Versione
31 gennaio 1971
31 gennaio 1971
Art. 1.
L' articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , e sostituito dal seguente:
"I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attivita' siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attivita', siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi.
Le medesime attivita' non possono svolgersi in forma ambulante.
Le stesse attivita' possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorita' competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2.
Il regolamento dovra' essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovra' uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all' articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860 .
Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attivita' inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico".
L' articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , e sostituito dal seguente:
"I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attivita' siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attivita', siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi.
Le medesime attivita' non possono svolgersi in forma ambulante.
Le stesse attivita' possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorita' competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2.
Il regolamento dovra' essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovra' uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all' articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860 .
Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attivita' inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico".
Commentario • 1
- 1. TAR Palermo n. 1104/2001Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 5 novembre 2001 · 0.6427917
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 20/02/2013, n. 311Provvedimento: […]Leggi di più...
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- compensazione delle spese·
- revoca autorizzazione amministrativa·
- art. 21 nonies l. n. 241/1990·
- art. 10 l. n. 241/1990·
- violazione dei principi di autotutela e affidamento·
- risarcimento danni·
- annullamento d'ufficio·
- eccesso di potere·
- concessione demaniale