Sentenza 30 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 9 ottobre 2000 da:
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
OG NG ST S.p.A. (già Tako Payen S.p.A.) - persona del legale rappresentante Dott. Gino Martini - rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del controricorso dall'avv. Michele Bianco di Torino ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Goiran, n. 23, presso l'avv. Giancarlo Contento;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte - sez. 20^ - n. 43 del 9 luglio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 settembre 2003 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
uditi per il ricorrente l'avv. dello Stato Gianni De Bellis e per la controricorrente l'avv. Michele Bianco;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8 ottobre 1996, la Tako Payen S.p.A. impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino il silenzio rifiuto opposto dalla Direzione regionale delle entrate del Piemonte alla sua istanza di rimborso della ritenuta fiscale dell'8%, versata sull'importo di canoni per lo sfruttamento di brevetti, che la società, residente in Italia, aveva corrisposto il 27 maggio 1995 alla Payen International Ltd, avente nazionalità e residenza inglese.
L'impugnazione, con la quale venivano dedotte l'intassabilità nello Stato delle royalties in base alla convenzione tra l'Italia ed il Regno Unito del 21 ottobre 1988 e, in via subordinata, la commisurabilità del tributo al 70% sul totale dei compensi, in virtù della previsione contenuta nell'art. 25. 4 co., 29 settembre 1973, n. 600, era accolta dal giudice di primo grado, che disponeva il rimborso dell'intera ritenuta.
La decisione, appellata dalla D.r.e., era confermata il 9 luglio 1999 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale ribadiva la non assoggettabilità a tassazione dei canoni corrisposti dalla società impugnante, in quanto lo Stato italiano non si era avvalso della facoltà, a lui delegata dall'art. 12, par. 2, della convenzione con il Regno Unito, di applicare l'imposta anche al soggetto residente erogante e di fissare la relativa aliquota. Il Ministero ricorreva con due mezzi per la cassazione della sentenza e la società OG NG ST (già Tako Payen S.p.A.) resisteva con controricorso notificato il 18 novembre 2000, riproponendo, altresì, la domanda subordinata formulata in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta, con il primo mezzo, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, 1 e 2 par., della convenzione Italia - Regno Unito, ratificata con l. 5 novembre 1990, n. 329, dell'art. 20, 2 co., d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 25, 4 co., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600,
atteso che, prevedendo già la legislazione nazionale all'epoca dell'entrata in vigore della convenzione interstatuale la tassazione dei compensi per l'utilizzazione di brevetti industriali corrisposti da soggetti residenti nello Stato e l'applicazione sugli stessi di una ritenuta del 30% a titolo d'imposta nel caso di corresponsione a soggetti non residenti, nessun ulteriore intervento legislativo interno sarebbe stato richiesto per l'applicazione della minore aliquota massima dell'8%, recepito nell'ordinamento con la ratifica dell'accordo.
La doglianza è fondata.
L'art. 12 della convenzione del 21 ottobre 1988 tra l'Italia ed il Regno Unito per evitare doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, ratificata con l. 5 novembre 1990, n. 329. dopo avere stabilito (par. 1), che i compensi corrisposti per l'uso o la concessione in uso di...brevetti,...provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato, dispone (par. 2) che: "tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quali essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni".
La disposizione consente, quindi, l'incondizionata tassabilità delle royalties secondo le previsioni dell'ordinamento dello stato di provenienza, salvo il limite quantitativo imposto dalla concorrente imponibilità in via primaria del corrispondente reddito nello stato di residenza del percipiente, e non appare giustificata dal tenore letterale della medesima la diversa esegesi del giudice di merito, secondo la quale la tassazione sussidiaria non avverrebbe in virtù di una rinuncia soltanto parziale del primo stato al proprio potere impositivo e l'esercizio del medesimo trarrebbe esclusiva legittimazione nell'accordo tra le parti, in quanto costituente eccezione alla regola della tassabilità del reddito nel solo stato di residenza del percipiente da questo affermato.
Il richiamo della sentenza impugnata alla natura non precettiva della disposizione, alla subordinazione dell'imposizione ad una formale scelta del legislatore italiano nei limiti concessi dalla convenzione ed all'assenza di un provvedimento normativo di attuazione della "delega" conferita con l'accordo risultano, dunque, incongrui per la soluzione della controversia, dovendosi unicamente accertare a tal fine se l'imposizione delle royalties pagate ad un residente dell'altro stato fosse o meno prevista dalla legislazione italiana e se, in difetto dell'introduzione di una più favorevole normativa interna, l'imposta fosse stata liquidata con il rispetto dell'aliquota massima consentita dell'8%.
Orbene, a risolvere il primo quesito appare sufficiente il richiamo al testo degli artt. 25, 4 co., d.p.r. n. 600/73, e 20, 2 co., lett. c), d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevedono l'imponibilità mediante ritenuta sul reddito dei compensi per l'utilizzazione dei brevetti da società residenti a società non residenti, mentre, in ordine al secondo, è sufficiente rilevare che l'imposizione secondo l'aliquota dell'8% è circostanza pacifica nel giudizio. Siffatta soluzione della questione prospettata, conforme ad altre pronunce di questa Corte (cfr.: Cass. civ., sez. 5^. sent. 20 marzo 2000, n. 3251; Cass. civ., sez. 5^, sent. 4 ottobre 2001, n. 12245), comporta l'accoglimento del ricorso e l'assorbimento dell'esame dell'ammissibilità e fondatezza secondo mezzo, con il quale l'amministrazione finanziaria denuncia, in subordine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, 1 e 2 comma, della convenzione Italia - Regno Unito, ratificata con legge 5 gennaio 1990, n. 329, non avendo la società istante documentato l'inesistenza di stabili organizzazione in Italia del percipiente delle royalties. Va rilevato, invece, relativamente alla domanda subordinata della società, avente ad oggetto il riconoscimento dell'applicabilità della ritenuta fiscale sul 70% del totale dei compensi, che la mancata riproposizione della richiesta nel giudizio di appello, come precisato nel controricorso, ha comportato, a norma dell'art. 346, c.p.c., e dell'art. 56 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, una presunzione di rinuncia che ne impedisce l'esame nell'ulteriore corso del giudizio.
Vertendosi in tema di cassazione per violazione di norme di diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione della sentenza segue, a norma dell'art. 384, 1 co., c.p.c., pronuncia nel merito di rigetto della domanda di rimborso della società.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
Decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso della società OG NG ST (già Tako Payen S.p.A.) e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004