Sentenza 6 luglio 2011
Massime • 1
In caso di concorso delle aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di rapina dall'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., il giudice deve considerarle unitariamente, procedendo ad un unico aumento della pena secondo il meccanismo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. e non a singoli aumenti per ciascuna delle circostanze concorrenti.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 novembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Nola, con la sentenza emessa in data 21 giugno 2018 all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per i fatti loro ascritti e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato il P. alla pena di anni cinque, mesi uno e giorni dieci ed euro 2800 di multa, il R. alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 7.000 di multa, oltre le sanzioni accessorie e la confisca disposte nei confronti di entrambi. 1.1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, preso atto della rinunzia ai motivi di ricorso svolti in tema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2011, n. 41004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41004 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 06/07/2011
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1976
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 13613/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difesa di OM NO (nato il [...]);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 18.11.2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Margherita Bianca Taddei;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale Tindari Baglione il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
1. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino del 04.02.2010, di condanna di OM NO per i reati di rapina pluriaggravata in concorso, porto d'arma, sequestro di persona, ha rideterminato l'aumento per la recidiva, computando così la pena in misura pari ad anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 1800 di multa, ricorre la difesa di NO OM, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo a motivo:
a) che la motivazione della sentenza della Corte di appello era carente perché, facendo rinvio alla motivazione del primo giudice, aveva tralasciato di valutare una serie di censure proposte con l'appello, relative alle testimonianze ed ai documenti acquisiti con l'accordo delle parti;
b) l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p., comma 3, perché la recidiva è stata ritenuta e giustificata solo per l'esistenza di una precedente condanna e senza far riferimento ad un giudizio di pericolosità dell'imputato: c) che è errato il calcolo delle aggravanti della rapina che sono state computate dal primo giudice in ragione di singoli aumenti per ogni singola circostanza, senza tener conto dell'accorpamento delle stesse nella stessa rubrica che prevede un aumento predeterminato per la fattispecie aggravata della rapina, di cui all'art. 628 c.p., comma 3. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso è generico e pertanto infondato: il ricorrente, infatti, si è limitato a prospettare il motivo della censura ma non ha adempiuto all'obbligo di formulare specifici addebiti a punti individuati dell'argomentare della motivazione, allegando al ricorso gli atti specifici del processo richiamati nei motivi, e così fornendo tutti gli elementi necessari per consentire a questa Corte di circoscrivere l'ambito della doglianza. A tal proposito va rilevato che questa Corte di legittimità, con una decisione ripetuta, che il collegio condivide e fa propria, ha già ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e che pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. Rv. 246552; Rv. 248192; n. 20344 del 2006 rv 234115; n. 16706 del 2008 rv 240123.
2.1 L'esame diretto degli atti,inoltre, da parte di questa Corte sarà ammissibile soltanto qualora dalla stessa esposizione del ricorrente emerga effettivamente il fumus di una illogicità della sentenza impugnata, che sia ricollegabile a un atto del processo "specificamente indicato nei motivi di gravame", ma se una siffatta illogicità non emerge dalla stessa articolazione del ricorso, l'esame diretto degli atti dovrà ritenersi precluso sulla base del citato principio. In altri termini, il ricorrente non ha messo a disposizione di questa Corte di legittimità gli elementi obiettivi necessari per apprezzare - sulla base del contenuto di tali atti, che devono essere "specificamente indicati" - la sussistenza ovvero l'insussistenza di un fumus di fondatezza delle doglianze in questione e, di conseguenza, l'utilità ovvero la superfluità di un esame diretto dei relativi atti.
2.2 Si deve pertanto concludere che, nel caso di specie, le risultanze processuali inadeguatamente esposte, non sono idonee a far emergere una illogicità di motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in una ulteriore serie di censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa e alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Del pari inammissibile, perché generico, è anche il motivo di ricorso relativo alla ritenuta recidiva ,il cui aumento pena è correttamente motivato nelle sentenza di merito che ha,di conseguenza corretto l'errore di calcolo effettuato dal primo giudice.
2.3 Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Ritiene infatti il collegio che il ragionamento della Corte di merito sia corretto e da condividere quando afferma che,per il delitto di rapina,in presenza di più aggravanti ad effetto speciale trova applicazione il meccanismo di cui all'art. 63 c.p., comma 3 e 4.Tuttavia va precisato che quando sono contestate le circostanze che, nella formulazione dell'articolo di legge, sono sistematicamente raggruppate nello stesso numero 2) in cui si suddivide il capoverso, (che, sotto lo stesso numero raggruppa la circostanza delle più persone riunite, del travisamento e dell'uso delle armi), si deve far luogo ad un unico aumento. Il collegio ritiene, infatti, corretto, considerare unitariamente la previsione individuata sotto il numero 2, non solo in ragione della sua sistematica collocazione, collegate dalla virgola, in un unico paragrafo ma sopratutto perché l'azione tipica e più frequente della rapina aggravata, per quanto insegna l'esperienza giudiziaria più datata, si connota proprio dalla compresenza delle tre circostanze indicate dal n. 2. 2.4 Con ciò non si vuole assolutamente negare quanto già affermato dalla sentenza n. 27748 del 2007 (rv 236834) in ordine alla natura diversificata delle singole circostanze del n. 2, perché anche questo collegio ritiene che le circostanze abbiano individualità autonoma e pertanto esse vadano considerate e ritenute per l'affetto aggravante anche quando, nella situazione concreta, non siano compresenti. Ai soli fini della commisurazione della pena, tuttavia, ritiene questo collegio che, quando si verifica la compresenza di più circostanze dello stesso allinea n. 2, è logico ed equo ritenerle aggravante unitaria.
2.5 Da tanto consegue, nel caso in esame, che l'ulteriore aumento di pena, nella misura di un mese di reclusione e di Euro 100,00 di multa, deve essere ritenuto ingiusto ed eliminato dalla relativa pena, a ciò procedendo questa stessa Corte, in virtù del disposto dell'art. 619 c.p.p..
P.T.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento di pena relativamente all'aggravante dell'uso delle armi ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione ed Euro 100,00 di multa inflitta in aumento,per la suddetta aggravante, sulla pena di sulla pena di anni quattro e mesi sette. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011