Sentenza 10 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2003, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COL 'E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SAZIONE 43 /03 Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente - R.G.N. 17739/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.8067 Dott."Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Ud.03/12/02 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: --- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI POTENZA, in rappresentante pro tempore, persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 10 studio dell'avvocato AVV GEN STATO, EX LEGE rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SO IU;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 101/99 della Sezione distaccata 5065 di Pretura di LAURIA, depositata il 03/08/99 R.G.N. -1- 657/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3 agosto 1999, il Pretore di Lagonegro, pronunciando sulle cause riunite R.G. nn.657/90 R.G. e 679/93, ciascuna avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione -rispettivamente del 19 settembre 1990 e del 20 settembre 1993-, dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, promossa contro l'Ufficio da GI LU, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Viggianello e da GI LU di persona, accoglieva le predette opposizioni, disponendo l'annullamento delle ordinanze di riferimento. Osservava il Pretore, per quanto interessa in questa sede, che l'opposizione, pur essendo stata proposta, nella causa n.657/90, dal LU, quale rappresentante del Comune di Viggianello, valeva anche come proposta dal LU di persona. Inoltre, sussisteva lo stato di necessità, che giustificava l'assunzione di personale senza ricorrere alla normale procedura prevista dalla legge;
in ogni caso, come risultava dagli atti, l'assunzione era avvenuta a seguito di delibera della Giunta comunale, e, pertanto doveva escludersi la responsabilità del Sindaco. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza con due motivi. Il LU non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n.689 del 1981 e dell'art.100 c.p.c., in relazione 360 n.3 c.p.c., deduce che, essendo stata l'opposizione all'ingiunzione proposta dal LU come Sindaco del Comune di Viggianello e non come persona fisica, in contrasto con il carattere personale dell'illecito amministrativo, il Giudice di merito avrebbe dovuto rilevare, anche ex officio, il difetto di legittimazione dell'opponente. 1 Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma quinto, della legge n.264 del 1949, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), assumendo che la impugnata decisione si fonderebbe su risultanze testimoniali del tutto irrilevanti, su una ininfluente distinzione tra dolo e colpa e su uno "stato di necessità", giustificativo delle contestate assunzioni, nella specie non sussistente. Il ricorso, nella sua duplice articolazione, è privo di fondamento. Invero, risulta dagli atti che le ordinanze-ingiunzioni vennero emesse dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Potenza, sulla base di rispettivi rapporti, dai quali emergeva che il LU, sia pur nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Viggianello, aveva assunto non per il tramite del competente Ufficio di Collocamento (Ordinanza n.386/90) e della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego (Ordinanza n.276/93), alcuni lavoratori, in violazione degli artt. 11, 13 e 18 della legge 29 aprile 1949 n.264. Appare, quindi, di tutta evidenza che, nella fattispecie in esame, la carica di Sindaco, di cui era all'epoca investito il LU e nella cui qualità vennero contestate le infrazioni, costituisce la ragione che indusse il LU ad assumere i lavoratori in questione, ma non è espressione del soggetto rappresentativo del Comune ed, in quanto tale, non legittimato ad opporsi alle ingiunzioni, come invece sostiene la ricorrente. Anche sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata non è suscettibile di fondata censura, avendo affermato, con motivazione sufficiente e logica e perciò non sindacabile in sede di legittimità, che non poteva ravvisarsi alcuna responsabilità dell'opponente LU nella commissione delle contestate infrazioni, ricorrendo l'esimente dello stato di necessità prevista dall'art.4 legge 24 novembre 1981 n.689. Ciò emergeva -ad avviso del Pretore- dalle prove testimoniali svolte, le quali lasciavano intendere che le assunzioni del personale, per cui vi erano state le 2 ingiunzioni si erano verificate "per le contingenze dei problemi di manutenzione soprattutto della condotta idrica", determinate dalla "escursione termica, ossidazione e congelamento vero e proprio". La contestazione del tutto generica perché priva di specifiche censure a tali considerazioni, comporta il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, non essendosi il LU costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 3 dicembre 2002. Il Consiglie Il Presidente Cicize resoftl Янд ANCELLIERE Depositato in Cancelleria 10 MAR. 2003 CANCELLIERE elle 3 3 3 1 A I 5 S . D S . T , A R N O T L A , ' L 3 L A 7 O L S - E B E * P I D - S 1 D I I 1 S N A N G T E P S O S G O I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L R T E L I S T I E D G N B E E O S R E 3