Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10389 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
10 389 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ONE LA CORTE SUPPEM Oggetto Locazione. SEZIONE TERZA CIVILE Prelazione e riscatto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NICASTRO - Presidente R.G.N. 11682/00 Dott. Gaetano PREDEN Rel. Consigliere Dott. Roberto Dott. NN Battista PETTI Consigliere - Cron. 27881 Rep. 2078 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere TALEVI Consigliere Ud. 08/03/02 Dott. Alberto ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: Seledal Sig. legale per diritti € 155 ET RO nella sua qualità di il 17 LUG. 2002 IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore SOC. ET RO C. snc, AG PI titolare dell'omonima Ditta LL PP IG titolare dell'omonima Ditta, LA FERNANDO titolare dell'omonima Ditta nonchè TT GIUSEPPE titolare dell'omonima Ditta, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONINO SCURRIA, giusta delega in atti;
2002 ricorrenti 603
contro
SOCIETA' TRASPORTI LARIO DI NT TO & C SNC, con sede in Mandello del RI, in persona del legale rappresentante Sig. NA IT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONSERRATO 25, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO DELLI SANTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE MARTINI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2754/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione IV Civile, emessa il 10/11/99 e depositata il 15/11/99 (R.G. 1748/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Nicola IANNIELLO (per delega Avv. Riccardo DELLI SANTI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 31.5.1986, GN AL, RA TO, AI DO, IZ CA, IN LD, SA GI, la S.n.c. ET RO C., MA PI, LI LU, Fasoli Orfeo e Seghez- zi Icilio esponevano di essere autotrasportatori tito- 2 lari di contratto di affitto stipulato nell'aprile 1983 con LI NN avente ad oggetto un'area di mq.
1.500 adibita a piazzale per parcheggio di camion;
de- ducevano che, con atto del 25.11.1985, gli eredi del locatore avevano venduto alla S.n.c. Trasporti RI di & C., un appezzamento di terreno com- NA IT prensivo dell'area suddetta per il prezzo di I₁. 180.000.000; convenivano la suddetta società davanti al Tribunale di Lecco esercitando il diritto di riscatto ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978. La convenuta resisteva. Il tribunale, con sentenza del 20.5.1996, rigettava la domanda. Pronunciando sull'appello proposto da alcuni degli originari attori, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 15.11.1999, lo rigettava e confermava la decisione. Considerava che, avendo avuto ad oggetto la vendita un più vasto terreno, comprensivo di quello og- getto della locazione, non sussisteva identità tra bene locato e bene oggetto del trasferimento, con conseguen- te inapplicabilità, secondo la costante giurisprudenza della S.C. (sent. n. 8094/95; n. 1519/94), degli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978; che era irrilevan- te la dedotta sistematica invasione, da parte degli au- totrasportatori, dell'intera area, in quanto integran- 3 te situazione di fatto non sorretta da adeguato titolo contrattuale;
che, comunque, il terreno, utilizzato co- dei camion, non era funzionale me parcheggio all'attività imprenditoriale degli autotrasportatori, non essendo risultato aperto alla frequentazione diret- ta della generalità indifferenziata della clientela. Avverso la sentenza ET RO, quale le- gale rappresentante della S.n.c. ET RO C, MA PI, LI LU, AI DO e SA GI hanno proposto ricorso per cassazione, affida- to a due motivi. Ha resistito, con controricorso, la S.n.c. Traspor- ti RI di NA IT & C. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando omessa motiva- zione, deducono i ricorrenti che la corte d'appello non avrebbe indicato le ragioni per le quali non ha consi- derato che, avendo il locatore accettato i canoni anche per l'ulteriore parte del terreno, il contratto si era esteso all'intero bene, con conseguente realizzazione dell'identità tra bene locato e bene oggetto del tra- sferimento e sussistenza del diritto di prelazione. Sostengono inoltre che, avendo il locatore inviato agli affittuari la comunicazione dell'intenzione di anche se priva dei requisiti ri- alienare l'immobile, 4 chiesti dalla legge, il diritto di prelazione doveva ritenersi riconosciuto.
1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di inte- resse. La sentenza della corte territoriale è fondata su un duplice ordine di argomentazioni: il diritto di pre- lazione ed il succedaneo diritto di riscatto di cui agli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 sono stati negati sia con riferimento al tipo di trasferi- mento, integrante vendita di bene di maggior consisten- za comprensivo del bene locato (c.d. vendita in blocco, esclusa dalla prelazione per consolidata giurisprudenza della S.C.), sia con riferimento alla natura affittuari, ritenuta non dell'attività svolta dagli comportante contatti diretti con il pubblico (e quindi esclusa dall'ambito di applicazione dei detti artt. 38 e 39 ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, com- ma 2 e 35 stessa legge). Ora, nessuna censura è mossa dai ricorrenti circa la seconda ragione posta dalla corte a fondamento della decisione e da sola sufficiente a sorreggerla. Non giova quindi ai ricorrenti contestare il pre- supposto di fatto (difetto di identità tra bene locato e bene alienato) al quale si ricollega la prima argo- mentazione, poiché l'eventuale esito positivo della do- 5 glianza non potrebbe mai condurre alla cassazione della sentenza, definitivamente sorretta dalla ratio deciden- di non impugnata. ormai definitivo E l'accertamento riconducibilità dell'attività dell'insussistenza della tra quelle protette priva di ogni rilievo l'asserito invio della denuntiatio, poichè questa può produrre ef- fetti solo nell'ipotesi di effettiva sussistenza del diritto di prelazione (sent. n. 4284/95; n. 9881/96).
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di am- missibilità e rilevanza delle prove, i ricorrenti la- mentano la mancata ammissione di prove testimoniali.
2.1. Il motivo è inammissibile. Il principio di autosufficienza del ricorso impone- la trascrizione dei capitoli di prova. Ciò non è va stato fatto, così precludendo a questa S.C. la valuta- zione della decisività del mezzo istruttorio.
3. Il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in € 240,67 oltre € 3.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, in la data 8.3.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ca n Under IL DIRETTORE DI LL Umberto Cloero Umbert Depositata in Cancelleri: 7 LUG. 2002 IL DIRETTORE DI LL oggi, Umberto Cicero 109T129.11 20,66 TOT. 149,77 456T 5 DC 200 A Reg a . 54164 77 (euro