Sentenza 15 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7502 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
lapro ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REPUBBLICA ITALIANA REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 7 502 03 Dott. Angelo GRIECO President f.f R.G.N. 19771/01 16643 VIT OR1 Dott. Paolo Consigliere Cron. Dott. Antonil Consigliere ELEFANTE - Rep. Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Ud. 13/03/03 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Ugo VITRONE - Consigliere- ROSELLI - Consigliere Dott. Federico - - Rel. Consigliere374 Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente - 2003 270
contro
-1- GL IT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato MARIA STEFANIA MASINI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE BARBERA, FABRIZIO GENCO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 234/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 21/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato in cancelleria il 3 aprile 2000, il sig. VI GA, già dipendente delle Ferrovie dello Stato dal 4 marzo 1968 al 1° agosto 1992, proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Palermo, che aveva rigettato la sua domanda diretta ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria, di cui all'art. 225 del d.P.R. n. 1092 del 1973. L'adito Tribunale di Palermo, con sentenza depositata in cancelleria il 21 luglio 2000, accoglieva il gravame, attribuendo al pensionato il domandato beneficio. La s.p.a. Ferrovie dello Stato ricorre per la cassazione di questa sentenza, svolgendo due motivi di censura, poi illustrati con memoria. Resiste l'intimato con controricorso. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso, col quale si denuncia il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in favore della giurisdizione della Corte dei conti, in base al rilievo che esclusivo oggetto della controversia è la determinazione del trattamento pensionistico dovuto al resistente, è fondato. Per costante giurisprudenza, delle Sezioni unite, la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della 1. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti 3 th pubblici economici dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35). La ritenuta persistenza di siffatta giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale, infatti, ai sensi dell'art. 210 comma ultimo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso (v. Cass., sez. un., 28 novembre 1996, n. 10618 e successive conformi, nonché, con specifico riguardo al caso di domande di lavoratori già collocati a riposo, dirette alla riliquidazione della pensione sulla base di incrementi retributivi attribuiti al personale ancora in servizio, Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2000, n. 130) Questo criterio di collegamento si rinviene anche nel caso di specie. Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte. Orbene, alla stregua di tali criteri interpretativi, la domanda introduttiva del giudizio di merito nei termini riferiti in parte narrativa, esibisce un petitum н sostanziale che riguarda specificamente il rapporto previdenziale implicante l'intervento del suddetto Fondo pensioni il cui disavanzo è destinato ad essere ripianato dalla finanza pubblica. Invero, la lettura del menzionato atto consente di rilevare come nel medesimo espressamente si precisi che l'accertamento richiesto non è strumentale al conseguimento di prestazioni proprie dell'ormai cessato rapporto di lavoro, cioè non si pone in funzione della determinazione del contenuto delle obbligazioni da questo nascenti, ai fini dello scrutinio dell'esatto adempimento delle medesime, bensì come mezzo al fine di ottenere la condanna all'erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo. La domanda, dunque, chiaramente concerne una controversia sulla misura della pensione, venendo in questione della suddetta dipendenza esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di siffatta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all'oggetto ed all'ambito del giudizio la decisione della Corte dei Conti abbia incidenza sull'ormai cessato rapporto di lavoro e sui provvedimenti ad esso relativi, in relazione ai quali l'esame di detto giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della riliquidazione della pensione (cfr. Cass., sez. un., 29 dicembre 1997, n. 13058; Id., 18 dicembre 1997, n. 12826). Ribadita, pertanto, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti relativamente alla domanda avente ad oggetto la determinazione del trattamento pensionistico e considerato che non sono state formulate ulteriori e diverse domande, deve essere cassata senza rinvio l'impugnata sentenza, che, erroneamente presupponendo la soggezione della controversia, in parte qua, alla giurisdizione ordinaria, ha ritenuto di potere provvedere nel merito. 5 al L'accoglimento del pregiudiziale motivo di censura concernente la giurisdizione, comporta l'assorbimento del secondo motivo, subordinato, in quanto relativo al merito della controversia. Siffatta pronuncia di annullamento comporta, ai sensi dell'art. 336, primo comma cod. proc. civ. la caducazione della statuizione relativa alle spese processuali, che va, pertanto, rinnovata, ancorché con riguardo all'intero corso del processo, attesa l'idoneità della medesima pronuncia a rimuovere gli effetti di tutte le precedenti statuizioni rese nei gradi di merito. Considerate le peculiarità del caso, collegate, in particolare, al rilievo della questione di difetto della giurisdizione dell'A.G.O. soltanto nel corso del giudizio di legittimità, reputa la Corte che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese suddette, in riferimento all'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Dichiara la giurisdizione della Corte dei conti e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 13 marzo 2003 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE барадн IL CANCELLIERE C↑ Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 15 MAG. 2003 yoggi, IL CANCELLIERE CT Giovanni Giambattista 6