Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
AULA "A" 597/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto OME DEL POPOLO ITALIANODEL LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Luciano VIGOLO Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 15651/2001 CAPITANIO Consigliere Dott. Natale FILADORO Consigliere Cron. 3157 Dott. Camillo Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 26.11.2002 da ITAFERROVIARIA IANA s.p.a. RETE già Ferrovie dello Stato s.p.a., in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, nella sua qualità di procuratore speciale in virtù di procura del 23 febbraio 1999, conferitagli dall'Ammmistratore Delegato e legale rapp.te p.t. ing. Giancarlo Cimoli per notaio Paolo Castellini di Roma, rep. n. 56911, rog. 10780, rapp.to e difeso dall'avv. Maurizio de Stefano, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Barberini, n. 3, giusta procura speciale a margine del ricorso, 4885 ricorrente -
contro
OL TO 2 : rapp.to e difeso dall'avv. Fortunato Vitale, presso il quale elett.te domicilia in Roma, viale G. Mazzini, n. 140, giusta procura speciale a margine diel controricorso, controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19179/2000 del 19.06.2000, R.G. n. 23899/97, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Maurizio De Stefano per la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi s.p.a., e - Fortunato Vitale per IO ON;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 10040 del 16 maggio 13 giugno 2996, il Pretore di Roma, accoglieva la domanda proposta, da ON IO contro la Ferrovie dello Stato s.p.a., poi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (in appresso Ferrovie), diretta al riconoscimento del suo diritto al computo nella paga base ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita dei miglioramenti economici previsti dal contratto collettivo per il periodo successivo al suo collocamento a riposo. Il Tribunale di Roma rigettava l'appello; spese del grado interamente a carico della società appellante. Osservava il Tribunale in sintesi, che stante la natura retributiva delle prestazioni e l'efficacia della contrattazione collettiva per il triennio 1990/92, nonché la previsione dell'art. 96 del contratto, non vi erano dubbi circa il diritto riconosciuto negozialmente ai dipendenti di vedersi corrisposti integralmente i benefici economici globalmente intesi, ancorché scanditi in diverse cadenze per ragioni e necessità di cassa 2 h aziendale, in luogo di quelli, solo a tale ultimo fine, maturati e venuti a scadenza, con grave diversificazione, in tale ultima ipotesi, fra lavoratori collocati in quiescenza a distanza anche di pochissimo tempo fra loro. Ricorre per cassazione la Ferrovie dello Stato s.p.a., poi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., affidando a due motivi di censura il richiesto annullamento della sentenza. IO ON si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con i due motivi di censura la società denunzia, sotto diversi aspetti e profili, violazione delle regole di ermeneutica contrattuale ex art. 1363 c.c.e vizio di motivazione. La Corte, con recenti sentenze in controversie analoghe nello specifico settore della presente, (Cass. 05 ottobre 1999, n. 11080, Cass. 24 giugno 2000, n. 08630) ha già avuto modo di affermare, e ribadire, che “la contrattazione collettiva non può porsi in contrasto con la disciplina giuridica degli istituti legali su cui è destinata ad incidere, con la conseguenza che, in sede di interpretazione, il giudice di merito non può limitarsi a seguire il criterio della letteralità, ma, ponendo la clausola contrattuale sottoposta al suo esame in relazione alle altre norma contrattuali ed ai principi stessi dell'ordinamento, deve, tra le interpretazioni possibili, privilegiare quella che non ponga la suddetta clausola contra legem." (Cass. 11080/99 citata). La Corte, con la decisione sopra citata, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, argomentando sul disposto legislativo ex art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, ha formulato il principio di cui sopra, sostenendo che la previsione del citato articolo, per cui “L'OPAFS corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di dell'80 per cento del totaleservizio utile per นท dodicesimo 3 dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti", dalla quale si desumeva l'esclusione, dalla base di computo dell'indennità di buonuscita, di qualsiasi altro beneficio economico, oltre quelli citati, non ancora maturato ed erogato, non poteva essere elusa dalla interpretazione, anche se letterale, della norma contrattuale. Non esiste, infine, il dubbio di incostituzionalità ventilato nella sentenza impugnata sulla base dell'asserita violazione dei principi di parità di trattamento e del diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, atteso, da un lato, che la diversa decorrenza dei benefici non costituisce da sola motivo di illegittima diversificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita, se non altro per il comune verificarsi di ipotesi di tal genere (vedi successione di contratti) e senza che abbia logica e, per la verità, anche immotivata valenza, il richiamo del periodo triennale della durata contrattuale, dall'altro, che l'asserita violazione dei principi costituzionali è prospettata senza un preciso e individuato momento di riferimento, ove ricondotta proprio alla qualità e quantità del lavoro svolto, quest'ultimo certamente estraneo alle ipotesi di cessazione dal servizio. Né assume rilevanza la assenza dell'Opafs fra le parti stipulanti il contratto collettivo, atteso il principio affermato dalla Corte, secondo cui, comunque, la contrattazione collettiva non può intervenire in difformità dalla previsione legislativa in tema di istituti legali. In deciso contrasto con i principi di cui sopra è la sentenza impugnata, che ha accolto la pretesa del ricorrente, diretta al riconoscimento nella base di computo dell'indennità di buonuscita dei miglioramenti stipendiali previsti, e scaglionati nel tempo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente della Ferrovie 4 dello Stato s.p.a., non ancora maturati, e di fatto non ancora erogati, alla data della cessazione dal servizio. Il ricorso, pertanto, va accolto;
la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta la originaria domanda di riliquidazione della indennità di buonuscita proposta da IO ON contro la Ferrovie dello Stato s.p.a., oggi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito rigetta la originaria domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita proposta da IO ON contro la Ferrovie Società di Trasporti e Servizi s.p.a., oggi Retedello Stato s.p.a. - Ferroviaria Italiana s.p.a., e dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 26 novembre 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanni fapparelle Luciano Vigolo AL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 30 PEN. 2003 6 6 2 IL CANCELLIERE R O F 5