Sentenza 8 luglio 2008
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio.
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La massima Non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e temporali (Cassazione penale sez. VI - 06/12/2021, n. 2598). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI - 06/12/2021, n. 2598 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza …
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La massima In tema di diffamazione, non incorre nella violazione dell'art. 597, comma 1, c.p.p. il giudice di appello che, nel caso di impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" per difetto di offensività delle espressioni, confermi l'assoluzione per mancanza di prova quanto all'individuazione del destinatario della condotta, in quanto entrambe le questioni sono riconducibili al medesimo "punto" della decisione - relativo all'elemento materiale del fatto - devoluto alla sua cognizione (Cassazione penale sez. V - 23/11/2022, n. 6910). Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2008, n. 33442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33442 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 08/07/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 3122
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 040285/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE BO IO N. IL 20/05/1953;
2) RESPONSABILE CIVILE;
avverso SENTENZA del 28/06/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. L. Ciampoli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore di PC, che si è associato alla richiesta del PG e ha depositato nota spese.
OSSERVA
De LI IO, all'epoca direttore del Corriere della Sera, è imputato del delitto di cui all'art. 57 c.p., per avere omesso di esercitare il controllo sull'articolo a firma EL Indro, pubblicato sul predetto quotidiano in data 28.3.1998, dal titolo "Milanesi è l'ora della sveglia", articolo ritenuto lesivo della reputazione dei VVUU di quella città e quindi integrante gli estremi del delitto di diffamazione a mezzo stampa.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28.6.2007, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato ND a carico del predetto per essere il reato estinto per prescrizione, ha confermato le statuizioni civili, riducendo tuttavia l'entità del risarcimento dei danni (liquidato in favore di oltre 200 PPCC).
Ricorre per cassazione il difensore del De LI e deduce:
1) violazione di legge sostanziale (art. 120 c.p.) e carenze dell'apparato motivazionale.
La critica del giornalista si appunta indiscriminatamente sui VVUU di Milano, indicati come "corpo", "banda" o come "ghisa"; gli stessi non vengono mai indicati nominativamente. Ai querelanti dunque non spetta la qualifica di PPOO, con la conseguenza che essi non erano legittimati a proporre querela e con l'ulteriore conseguenza che l'azione penale non poteva essere iniziata. In realtà i giudici di merito confondono tra PO e danneggiato dal reato e, sulla base di tale equivoco, ritengono che i singoli vigili siano legittimati a proporre istanza punitiva nei confronti del EL e del De LI. Per la Corte, data la natura delle critiche formulate dal giornalista, qualsiasi cittadino milanese, incontrando un vigile in divisa, lo avrebbe individuato come un "fellone", essendosi in tal senso espresso il EL con riferimento all'intero corpo di polizia municipale. La conseguenza è che, se un vigile va in giro senza divisa, lo stesso non può ritenersi diffamato dall'articolo in questione. In realtà nessuna delle PPCC costituite era concretamente individuabile, mentre il diritto di proporre querela spettava evidentemente a chi aveva la rappresentanza dell'intero corpo dei VVUU. D'altronde PO del delitto di diffamazione può certamente essere anche una persona giuridica, esistendo certamente anche un onore per ed. collettivo. Va poi rilevata la mancanza di valenza offensiva del termine "banda", vocabolo neutro che indica un insieme di persone, legate da uno scopo comune (es. banda musicale), ne' può ritenersi che l'articolo in questione integri una gratuita e volontaria aggressione, costituendo viceversa la espressione di una legittima (per quanto dura) critica, critica che si veniva a inserire in un momento storico che vedeva una forte contrapposizione tra il sindaco, da un lato, e, appunto, i VVUU, dall'altro.
2) mancata assunzione di prova decisiva, atteso che, nella fase di merito, era stato chiesto l'esame di tutte le costituite PPCC, allo scopo di accertare quali fossero le loro mansioni e in particolare se le stesse, facenti parte del corpo dei VVUU, milanesi vestissero abitualmente la divisa, ovvero prestassero servizio in borghese. L'accertamento risultava decisivo ai fini della verifica della procedibilità dell'azione e la conferma viene proprio dal testo della sentenza impugnata, la quale ricollega la concreta individuabilità delle persone pretesamene offese dal EL, alla loro riconoscibilità ictu oculi come VVUU.
La prima censura è infondata.
Il reato di diffamazione è certamente costituito dall'offesa della reputazione di una persona determinata e dunque non può essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria,se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (ASN 199201477 - RV 189090).
Ciò che rileva dunque è la possibilità concreta di individuare il "bersaglio" della dichiarazione diffamatoria.
Tanto ciò è vero, che è stato ritenuto (ASN 200515643 - RV 232135) che tale individuazione (che ovviamente incide sulla legittimazione all'esercizio del diritto di querela) deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale, che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario, che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio. Orbene, nel caso in esame, oggetto delle invettive del EL, per quel che si legge in sentenza e si desume dal capo di imputazione, era il corpo dei VVUU milanese nel suo insieme e dunque, certamente, "l'istituzione", ma, altrettanto certamente, tutti i vigili, uno per uno considerati e nessuno escluso.
Va da sè che la individuazione - in concreto - dell'offeso è quaestio facti, demandata interamente al giudice del merito, che ha solo l'obbligo di dare conto, con motivazione compiuta a e congrua, del suo convincimento. Ma ciò è quel che ha fatto la Corte di appello, atteso che il riferimento alla divisa, aveva valore meramente esemplificativo, volendosi in tal modo indicare un elemento che, incontrovertibilmente, caratterizza la facies dell'appartenete a un corpo di polizia. Ma va da sè che i vigili, vestissero o meno (abitualmente, oppure no) l'uniforme, sono e rimangono vigili e come tali sono conosciuti, quando lo sono, sia in divisa che "in borghese". Si vuoi significare: il vigile in divisa è immediatamente riconoscibile, ma lo stesso vigile, anche quando non veste l'uniforme è comunque inserito in un contesto sociale (amici, parenti, colleghi, conoscenti, vicini di casa ecc.) dove è conosciuto anche per il lavoro che svolge e la carica che ricopre.
Tutto ciò premesso, se è vero che esiste un onore "collettivo" (degli enti, delle, associazioni, dei corpi politici, militari ecc), è altrettanto vero che esiste un onore individuale dei singoli componenti di tali aggregati sociali;
e se è ipotizzabile l'offesa alla reputazione di un ente mediante l'offesa che vi appartiene (ASN 199804982 - RV 210601), è altrettanto vero che la espressione denigratoria può essere intrinsecamente plurioffensiva, vale dire, incidente tanto nei confronti dell'ente, quanto nei confronti dei suoi appartenenti (ASN 200201188 - RV 220813).
Nel caso in esame, dunque, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che (e chiarito perché) i singoli VVUU fossero legittimati alla proposizione della querela.
Quanto alla valenza denigratoria delle espressioni usate, è il caso di notare che i VVUU, oltre ad essere stati qualificati una "banda", sono stati anche tacciati di esser felloni, disertori, profittatori ecc..
Al proposito, da un lato, si deve considerare che trattasi di espressioni obiettivamente ingiuriose (vale a dire di carattere assodatamenmte denigratorio secondo l'uso comune che al giorno d'oggi se ne fa), dall'altro, che, in ogni caso, trattasi, ancora una volta, di accertamento di merito, che appare adeguatamente motivato. La seconda censura è manifestamente infondata, atteso che, per le ragioni appena specificate, l'audizione dei singoli vigili, allo scopo di accertare se prestassero servizio in divisa o in borghese, appare del tutto irrilevante.
Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado. Lo stesso va anche condannato al ristoro delle spese sostenute dalle PPCC, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al ristoro delle spese sostenute dalle costituite parti civili, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2008