Articolo 114 octies del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 116 bisArticolo 120 quater decies
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10 marzo 2010
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14 settembre 2024
Art. 114-octies. (( (Attivita' esercitabili). )) 1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attivita' accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia;
b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attivita' di custodia e registrazione e trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito.
(( 2-bis. Gli istituti di pagamento possono emettere token collegati ad attivita' ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attivita' ai sensi dell'articolo 63 del medesimo regolamento, nonche' le attivita' connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114 , salvo che svolgano altre attivita' imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4. ))
Entrata in vigore il 14 settembre 2024
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