Art. 10. (Norme di coordinamento e finali)
Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale .
Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.
La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale .
Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale .
Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.
La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale .