Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 1
È inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame di sequestro probatorio volta ad ottenere non già la restituzione del bene sequestrato, bensì una pronuncia sulla legittimità od utilizzabilità della prova acquisita essendo tale ultima valutazione riservata al solo giudice del processo ed essendo di contro la procedura di riesame destinata unicamente ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo d'indisponibilità del bene. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro di documentazione custodita nei computer in uso agli indagati ed eseguito mediante la sola estrazione di copia degli "hard disks" e, conseguentemente, senza l'asportazione di alcun bene materiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2007, n. 24958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24958 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 14/06/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 966
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 11269/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IO, nato il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENZO MICHELE;
sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. IANNELLI RI, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 8 febbraio 2007 il P.M. presso il Tribunale di Milano emetteva decreto di perquisizione e sequestro nei confronti, tra gli altri, di AL RI, indagato per i delitti di truffa aggravata, falso materiale e falso ideologico. Il provvedimento, avente ad oggetto cartelle cliniche e altro materiale documentale custodito nei computers in uso agli indagati, veniva eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti del AL in data 15 febbraio 2007, mediante l'estrazione di copia degli hard disk dei computers in uso alle segretarie del AL e di un computer presente all'interno di un locale denominato Centro Elaborazione Dati.
Contro il decreto il AL proponeva istanza di riesame, contestando l'astratta configurabilità dei reati per i quali si procedeva;
il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza 6 marzo 2007, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse attuale, in quanto dal suo accoglimento non avrebbe potuto derivare alcuna concreta utilità, non essendosi proceduto all'asportazione di alcun bene materiale suscettibile di restituzione.
Ricorre il AL a questa Suprema Corte, deducendo violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione, in quanto priva di completezza e logicità. In particolare, il ricorrente rileva che l'interesse dell'indagato al riesame del decreto di sequestro probatorio può prescindere dalla restituzione della cosa e appuntarsi sulla pretesa di evitare che l'oggetto in sequestro (nella specie, i dati informatici copiati), entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile.
Il ricorso è inammissibile.
La procedura di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio è destinata unicamente ad eliminare - in caso d'illegittimità - le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo d'indisponibilità imposto sulle cose oggetto del sequestro. L'interesse concreto ed attuale a proporre l'impugnazione deve essere pertanto coerente con la struttura e la finalità del procedimento (cfr. Cass. sez. 1^, sent. n. 36038 dep. il 5 ottobre 2005). In linea generale, l'interesse a impugnare viene desunto dal fatto che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sfera giuridica del soggetto, sì che l'eventuale eliminazione o riforma del provvedimento stesso abbia l'effetto di render possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole, e non può consistere nella volontà di ottenere risultati che non potrebbero conseguire all'accoglimento dell'impugnazione. In particolare, deve negarsi che l'incidente cautelare in tema di sequestro probatorio possa essere utilizzato per ottenere una pronuncia indiretta sulla legittimità dei mezzi di prova, o sull'utilizzabilità della prova acquisita, che abbia un effetto generale nel procedimento, poiché tali pronunce sono estranee alle attribuzioni del giudice innanzi al quale viene impugnato il sequestro (cfr. Cass. sez. 2^, sent. n. 1480 del 30 aprile 1999, secondo cui l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro di documentazione successivamente restituita è inammissibile, in quanto il risultato tipico dell'impugnazione (il dissequestro) è già stato raggiunto. Nè può assumersi, in base alla circostanza che dalla documentazione sequestrata siano state estratte copie e ne sia stata disposta l'acquisizione, che l'indagato abbia interesse all'accertamento della legittimità di questa: il provvedimento di sequestro oggetto del procedimento incidentale di riesame va infatti tenuto distinto da ogni altra acquisizione di documenti o cose, la cui illegittimità ed eventuale conseguente inutilizzabilità o nullità deve essere valutata dal giudice del processo e non in sede incidentale).
La Corte non ignora il precedente contrario citato dal ricorrente (Cass. sez. 6^, sent. n. 36775 dep. il 1 luglio 2003, secondo cui è ammissibile l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio di documentazione, successivamente restituita dal Pubblico Ministero previa estrazione di copie, sussistendo l'interesse del richiedente a verificare che l'uso del mezzo tendente all'acquisizione della prova sia avvenuto nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge) ma non ritiene di poter condividere quell'indirizzo, poiché una tale nozione di interesse processuale contraddice il requisito della concretezza che è insito nella sua definizione, in quanto dalla mera affermazione d'illegittimità del sequestro non potrebbe derivare al ricorrente alcuna conseguenza giuridicamente favorevole. Da un lato, il mero annullamento del decreto del P.M. non produrrebbe alcuna reintegrazione della sua sfera giuridica;
dall'altro, l'eventuale qualificazione d'illegittimità o inutilizzabilità indirettamente attribuita alla prova acquisita mediante il sequestro revocato o mai eseguito sarebbe destinata a rimanere senza alcun effetto, sia nel procedimento che nel successivo eventuale processo. Il giudicato cautelare riguarda infatti il solo provvedimento cautelare, e ordinariamente non produce alcun effetto diverso, esaurendo completamente la propria efficacia con la pronuncia sul singolo provvedimento (cfr., per un'eccezione esplicitamente prevista dalla legge, l'art. 405 c.p.p., comma 1 bis). Non è dunque pertinente nemmeno l'ultimo argomento proposto dal ricorrente, secondo il quale il dato probatorio illegittimamente acquisito potrebbe determinare l'applicazione di misura cautelare, poiché tale eventualità non sarebbe certo scongiurata da una declaratoria d'illegittimità della prova in sede d'impugnazione del sequestro, che non avrebbe alcuna efficacia nel procedimento, restando in ogni caso nuovamente rimessa al giudice della misura cautelare la cognizione relativa alla legittimità, utilizzabilità e significatività dei mezzi di prova.
Deve essere pertanto ritenuta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, alla quale segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi proposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende che si ritiene di determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2007