Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
La formale omissione della dichiarazione di contumacia non è causa della nullità della sentenza in quanto si tratta di situazione che non è prevista come ragione di invalidità dall'ordinamento processuale, nè può essere compresa nell'ambito delle nullità di ordine generale, non comportando alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato, cui competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2013, n. 6114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6114 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 11/12/2013
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1763
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 559/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PI LA N. IL 27/07/1978;
avverso la sentenza n. 1020/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 31/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri CO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza resa il 31 ottobre 2012 la Corte di appello di Palermo confermava quella resa in prime cure dal GUP del Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 442 c.p.p. e, con essa, la condanna a mesi dieci di reclusione ed Euro 3000,00 di ammenda a carico di Di IE CO, imputato del delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 e della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116.
2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, lamentando: A) la mancata dichiarazione di contumacia dell'imputato, al quale per questo non risulta mai notificato l'estratto contumaciale della decisione con le conseguenze processuali a ciò connesse dall'ordinamento; B) la diversità tra il collegio che ha pronunciato la sentenza e quello che ha invece trattato il processo, diversità dedotta e provata documentalmente con la esibizione del verbale di udienza in camera di consiglio del 31.10.2013 e di copia della intestazione della sentenza impugnata;
C) la diversa indicazione della pronuncia delibata in sede di appello: quella resa dal GUP di Trapani, nella sentenza oggetto di ricorso, e quella resa dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nel dispositivo della sentenza.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 L'omissione della formale dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza in quanto non prevista dall'ordinamento processuale, ne' compresa nell'ambito delle nullità di ordine generale, non comportando alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato (Cass., sez. 3, 21.2.1997, n. 746, Di Pucchio) salvi i diritti processuali al medesimo contumace riconosciuti dalla legge e comunque spettanti all'imputato anche se non dichiarato tale formalmente. Tanto premesso, nel caso di specie non appare evidenziato ne' provato alcun pregiudizio connesso alla denunciata omissione, tenuto conto sopratutto della circostanza processuale che il ricorso per cassazione all'esame del Collegio risulta regolarmente proposto dall'imputato personalmente, il quale pertanto ha avuto contezza della sentenza a suo carico ed ha potuto impugnarla al fine di far valere le sue ragioni.
3.2 In relazione invece alle non poche confusioni puntualmente indicate dalla difesa quanto alla indicazione dei giudicanti e dei provvedimenti delibati, osserva il Collegio che la prospettazione del ricorso evidenzia una serie di errori materiali emendabili secondo precise regole codicistiche. Se poi le medesime in concreto ridondino in vizi dell'atto, in particolare se il giudice della fase istruttoria sia stato diverso da quello della deliberazione, è dato non valutabile allo stato da parte del Collegio. Al riguardo infatti la doglianza si appalesa formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, nel senso che era onere difensivo, non soddisfatto al di là della indicazione formale degli atti esibiti, indicare nominativamente, per un verso, i giudici che ebbero a trattare il processo e, per altro verso, i giudici che deliberarono la sentenza.
3. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014