Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6704 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME67 04 /0 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZION Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE dal dan s. Diffamagione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G.N. 16662/99 •14998 Consigliere Cron Dott. Roberto PREDEN Rep. 2446 Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud.06/03/01 Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente Richiesta COL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. _ per diritti L 305 sul ricorso proposto da: 15 MAG 2001 UR CA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato TT D'GE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE con studio in 63100 ASCOLI PICENO VIA G. SACCONI N.61, Richiesta copia studio-.- dal Sig. AGT giusta delega in atti;
per diritti L. 3000 - 16-05-21 ricorrente IL CANCELLIERE
contro
IA SS, ZZ AR, GALLI GASPARE DE ' LIRE 1500 AN D'GE ELIO, IS EN, AL GUIDO, elettivamente domiciliati in ROMA CSO TRIESTE 63, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO ALFIERI, difesi 0481243 dall'avvocato ANTONIO LORI, giusta delega in atti;
❤2001 0481238 450 controricorrenti -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 145/99 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE ANCONA, emessa il 25/02/1999, depositata il 08/05/99; Richiesta copia studio dal Sig. DAMATI per diritti L3000 RG.276/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 11-16-05-07 IL CANCELLIERE- udienza del 06/03/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato TT D'GE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CO IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del maggio 1990, LO SP conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno i dott.ri IM LO, IO ZO, RE EL, CO De IS, DO LE e LI D'GE, medici del pronto soccorso dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno al quale anch'egli era addetto quale infermiere, per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di lire 40.000.000, о di altra maggiore o minore ritenuta giusta. Riferiva che, in occasione di un procedimento disciplinare iniziato a suo carico e non portato - a termine era venuto in possesso di una lettera - indirizzata dal dott. LO al direttore sanitario che conteneva espressioni oltraggiose nei suoi confronti, essendo stato definito soggetto pericoloso e inaffidabile. Sulla base di tale subire un ingiusto lettera aveva dovuto Successivamente anche gli altri trasferimento. indicati avevano partecipato medici sopra all'oltraggio, in quanto, per difendere il loro collega, avevano scritto che la lettera del dott. LO era frutto della loro univocità di 3 r vedute>> e si erano riferiti a lui parlando di ...non idoneità dell'infermiere...>>. costituivano in giudizio, I convenuti si fondamento della domanda contestando il chiedendo, in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti per il comportamento ingiurioso e diffamatorio dell'attore. Il Tribunale, con sentenza del 13 gennaio rigettava entrambe le domande. Per quanto 1996 concerneva la domanda dello SP, i giudici di primo grado ritenevano che la lettera del dott. LO non configurava il reato di oltraggio e che non sussisteva la diffamazione per mancanza dell'elemento psicologico. Escludevano, poi, che nel comportamento degli altri medici potesse essere ravvisato un reato. Consideravano che il comportamento del LO era stato incauto e imprudente e, dunque, colposo, avendo usato un'aggettivazione di cui avrebbe potuto fare a meno, potendo descrivere i soli fatti. Escludevano, però, il diritto al risarcimento per mancanza di prova. Interposto appello da parte dello SP, la Corte d'appello lo rigettava con condanna alle spese del grado, non ravvisando nel comportamento del dott. LO né oltraggio né diffamazione. r Avverso questa sentenza, LO SP propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. dott.ri IM LO, IO ZO, RE EL, CO De IS, DO LE e LI D'GE resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale aveva sollevato d'ufficio eccezioni rimesse alle parti. In particolare il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente non aveva subito alcun danno, che non aveva buoni rapporti con alcuno, che le sue inadempienze erano state causa delle espressioni usate nella lettera e che l'elemento soggettivo. La Corte d'appello mancava si era fondata anch'essa su quelle eccezioni d'ufficio e sempre d'ufficio ne aveva svolte altre, in violazione del principio del contraddittorio. Il motivo è infondato. Va innanzi tutto osservato che non rilevano in questa sede censure avverso la sentenza del Tribunale e che nella sentenza della Corte d'appello non si fa, comunque, riferimento alla circostanza che lo SP non aveva subito danno' ovvero che non aveva buoni rapporti con gli altri. In ogni caso la doglianza confonde le eccezioni in 5 r senso proprio con la valutazione di merito sul fondamento della domanda. La Corte territoriale, infatti, non ha sollevato alcuna eccezione riservata alle parti, ma ha espresso il suo convincimento in base alla risultanze processuali. Nello stesso motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non aveva compensato le spese. Anche questo profilo destituito di fondamento. Costituisce principio comunemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui in tema di spese processuali la valutazione dell'opportunità o meno della compensazione delle poteri discrezionali delspese rientra nei giudice del merito. Ne consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. E non è quest'ultimo certamente il caso di specie. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che egli aveva assolto il proprio onere probatorio con la sola produzione della diffamatoria ed oltraggiosa lettera del 7.12.88>> e che incombeva 6 Я cioè, ai convenuti provare i fatti estintivi e, 1'inoffensività delle espressioni usate. Questa prova era mancata e la Corte d'appello aveva ritenuto, d'ufficio, che era intenzione del dott. LO ottenere il trasferimento dell'infermiere ad altro reparto. Il ricorrente lamenta, inoltre, che la motivazione sarebbe carente sotto il profilo logico. Il motivo è infondato. la doglianza mostra che non si è compresa la ratio decidendi a base della sentenza impugnata. La Corte di merito ha ritenuto che le espressioni completa ...la ritenute offensive ...la pericolosità...>>, inaffidabilità completa inaffidabilità e la sua potenziale pericolosità...>> andavano lette non avulse dall'intero contesto della lettera, nonché considerando che la finalità perseguita dal primario era di segnalare ciò che a suo giudizio rappresentava un ostacolo al servizio di Pronto soccorso>>. In pratica, la sentenza impugnata ha escluso che le espressioni in questione, lette nell'intero contesto della lettera potessero essere considerate oltraggiose e diffamatorie e ha valorizzato, al fine di escludere l'elemento sussistenti cause di soggettivo e per ritenere Я giustificazione, la circostanze che le stesse erano state utilizzate per segnalare ostacoli alld svolgimento del servizio. Si tratta pertanto di valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità, in quanto adeguatamente e logicamente motivate. Con il terzo motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, deducendo che la Corte di merito aveva fondato la propria decisione ritenendo che quel potere definitivo di critica controbilanciato...dalla procedura disciplinare>> e che la circostanza che non vi era stata alcuna verifica in sede disciplinare sui fatti а lui addebitati non poteva ridondare contro il dott. LO il quale poteva vantare che tutti i medici del reparto si erano schierati dalla sua parte. La Corte d'appello ha ritenuto che il potere di critica e di osservazioni del superiore è controbilanciato dall'esistenza di una disciplinare,particolare procedura, quella azionata d'ufficio dalla P.A., destinata ad accertare la verità dei fatti>>. Ha pure affermato che le inadempienze addebitate allo SP dal primario dovevano essere provate nell'ambito di un procedimento disciplinare, circostanzama che la 8 r che non vi era stata tale verifica in sede disciplinare non poteva ridondare contro il LO>> che, anzi, poteva vantare che tutti i medici del reparto si erano schierati dalla sua parte>>. Come è evidente si tratta di circostanze non decisive, utilizzate a conferma della liceità del comportamento del primario. Ciò che conta, come S è già detto, è che le frasi utilizzate dal dott. LO non sono state considerate dalla Corte né oltraggiose né diffamatorie nel contesto globale della lettera e avuto riguardo alle finalità della stessa. Nell'ambito del motivo il ricorrente deduce, poi, che gli addebiti contenuti nella lettera inviata dal dott. LO erano falsi e strumentali. Dall'esame della lettera del 7 dicembre 1988 risultava chiaramente che si trattava di contestazioni che non avrebbero potuto comportare nemmeno l'apertura di un procedimento disciplinare, per la loro genericità, tardività e carenza di specificità>> che neppure permettevano un'adeguata difesa. Anche tale profilo è privo di fondamento. Ancora una volta il ricorrente mostra di non aver colto qual è stata la ratio decidendi posta Я a base della decisione impugnata ed introduce nel 250.000 giudizio circostanze non rilevanti, dal momento 60000 тет: 310000 che non si discute della sussistenza degli addebiti a lui mossi, ma della natura oltraggiosa diffamatoria delle espressioni usate dal primario. L'infondatezza delle doglianze per ciò che concerne la posizione del dott. LO, fa conseguentemente ritenere infondato il ricorso anche nei confronti degli altri medici che avrebbero partecipato>> all'oltraggio sottoscrivendo la lettera in difesa del collega. - Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in lire 126.000 per spese e in lire duemilioni per onorari. E SUPA T Così deciso nella camera di consiglio della terza R O C 50 sezione civile della Corte di cassazione il NOWY marzo 2001. IL PRESIDENTE IL RELATORE EST. ufrom IL CANCELLIERE C1 Giovann iambattista Aphy 10