Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5027 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR A DI CAS115027 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N.6534/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron.10723 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore Ud. 30/01/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale e difeso dagli avv.ti dell'Istituto e rappresentato IA e GA Carlo De Angelis, Gianfranco Pescosolido, giusta delega in atti;
- ricorrente -
- contro 513 NO NA - intimata avverso la sentenza n. 1158 del Tribunale di Agrigento in data 27 novembre 1997, depositata il 9 dicembre 1997 (R.G. n. 656/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Michele Di Lullo per delega Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27 novembre/9 dicembre 1997 il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'appello proposto dall'Inps avverso la pronuncia in data 14 febbraio 1997, con la quale il Pretore della stessa riconosciuto il diritto della sig.rasede aveva NA VA a percepire la pensione di vecchiaia a far tempo dalla maturazione del requisito contributivo. Ha ritenuto il giudice del gravame che ai fini di detto requisito dovevano essere conteggiati i contributi figurativi relativi al periodo in cui la stessa aveva fruito dell'assegno d'invalidità, revocato prima che la stessa avesse raggiunto l'età pensionabile. 2 Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'istituto previdenziale sulla base di un solo motivo. L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. comma 10, legge 12 giugno 1984 n. 222. Deduce che la norma denunciata, la quale considera utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia i periodi di godimento dell'assegno d'invalidità trasformazione soltanto nella ipotesi di dell'assegno medesimo in pensione di vecchiaia, è norma speciale, non suscettibile di essere estesa analogicamente ad ipotesi non considerate, e perciò chi non sia più titolare del suddetto trattamento d'invalidità non ha diritto all'accredito di contribuzione per il periodo di godimento della prestazione. Il ricorso è fondato. Il giudice del merito è pervenuto all'interpretazione della norma nei termini di cui innanzi, argomentando che a) la limitazione dell'accredito dei contributi 3 figurativi, relativi al periodo di godimento dell'assegno d'invalidità, soltanto al caso in cui questo trattamento preceda senza interruzione il raggiungimento dell'età pensionabile sarebbe irragionevole, in quanto porterebbe a discriminare situazioni identiche sulla base di un dato temporale meramente occasionale;
b) il conteggio dei predetti contributi risponde invece ad una logica di equità sostanziale, dal momento che durante il periodo in cui l'invalido fruisce dell'assegno in questione non è in grado, per le sue condizioni di salute, di prestare attività lavorativa. L'interpretazione della norma data dal Tribunale non può essere condivisa, perché in contrasto con il suo chiaro tenore letterale. La trasformazione, specificamente prevista dall'art. 1, comma 10, legge 12 giugno 1984 n. 222, dell'assegno d'invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età stabilita per il diritto a tale trattamento pensionistico, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, comporta necessariamente che la corresponsione dell'assegno d'invalidità non sia stata interrotta prima che il beneficiario di esso abbia raggiunto l'età pensionabile. Né del resto si tratta, come sostiene il giudice del merito, di situazione eguali, in quanto è ben diversa la posizione dell'invalido che raggiunga l'età pensionabile in lavorativa per la una situazione di inattività riduzione della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini e colui il quale al compimento dell'età pensionabile abbia pur avendo in precedenza usufruitorecuperato, dell'assegno d'invalidità, la sua capacità di abbia semmai ripreso l'attività lavoro e lavorativa. Si deve inoltre aggiungere, come già rilevato da questa Corte in analoga fattispecie (v. Cass. 17 novembre 1997 n. 11411), che regola generale dell'ordinamento previdenziale è la nell'ambito corrispondenza della posizione assicurativa allo svolgimento della prestazione lavorativa, per cui non è possibile un incremento della prima, ancorché già costituita, quando manchi la prestazione lavorativa. Discostandosi da detta regola la utilizzazione del periodo d'inattività lavorativa ai fini contributivi per il diritto a pensione di vecchiaia, la norma che la prevede soltanto in relazione all'ipotesi di corresponsione dell'assegno d'invalidità al momento del compimento dell'età pensionabile, è eccezionale, e di conseguenza non può essere applicata alla diversa ipotesi in cui il suddetto trattamento d'invalidità sia cessato prima del compimento dell'età pensionabile, la quale perciò rientra nella regola generale sopra indicata. Va inoltre evidenziato che la norma dispone espressamente la utilizzazione del periodo di godimento dell'assegno d'invalidità soltanto ai fini del diritto a pensione e non anche ai fini della misura di essa, precisazione questa che deve far escludere l'equiparazione in ogni caso, ai fini contributivi, del periodo di fruizione dell'assegno d'invalidità. dallaIl precedente orientamento elaborato giurisprudenza di questa Corte con la sentenza 17 novembre 1997 n. 11411 deve essere qui ribadito e quindi la sentenza impugnata, che a tale principio completamente non si è adeguata, avendolo anzi ignorato, deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti 1di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., deve essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta dalla VA di ottenere la pensione di vecchiaia, calcolando ai fini contributivi il periodo di godimento dell'assegno d'invalidità in precedenza a lei riconosciuto. La intimata, sebbene soccombente, in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. resta esonerata dal pagamento delle spese sia del giudizio di legittimità che delle precedenti fasi di merito.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NA VA;
nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001. Il Consigliere est. Il PresidenteBresi Autours Lamoyen fell 3 0 I A 3 1 S D IL CANCELLIERE 5 . S , T A . O Depositato in Cancelleria R T L N , A L ' A O oggi. ZAPR. 2001 3 L S B L E 7 E I - P S 8 D D - I I IL CANCELLIERE 1 A S N 1 T N G S E O O E S P A G I D M G A I E E , O L A T O D T R I A E T R L T S I I L N D G E E E S D O R E 7