CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10111 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SS DA EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio in ordine alla sospensione della pena Penale Sent. Sez. 4 Num. 10111 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 15 febbraio 2022 ha confermato la sentenza del 3 febbraio 2021 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Marsala di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di ES RT in ordine al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 alla pena di mesi otto di reclusione e euro 300 di multa con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata all'eliminazione delle conseguenze del reato mediante integrale rifusione all'erario delle somme anticipate o sborsate in dipendenza dell'indebito mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. RT è stato ritenuto responsabile per non avere comunicato, dopo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 2876/2007, quando il processo non era ancora definito, secondo quanto previsto dall'art. 79 lett. d) d.P.R. n. 115/2202, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, essendo stato accertato (a fronte di autocertificazione relativa ai redditi dell'anno 2011) per l'anno 2013 un reddito imponibile di euro 19.226,00 (euro 11.233,00 relativi al reddito personale e euro 7.893 relativi al reddito del coniuge convivente AN AG). 2. Avverso la sentenza l'imputato a mezzo del difensore ha proposto ricorso formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. li ricorrente lamenta che la Corte di Appello, in merito al dolo, si sarebbe limitata ad affermare che l'imputato era consapevole degli introiti AS percepiti dalla moglie e non avrebbe tenuto conto che, come emerso nel corso dell'istruttoria, i rapporti fra i coniugi all'epoca erano già deteriorati, tanto che poi si erano separati ed infine nel 2019 avevano divorziato: era verosimile, dunque, che RT non fosse stato al corrente della somma percepita dalla moglie a titolo di indennità di disoccupazione. Inoltre la Corte aveva omesso di considerare la circostanza, indicativa di buona fede, per cui l'imputato aveva dichiarato con esattezza il proprio reddito. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamenta che la Corte si era limitata ad indicare, quale condizione ostativa alla concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. solo i precedenti dell'imputato e non avrebbe valutato le circostanze concrete del caso e la scarsa portata offensiva della condotta. 2 i) 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto l'assenza di motivazione in relazione alla subordinazione disposta dal Giudice del beneficio della sospensione condizionale della pena alla refusione all'erario delle somme anticipate o sborsate in dipendenza del mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non aveva assolto all'onere di motivare le ragioni di tale subordinazione, a fronte di elementi in atti che dovevano portare a dubitare della capacità dell'imputato di soddisfare la condizione imposta. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Felicita Marinetti, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in ordine alla sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità del ricorso nel resto. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria, allegando, verosimilmente per errore, una dichiarazione di remissione di querela della parte civile EL SO, da riferirsi ad altro procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, è un dato di fatto non contestato che l'imputato, dopo essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale, aveva omesso di comunicare una variazione di reddito del nucleo famigliare tale per cui il beneficio avrebbe dovuto essergli revocato. Dall'istruttoria era, infatti, emerso che la moglie convivente di RT, AN AG, aveva denunciato nell'anno 2013 un reddito personale di euro 7.993: di tale somma in realtà ella aveva percepito solo la parte riferita alla indennità di disoccupazione, pari ad euro 2.245,32, e non anche la parte riferita al reddito da lavoro dipendente, pari ad euro 5.747,48, denunciato fittiziamente al fine di beneficiare della predetta indennità. La somma del reddito personale di RT pari ad euro 11.233,00 e di quello della moglie pari ad euro 2.2245,32, nell'anno 2013, aveva comportato il superamento della soglia prevista ai sensi degli artt. 76 e 92 dPR n.115/2002 e dunque la variazione avrebbe dovuto essere comunicata. Quanto all'elemento soggettivo, vero è che la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 95 dPR n. 115/2002 devono essere pur sempre sorrette dal dolo generico, gravando sull'accusa 3 l'onere di provare la volontà cosciente di compiere il fatto e la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (sez. 4 n. 37144 del 5/6/2019, Bone/li Luigi Mario, Rv. 277129; n. 21577 del 21/4/2016, Bevi/acqua, Rv. 267307; n. 4623 del 15/12/2017, dep. 2018, Avagliano, Rv. 271949; n. 7192 del 11/1/2018, Zappia, Rv. 272192). La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale che, tuttavia, non può essere evocato alla stregua di una formula di chiusura, per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario. Con riferimento alla omissione contestata nel caso in esame, si osserva, inoltre, che l'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, che incombe sul soggetto istante ai sensi dell'art. 79 d.P.R. n.115/2002 e la cui inottemperanza è sanzionata penalmente ai sensi del successivo art. 95, determina in capo allo stesso un onere di verifica anche rispetto al reddito dei famigliari conviventi. Il mancato assolvimento di detto onere vale già di per sé a configurare in capo al soggetto ammesso al patrocinio una omissione dolosa. Nel caso di specie il giudice di primo grado ha ritenuto che in ragione del rapporto di coniugio e di convivenza e del fatto che il reddito complessivo del nucleo famigliare era comunque esiguo e appena sufficiente al sostentamento, non era verosimile che RT avesse ignorato i redditi percepiti dalla moglie. La Corte di Appello ha fatto proprio tale percorso argomentativo, ribadendo che era rimasto indimostrato che il ricorrente ignorasse per colpa i redditi della moglie, dalla quale aveva divorziato solo molti anni dopo rispetto ai fatti oggetto di contestazione. La motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, dunque, appare congrua e coerente con i dati di fatto esposti, mentre non manifestamente illogico è il giudizio inferenziale che i giudici di merito hanno tratto dalle circostanze del caso concreto. Di contro la censura del ricorrente è meramente reiterativa dello stesso motivo già dedotto in sede di appello e, non confrontandosi con le ragioni individuate dai giudici di merito, non vale ad incrinarne il ragionamento. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel motivare il diniego della 4 15? concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), ed anche solo con richiamo ai precedenti penali ( Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi di fatto da valorizzare ai fini della ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio e dei precedenti penali, in quanto rispettosa di tali principi, non si presta a censure. 3.11 terzo motivo è manifestamente infondato. Dal certificato del casellario giudiziale in atti emerge che il ricorrente aveva già in occasione di una precedente condanna usufruito del benefico della sospensione condizionale della pena. Ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen. la sospensione condizionale della pena concessa a chi ne ha già usufruito, deve essere obbligatoriamente subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno e, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato non superiore alla durata della pena sospesa. I giudici di merito, dunque, nel caso di specie hanno subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena alla refusione all'erario delle somme indebitamente percepite non già nell'esercizio di un potere discrezionale non accompagnato da adeguata motivazione, bensì in ottemperanza all'obbligo previsto dalla legge. 4.AI rigetto del ricorso segue ex art. 616 cod. proc. pen la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 0 ¶.raio 2023 Il Con nsore Il Pre 'dente Anna' Li Do tella F é
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio in ordine alla sospensione della pena Penale Sent. Sez. 4 Num. 10111 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 15 febbraio 2022 ha confermato la sentenza del 3 febbraio 2021 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Marsala di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di ES RT in ordine al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 alla pena di mesi otto di reclusione e euro 300 di multa con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata all'eliminazione delle conseguenze del reato mediante integrale rifusione all'erario delle somme anticipate o sborsate in dipendenza dell'indebito mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. RT è stato ritenuto responsabile per non avere comunicato, dopo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 2876/2007, quando il processo non era ancora definito, secondo quanto previsto dall'art. 79 lett. d) d.P.R. n. 115/2202, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, essendo stato accertato (a fronte di autocertificazione relativa ai redditi dell'anno 2011) per l'anno 2013 un reddito imponibile di euro 19.226,00 (euro 11.233,00 relativi al reddito personale e euro 7.893 relativi al reddito del coniuge convivente AN AG). 2. Avverso la sentenza l'imputato a mezzo del difensore ha proposto ricorso formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. li ricorrente lamenta che la Corte di Appello, in merito al dolo, si sarebbe limitata ad affermare che l'imputato era consapevole degli introiti AS percepiti dalla moglie e non avrebbe tenuto conto che, come emerso nel corso dell'istruttoria, i rapporti fra i coniugi all'epoca erano già deteriorati, tanto che poi si erano separati ed infine nel 2019 avevano divorziato: era verosimile, dunque, che RT non fosse stato al corrente della somma percepita dalla moglie a titolo di indennità di disoccupazione. Inoltre la Corte aveva omesso di considerare la circostanza, indicativa di buona fede, per cui l'imputato aveva dichiarato con esattezza il proprio reddito. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamenta che la Corte si era limitata ad indicare, quale condizione ostativa alla concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. solo i precedenti dell'imputato e non avrebbe valutato le circostanze concrete del caso e la scarsa portata offensiva della condotta. 2 i) 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto l'assenza di motivazione in relazione alla subordinazione disposta dal Giudice del beneficio della sospensione condizionale della pena alla refusione all'erario delle somme anticipate o sborsate in dipendenza del mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non aveva assolto all'onere di motivare le ragioni di tale subordinazione, a fronte di elementi in atti che dovevano portare a dubitare della capacità dell'imputato di soddisfare la condizione imposta. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Felicita Marinetti, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in ordine alla sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità del ricorso nel resto. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria, allegando, verosimilmente per errore, una dichiarazione di remissione di querela della parte civile EL SO, da riferirsi ad altro procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, è un dato di fatto non contestato che l'imputato, dopo essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale, aveva omesso di comunicare una variazione di reddito del nucleo famigliare tale per cui il beneficio avrebbe dovuto essergli revocato. Dall'istruttoria era, infatti, emerso che la moglie convivente di RT, AN AG, aveva denunciato nell'anno 2013 un reddito personale di euro 7.993: di tale somma in realtà ella aveva percepito solo la parte riferita alla indennità di disoccupazione, pari ad euro 2.245,32, e non anche la parte riferita al reddito da lavoro dipendente, pari ad euro 5.747,48, denunciato fittiziamente al fine di beneficiare della predetta indennità. La somma del reddito personale di RT pari ad euro 11.233,00 e di quello della moglie pari ad euro 2.2245,32, nell'anno 2013, aveva comportato il superamento della soglia prevista ai sensi degli artt. 76 e 92 dPR n.115/2002 e dunque la variazione avrebbe dovuto essere comunicata. Quanto all'elemento soggettivo, vero è che la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 95 dPR n. 115/2002 devono essere pur sempre sorrette dal dolo generico, gravando sull'accusa 3 l'onere di provare la volontà cosciente di compiere il fatto e la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (sez. 4 n. 37144 del 5/6/2019, Bone/li Luigi Mario, Rv. 277129; n. 21577 del 21/4/2016, Bevi/acqua, Rv. 267307; n. 4623 del 15/12/2017, dep. 2018, Avagliano, Rv. 271949; n. 7192 del 11/1/2018, Zappia, Rv. 272192). La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale che, tuttavia, non può essere evocato alla stregua di una formula di chiusura, per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario. Con riferimento alla omissione contestata nel caso in esame, si osserva, inoltre, che l'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, che incombe sul soggetto istante ai sensi dell'art. 79 d.P.R. n.115/2002 e la cui inottemperanza è sanzionata penalmente ai sensi del successivo art. 95, determina in capo allo stesso un onere di verifica anche rispetto al reddito dei famigliari conviventi. Il mancato assolvimento di detto onere vale già di per sé a configurare in capo al soggetto ammesso al patrocinio una omissione dolosa. Nel caso di specie il giudice di primo grado ha ritenuto che in ragione del rapporto di coniugio e di convivenza e del fatto che il reddito complessivo del nucleo famigliare era comunque esiguo e appena sufficiente al sostentamento, non era verosimile che RT avesse ignorato i redditi percepiti dalla moglie. La Corte di Appello ha fatto proprio tale percorso argomentativo, ribadendo che era rimasto indimostrato che il ricorrente ignorasse per colpa i redditi della moglie, dalla quale aveva divorziato solo molti anni dopo rispetto ai fatti oggetto di contestazione. La motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, dunque, appare congrua e coerente con i dati di fatto esposti, mentre non manifestamente illogico è il giudizio inferenziale che i giudici di merito hanno tratto dalle circostanze del caso concreto. Di contro la censura del ricorrente è meramente reiterativa dello stesso motivo già dedotto in sede di appello e, non confrontandosi con le ragioni individuate dai giudici di merito, non vale ad incrinarne il ragionamento. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel motivare il diniego della 4 15? concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), ed anche solo con richiamo ai precedenti penali ( Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi di fatto da valorizzare ai fini della ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio e dei precedenti penali, in quanto rispettosa di tali principi, non si presta a censure. 3.11 terzo motivo è manifestamente infondato. Dal certificato del casellario giudiziale in atti emerge che il ricorrente aveva già in occasione di una precedente condanna usufruito del benefico della sospensione condizionale della pena. Ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen. la sospensione condizionale della pena concessa a chi ne ha già usufruito, deve essere obbligatoriamente subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno e, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato non superiore alla durata della pena sospesa. I giudici di merito, dunque, nel caso di specie hanno subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena alla refusione all'erario delle somme indebitamente percepite non già nell'esercizio di un potere discrezionale non accompagnato da adeguata motivazione, bensì in ottemperanza all'obbligo previsto dalla legge. 4.AI rigetto del ricorso segue ex art. 616 cod. proc. pen la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 0 ¶.raio 2023 Il Con nsore Il Pre 'dente Anna' Li Do tella F é