2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-bis dell' articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, ((con modificazioni,)) dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, ((con modificazioni,)) dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ((secondo periodo)) , della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All' articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "il cui importo giornaliero non potra', comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite," sono sostituite dalle seguenti: "il cui importo giornaliero non potra', comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,";
b) le parole "di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione".
5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all' articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , sono assegnate ((per l'anno 2013)) ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.