciliazione legale al momento della nomina e non successivamente all'atto della notifica.
Per la rilevata violazione di legge, l'ordinanza in esame deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Latina;
i nuovi Giudici verificheranno se sia puntuale l'assunto difensivo sulla allegazione agli atti del contratto preliminare di vendita (che legittimava la IO, in qualità di persona in possesso dei beni, a proporre la richiesta di riesame).
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011