Sentenza 1 febbraio 2012
Massime • 1
Non sono ostativi all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, l'esistenza di una o più denunce e la pendenza di un procedimento penale per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce l'istanza medesima.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Sorveglianza di Milano In persona di: dott.ssa Giovanna Di Rosa Presidente est. dott.ssa Gloria Gambitta Magistrato di Sorveglianza est dott.ssa Benedetta Faraglia Esperto dott.ssa Laura Signorino Esperto ha pronunciato la seguente ordinanza: Premesso che: Berlusconi Silvio, nato a Milano il --omissis--, residente a Milano, in viale San Gimignano 12, ha avanzato istanza di riabilitazione in relazione al seguente titolo: 1. sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 26.10.2012 e divenuta irrevocabile l'1.8.2013, contenente la condanna alla pena detentiva di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli …
Leggi di più… - 2. Riabilitazione penale: la guidaFrancesca Servadei · https://www.studiocataldi.it/ · 19 aprile 2022
Cos'è la riabilitazione penale Riabilitazione penale: condizioni Quando si può chiedere la riabilitazione La buona condotta Non sottoposizione a misure di sicurezza o confisca L'obbligazione civile Il patteggiamento Quando non può essere concessa la riabilitazione Effetti della riabilitazione Il casellario giudiziale La procedura di riabilitazione Revoca della riabilitazione Cos'è la riabilitazione penale [Torna su] La riabilitazione penale è un istituto che permette, a chi è stato condannato, di dare una ripulita, che non totale, alla sua fedina penale. Le norme di riferimento del nostro ordinamento per quanto riguarda la riabilitazione sono gli artt. 178- 181 del Codice penale. …
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La persona che desidera cancellare gli effetti di una condanna penale, ripulendo la sua fedina penale e tornando a essere (quasi) come un incensurato, può chiedere la riabilitazione: questa non è atto non di clemenza, ma di giustizia, dato che chi si trova nelle condizioni previste dalla legge ha un vero e proprio diritto alla riabilitazione. In breve: Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono: decorso di un certo periodo di tempo (almeno 3 anni dalla espiazione / estinzione della pena) buona condotta pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato (obbligazioni civili) Prima di procedere conl'istanza per riabilitazione, conviene fare richiesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2012, n. 6528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6528 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/02/2012
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 272
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 27625/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI VI AN N. IL 19/12/1958;
avverso l'ordinanza n. 8197/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 19/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza del 19 aprile 2011, rigettava l'istanza con la quale Di VI IA aveva chiesto di essere riabilitato in relazione alla sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Milano in data 8 aprile 2003, passata in giudicato il 1 maggio successivo, con la quale era stata applicata a suo carico la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. A sostegno della decisione il tribunale osservava che l'istante, secondo le risultanze del certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Roma, risultava sottoposto a procedimento penale anche per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. per fatti commessi nel 2002.
2. Si duole del rigetto il ricorrente, assistito dal difensore di fiducia, con ricorso al giudice di legittimità con il quale illustra due motivi di impugnazione.
2.1 Lamenta la difesa ricorrente col primo motivo di doglianza violazione degli artt. 178 e 179 c.p. con riferimento al requisito della buona condotta, in particolare osservando che detto requisito deve essere valutato in relazione al tempo intercorrente dal momento della esecuzione o della estinzione della pena inflitta al momento della concessione del beneficio invocato, eppertanto, nel caso di specie, dal 1.5.2003, data di passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento oggetto della domanda contenente la sospensione condizionale della pena, all'attualità, mentre il carico pendente valorizzato dal tribunale è relativo a condotte risalenti al 2002, eppertanto ad epoca antecedente quella da prendere in esame ai fini della invocata decisione.
Ancora col primo motivo di ricorso censura la difesa istante la violazione del principio costituzionale di non colpevolezza, dappoiché ritenuto ostativo alla concessione del beneficio e comunque valutato negativamente in termini di decisività, un carico pendente non ancora sottoposto a valutazione giurisdizionale.
2.2 Denuncia invece col secondo motivo di impugnazione la difesa ricorrente il difetto di motivazione della impugnata ordinanza sotto il profilo della valorizzazione di un dato comunque incerto, la pendenza di un procedimento presso la procura, e la mancata considerazione di circostanze positive per l'istante per espresso disposto normativo, come il risarcimento del danno in favore della vittima e la sua comprovata buona condotta personale, di lavoro e familiare.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l'annullamento della ordinanza impugnata, sul rilievo che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, la pendenza di una denuncia penale e del relativo procedimento non legittimano il diniego della riabilitazione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 L'art 179 c.p., come è noto, nel disciplinare l'istituto della riabilitazione di cui all'articolo precedente, indica condizioni positive, condizioni cioè necessarie per l'utile delibazione della relativa istanza, requisiti temporali, necessari per l'ammissibilità della domanda e cause ostative alla concessione. Nel caso in esame il tribunale ha adottato, come criterio unico di valutazione della propria decisione, la pendenza di un procedimento penale presso la Procura della repubblica di Roma per fatti risalenti al 2002 e qualificati a mente dell'art. 416-bis c.p.. Ciò premesso il Collegio, pur consapevole di un diverso, sia pure risalente, diverso indirizzo interpretativo (Cass., Sez. 1, 7 febbraio 1996, n. 820, rv. 204016; Cass., Sez. 1, 7 dicembre 2001, n. 5945, rv. 220692), ritiene che, alla luce del principio costituzionale di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di un procedimento penale a carico dell'istante per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce la domanda, non valgano, di per se, in assenza di altri elementi apprezzabili ai fini della decisione, a legittimare il rigetto della domanda di riabilitazione (Cass., Sez. 1, 23 ottobre 19091, n. 3906, rv. 189019; Cass., Sez. 1, 15 novembre 1995, n. 5768, rv. 203436;
Cass., Sez. 1, 12 luglio 2001, n. 33420, rv. 219659; Cass., Sez. 1, 8 maggio 2009, n. 22374; Cass., Sez. 1, 8 novembre 2005, n. 43435, rv. 233271 ed altre ancora).
Di conseguenza le risultanze dei carichi pendenti presso la Procura della repubblica che segnali al Tribunale di sorveglianza la pendenza di una denuncia penale, ancorché per reati della gravità di quello di cui all'art. 416-bis c.p., per fatti avvenuti immediatamente dopo il delitto per la cui condanna sia stata chiesta la riabilitazione, cui non abbia fatto seguito alcuna decisione giudiziale definitiva e comunque una delibazione giudiziale idonea a darne apprezzabile consistenza giuridica, non può costituire, di per sè, un idoneo elemento su cui fondare il diniego della domanda.
4.2 Alla luce di questi principi il provvedimento gravato è affetto dal denunciato vizio di violazione di legge, in quanto ha omesso di accertare se, dopo la denuncia di cui alla motivazione impugnata, il ricorrente abbia subito iniziative processuali significative ai fini della decisione. Il tribunale, inoltre, non ha tenuto conto delle deduzioni della difesa, che ha rappresentato circostanze favorevoli all'istante, come la condotta personale, familiare e di lavoro ed il risarcimento del danno in favore della vittima, con ciò incorrendo, altresì, in palese vizio della motivazione.
5. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012