Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 1
L'attività di istruzione e insegnamento rientra nella nozione della possibile iniziativa economica privata e l'offerta del relativo servizio al mercato deve rispettare i limiti che garantiscono al consumatore la scelta libera e consapevole del prodotto e del produttore; pertanto, ad essa si applica la normativa della concorrenza sleale ogni qual volta sussista tra due soggetti che operano in tal modo nel mercato il cosiddetto rapporto concorrenziale, di modo che l'attività dell'uno incida, anche potenzialmente, sulla clientela dell'altro (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato atti di concorrenza sleale per confusione, mediante uso del logo "British of Trieste", della scuola British Institute nei confronti della British School of Trieste).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5377 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
In REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL5 37 7 / 0 1 LA CORTE SUPREM CASS ZIONE Conorresa SEZIONE PRIMA CIVILE locale- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: usprosecute_ - Dott. Corrado Presidente CARNEVALE R.G.N. 15967/98 Cron. 11657 Dott. Alessandro Consigliere CRISCUOLO 1939 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud. 08/01/01 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFCI COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio cal Sig S ENTENZA IL SOLE 24 ORE per dirin 11 APR. 2001sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ENENKEL ROSSANA, nella qualità di titolare della "BRITISH INSTITUTE", elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUPHEMA CA ZIONE PIAZZA ACILIA 4, presso l'avvocato FUNARI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fichiesta copia studio dal Sig. VINCENZI FRANCESCO, giusta delega in calce al ricorso;
per diritti 0000 il 11. APR. 2001. - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE DI PETER BROWN & C. domiciliata in ROMA VIA COLA DI CORTONURINATION Sas, elettivamente RIENZO 212, presso l'avvocato GIANLORENZO MARINUCCI, Richiesta copia studio dal Sig. NC all'avvocato per girit che la rappresenta e difende unitamente 2001 li !.per giriti 1. CRISTOFORO, per il primo giusta procura 8 BERRITTA -1- speciale per Notaio Furio Dei Rossi di Trieste rep. n. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 78714 del 28.12.2000; per il secondo giusta procura a UFFICIO COPIE margine del controricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. ROMOS controricorrente per diritti L. 6000 11.11.04.01 avverso la sentenza n. 266/97 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE TRIESTE, depositata il 18/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udienza dell'08/01/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Maria BERRUTI;
MARIdal Sig. 6000 udito per il resistente, l'Avvocato Marinucci, con per diri 30 LUG 2001 procura, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DIRITTI DI Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO British School of Trieste di Peter La s.a.s. otteneva dal Presidente del Tribunale Brown e C., di Trieste un provvedimento ex art. 700 c.p.c. nei confronti della Britsh Institute di SS EN, con inibitoria а quest'ultima dell'uso della locuzione "La Britsh" e "Britsh of Trieste", in quanto causa di confusione nel mercato ed integranti la concorrenza sleale. Quindi conveniva davanti allo stesso giudice la EN per il merito. Resisteva la convenuta. A tale causa veniva riunita quella iniziata su domanda di garanzia della convenuta nei confronti del British Institute - Ente culturale Italiano (ECI) di Milano, per quanto essa fosse condannata - a pagare in favore della SAS British Scool. Il Tribunale rigettava tutte le domande rilevando che nella specie mancava l'attività imprenditoriale, trattandosi di insegnamento di applicazione della disciplina che reprime la concorrenza sleale. Proponeva appello la British Scool nei confronti della EN, che resisteva e proponeva appello incidentale. Il contraddittorio esteso iussu iudicis alla ECI di Milano, che, tra l'altro, 3 eccepiva la decadenza della EN da ogni domanda di garanzia nei suoi confronti. La Corte di Trieste riformava in parte la sentenza impugnata accogliendo la domanda della British School of Trieste ed accertando perciò la concorrenza sleale da parte della EN. Dichiarava inammissibile l'appello incidentale della EN. Per quanto rileva nella presente fase il secondo giudice riteneva sussistente la qualità di imprenditore in capo ad entrambi i contendenti e dunque sussistente il presupposto, negato dal tribunale, per l'applicazione delle regole di cui all'art. 2598 C.C.. Quindi accertava che la convenuta aveva adoperato i due loghi innanzi cennati cagionando confusione nel marcato. In particolare Osservava che tale comportamento era risultato lesivo dell'interesse commerciale della attrice, giacchè aveva indotto la specifica confusione che la convenuta fosse anch'essa collegata all'Istituto di cultura inglese ECI, le cui sedi erano tra l'altro coincidenti con quelle equitativamente del British Council. Determinava l'entità del risarcimento. Contro questa sentenza ricorre per cassazione 4 SS EN. Resiste con controricorso The British School of Trieste sas. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di ricorso la EN lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2598 e dell'art. 2595 c.c.. Sostiene che erroneamente la corte di merito ha dapprima criticato la sentenza del tribunale, che esattamente aveva ritenuto di esaminare di ufficio la sussistenza del presupposto di applicazione della sleale costituito disciplina della concorrenza commerciale delle dall'attività industriale parti, e quindi, ancora erroneamente, l'ha affermata nella specie. Sostiene che l'attività dell'insegnamento non rientra tra quelle che la legge considera attività di impresa. 2) Osserva il collegio che la sentenza impugnata non ha, come ritiene la ricorrente, criticato la prima decisione per essersi essa posta il problema della sussistenza dei presupposti di applicazione della disciplina in questione. Essa, piuttosto, non ha condiviso che il Tribunale "frettolosamente", come si legge in motivazione, abbia liquidato la questione sollevando di ufficio 5 il problema della legittimazione sostanziale delle parti. Ciò premesso va chiarito che è preliminare all'esame di qualunque domanda di concorrenza sleale l'indagine circa la sussistenza tanto della imprenditore commercialequalità soggettiva di delle parti quanto del rapporto di concorrenzialità. La norma di cui all'art. 2598 rappresentando una applicazione del C.C., pur principio del noeminem laedere va distinta tuttavia da quelle che per l'appunto disciplinano l'illecito aquiliano in quanto tale in base ai predetti presupposti (v. sent n. 2501 del 92), ed il rilievo concreto di tale distinzione è tra l'altro costituito dalla presunzione iuris tantum di cui n. 2018 all'art. 2600, comma terzo C.C. . (v. sent. del 1985. Nella specie i soggetti in contesa com ha accertato la sentenza impugnata sono imprenditori commerciali. Essi offrono al mercato lo stesso servizio di insegnamento della lingua inglese. La doglianza della ricorrente di incentra dunque soprattutto su questa statuizione. Essa sostiene che l'attività in questione è sottratta al regime della concorrenza per la sua natura 6 oggettivamente non commerciale. 2a) Osserva il collegio che la funzione dell'art. 2598 c.c. rispetto al più generale schema dell'art. 2043 C.C. (cfr. in proposito sent. n. 4225 del 1980), il cui regime potrebbe essere invocato, tra l'altro, nel caso in cui si allegasse commerciale ma fuori di unil danno da attività rapporto di concorrenzialità, è di evitare l'aggressione scorretta all'avviamento di chiunque offra al mercato uno specifico bene o servizio in regime di libera competitività. Orbene è estranea alla controversia la funzione costituzionale dell'insegnamento e della ricerca. Essa infatti si connota per la particolarità, cennata dalla sentenza impugnata, di due operatori che concorrono a soddisfare il medesimo bisogno di mercato adoperando mezzi commerciali tipici, come i segni e la pubblicità, e con strumenti di diritto privato. Non rileva nel senso voluto dalla ricorrente l'interesse pubblico che è, pacificamente, connesSO all'attività di insegnamento da chiunque svolta. Questa Corte da tempo ha dato luogo ad un orientamento, dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi, in base al quale si ritiene che quand' anche l'attività economica privata, esercitata sotto il controllo della pubblica amministrazione e pure in virtù di norme di diritto pubblico, non cessa perciò solo di essere tale e, se del caso, di rientrare nel campo di applicazione dell'art. 2598 C.C. (sent. n. 2237 del 1988, in tema di attività farmaceutica. Può aversi infatti, se il legislatore non ritiene di escludere addirittura una specifica attività come tale dal novero di quelle liberamente compatibili, che l'operatore commerciale si trovi a soggiacere oltre che alle regole della correttezza commerciale, come qualunque altro imprenditore, anche ad ulteriori limiti legali i quali traggono origine dal rilievo costituzionale della funzione economica coinvolta. diIn conclusione l'attività di istruzione e insegnamento rientra nella nozione della possibile iniziativa economica privata, e l'offerta del relativo servizio al mercato oltre a tenere conto della rilievo costituzionale in gioco, al quale va anche i comunque conformata deve rispettare la scelta limiti che garantiscono al consumatore libera e consapevole del prodotto e del produttore che ritiene adatto а soddisfare il suo bisogno, 8 Pertanto ad essa si applica la normativa della concorrenza sleale ogni qual volta sussista tra due soggetti che operano in tal modo nel mercato il cosiddetto rapporto concorrenziale, cosicchè l'attività dell'uno incida, anche potenzialmente, sulla clientela dell'altro, ancorchè, si è detto, tale applicazione debba convivere con quella di altro sistema di limiti e di funzioni giuridiche (sent. n. 5716 del 1988 per taluni riferimenti). ilNel caso in esame, come si è anticipato, presupposto che legittima alla tutele in questione stato accertato dal giudice del merito. La è lamentata violazione di legge non sussiste. 1a) E' altresì inammissibile la doglianza che conclude il motivo mediante la quale la ricorrente sostiene che, avendo essa operato per conto dall'ECI di Milano, soggetto che operava senza scopo di lucro, si doveva escludere tale scopo anche in саро ad essa stessa, All'analoga prospettazione formulata in sede di appello la sentenza impugnata ha risposto negando che alcuna concessione risultava data dall'ECI alla EN relativamente a luoghi in controversia. La sentenza stessa rileva che l'appellata non ha dimostrato di possedere alcun titolo, ed a tale affermazione essa 9 oggi nulla obbietta. 3) E' infondato in parte ed inammissibile per il resto il secondo motivo con il quale la EN lamenta la violazione dell'art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della confondibilità tra i segni a causa dell'uso delle predette espressioni. La doglianza infatti dopo avere ribadito la cattiva lettura e la cattiva applicazione della norma del codice civile, vizi esclusi nell'esame introdurre nella del primo motivo, tenta di presente fase l'esame del fatto. La confondibilità è stata affermata dai giudici del merito di secondo persuasivo grado a seguito di logico ragionamento, la cui esposizione non fa emergere alcun vizio di legittimità. 4) Con l'ultimo motivo di ricorso la EN lamenta la violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c., nonché la motivazione inadeguata sul punto. Sostiene che la sentenza ha liquidato un danno che essa stessa considera non dimostrato. 3a) La doglianza è infondata. La presunzione di cui al terzo comma dell'art. 2600 c.c., conseguente all'accertamento della violazione del criterio dell'art. 2598 C.C., rende possibile 10 l'utilizzazione del criterio equitativo in questione. La scelta è stata adeguatamente motivata dalla Corte di merito laddove essa indica la gravità della confusione prodotta nella clientela in danno dell'attrice, ed ha ritenuto indimostrabile la perdita "effettiva" ovvero, appunto, la quantità della perdita di clientela, di per sé certa. 60000 5) Il ricorso deve essere respinto, La 310000 ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio 367.700- che liquida in L.... ..oltre а L.
3.000.000 per onorari. In Roma 1'8 gennaio 2001 Il Relatore ✓ Relatore laceme Il Presidente lomarz ル YO TL CANCELLIERE 2001 N Juors A C Maria Di NuzzO IN PR TA Marie TA A み S 1 O E 1 E R D LIE ggi, L E O C N A ria C 22832 a IL M G 11 (Dr.