Articolo 5 del Decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200
Articolo 4Articolo 6
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26 giugno 1999
Art. 5. 1. Al primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 , e' aggiunto il seguente:
"Alle sezioni ed agli uffici di procura della Corte dei conti per la regione siciliana e' anche assegnato, in posizione di comando, un contingente di personale regionale, determinato con decreto del presidente della regione d'intesa con il Presidente della Corte dei conti. I singoli provvedimenti di concessione e revoca del comando sono disposti dall'amministrazione regionale d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti".
Nota all'art. 5:
- Il testo del primo comma dell'art. 11 del citato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Le spese per il funzionamento delle Sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della Regione.
Alle sezioni ed agli uffici di procura della Corte dei conti per la regione siciliana e' anche assegnato, in posizione di comando, un contingente di personale regionale, determinato con decreto del presidente della regione d'intesa con il Presidente della Corte dei conti.
I singoli provvedimenti di concessione e revoca del comando sono disposti dall'amministrazione regionale d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti".
Entrata in vigore il 26 giugno 1999
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