Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2026, n. 15421
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Sentenza 20 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 101 tuir in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto che la CTR abbia valutato nel complesso la possibilità di realizzo del credito, evidenziando l'esito negativo dell'arbitrato e l'insufficienza della massa attiva del Consorzio per il credito Geoeco, e che per il credito Plastic Art, la dichiarazione di inammissibilità del concordato nel 2012 rispondesse alla logica di verifica dell'inadempimento e della scemata prospettiva di soddisfo, confermata dal successivo fallimento nel 2013. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza sulla deducibilità delle perdite su crediti in caso di procedure concorsuali.

  • Inammissibile
    Omesso esame di fatto decisivo e controverso in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme di merito. Tuttavia, in relazione alla ratio decidendi, la Corte ha chiarito che la CTR ha valutato nel complesso la possibilità di realizzo del credito, evidenziando l'esito negativo dell'arbitrato e l'insufficienza della massa attiva del Consorzio per il credito Geoeco, e che per il credito Plastic Art, la dichiarazione di inammissibilità del concordato nel 2012 rispondesse alla logica di verifica dell'inadempimento e della scemata prospettiva di soddisfo, confermata dal successivo fallimento nel 2013. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza sulla deducibilità delle perdite su crediti in caso di procedure concorsuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2026, n. 15421
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15421
    Data del deposito : 20 maggio 2026

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