Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
L'interrogatorio svolto dal P.M. nei confronti di uno soltanto dei concorrenti nel reato interrompe il corso della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti, sempre che abbia ad oggetto il medesimo fatto "sub iudice", nella sua consistenza naturalistica e nella sua qualificazione giuridica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2009, n. 43971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43971 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/11/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 2798
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 11412/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PADOVA;
nei confronti di:
1) QU NN IL 10/06/1954;
1) IN NI N. IL 17/01/1953;
avverso la sentenza n. 10142/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVA, del 01/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Pesini Luigi, del Foro di Padova, che insiste per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, ha, tra l'altro, dichiarato non doversi procedere nei confronti di AI AN e UA GI perché i reati loro contestati di furto pluriaggravato di materiale inerte sottratto dall'alveo del fiume Adige e di tentata truffa aggravata nei confronti della GI ET (commessi in Castebaldo fino al 31 marzo 2003) erano estinti per intervenuta prescrizione. A fondamento del ricorso il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 160 e 161 c.p. in tema di interruzione della prescrizione. Si sostiene, in particolare, che il giudicante non avrebbe tenuto conto che l'interrogatorio effettuato in data 6.11.2007 dinanzi al PM da parte di un coimputato aveva interrotto la prescrizione dei reati sopra indicati, con la conseguenza che al momento della emissione della richiesta di rinvio a giudizio datata 9 aprile 2008 i reati contestati non fossero già estinti per prescrizione.
Il ricorso del PM è giuridicamente corretto.
Non controverso, in tema di valenza degli atti interruttivi della prescrizione in caso di addebito concorsuale, è che l'atto interruttivo della prescrizione rileva per tutti coloro ai quali il reato viene addebitato in una fase del procedimento, in quanto denota la persistenza nello Stato di un interesse alla punizione di colui che risulterà, all'esito delle indagini e del processo, responsabile del fatto illecito. Di guisa che, per quanto può interessare, deve riconoscersi efficacia interruttiva nei confronti di tutti all'interrogatorio svolto dal PM nei confronti di uno solo dei concorrenti (Sezione 4^, 14 marzo 2000, Morrà). Sotto questo profilo, condizione perché l'interrogatorio abbia l'effetto interruttivo di cui si discute è che esso abbia ad oggetto il fatto sub iudice, nella sua consistenza naturalistica e, ovviamente, nella sua qualificazione giuridica (cfr. Sezione 3^, 11 marzo 1994, PM in proc. Vercellin). È affermazione condivisa esattamente anche dal giudice nella sentenza impugnata, il quale giudice, peraltro, ne ha tratto un'applicazione non pertinente. Risulta pacifico, infatti, dagli atti ed è del resto convergentemente indicato sia in ricorso che nella sentenza gravata che l'interrogatorio ha fatto seguito alla fase dell'inoltro degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p., laddove il "fatto", come poi riguardato dall'esercizio dell'azione penale, è stato compiutamente contestato e su tale fatto il concorrente ha chiesto di essere interrogato ed ha reso l'interrogatorio.
Non hanno alcun rilievo allora le modalità con cui è stato reso l'interrogatorio ovvero, a quanto consta, che le dichiarazioni rese dall'interrogando abbiano riguardato solo parzialmente il fatto sub iudice trattandosi di modalità esecutiva tra l'altro spiegabile anche con la natura difensiva di tale interrogatorio, che può avere portato l'interrogando a limitare le sue dichiarazioni solo ad una parte delle contestazioni che non elide la valenza interruttiva dell'atto. Parimenti, a fronte della richiesta di interrogatorio come formulata dal coimputato riguardante il "fatto" come complessivamente contestatogli, non possono trarsene le conclusioni che ne ha fatto derivare il giudice focalizzando l'attenzione sulle modalità con cui è stato notificata la data dell'interrogatorio laddove a quanto consta il richiamo all'imputazione è stato effettuato per sintesi richiamando solo taluna delle contestazioni. Si è trattato infatti di una modalità formalmente impropria, che però non vizia, essendo evidente che l'interrogatorio chiesto dall'interessato sul "fatto" complessivamente contestato tale fatto nella sua interezza riguardava.
L'impugnazione va accolta e, per l'effetto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio affinché il Giudice, facendo applicazione di detti principi, rivaluti se, nelle more, il reato si è comunque prescritto, apprezzando la valenza degli atti interruttivi.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia al GUP del Tribunale di Padova per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009