Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2003, n. 10450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10450 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 5 1 Z / . A 4 R N / 6 T - 2 S A I B I . . R G R . L E P IN NOME1 0450/03 . L A R D A T . L A U B E D B A D I A REPUBBLICA ITA ] T I E R S 1 T I N T 3 E N R 1 S E E S . I T E A N A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G.N. 991/99 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 23320 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 12/02/03 Dott. Simonetta SOTGIU - Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RO LF, AN IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA APPIA NUOVA 677, presso lo studio dell'avvocato MOZZETTI ROBERTO, che li difende, giusta procura in calce;
- ricorrenti
contro
DIPARTIMENTO ENTRATE UFFICIO MINISTERO FINANZE REGISTRO ATTI PRIVATI ROMA;
intimato - Commissioneavverso la sentenza n. 124/98 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 28/10/98; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 422 -1- udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine accoglimento del ricorso. -2- Fatto e Diritto Atteso che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza 28 ottobre 1998 ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione notificato dall'Ufficio del Registro di Roma a VA di OS ed NA LI per il recupero dei benefici fiscali loro concessi, a' sensi della L. 118 del 1985 ,per l'acquisto di "prima casa", avendo essi dichiarato di non immobili, mentre avevano inessere proprietari di altri precedenza goduto di analoghi benefici a' sensi della L.168 del 1982; che i contribuenti hanno chiesto l'annullamento di tale sentenza sulla base di un unico motivo, incentrato sulla violazione delle due leggi citate;
che il ricorso per cassazione è stato notificato all'Ufficio periferico (Ufficio del registro Atti privati di Roma in persona del direttore generale dott. Gioacchino Vasi, in Via Orazio 10) invece che all'Amministrazione Centrale delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma;
che l'intimato non si è costituito;
che il ricorso è inammissibile, per errata individuazione della parte (Ufficio periferico, anziché Ministero), priva di soggettività esterna per quanto attiene il giudizio di cassazione, mentre, per quanto attiene la notifica, la stessa andava indirizzata all'Avvocatura Generale dello Stato, a' sensi dell'art.11 R.D.30 n.1611 (Cass.217/2002;522/2002); che la mancata costituzione di controparte non vengano liquidate spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. GASS Roma, 12 febbraio 200 3 IL PRE IL RELATORE 2 LUG. 2003 вв блого Ame ottobre 1933 comporta che SIDENTE nesta. Асить снего