Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 7719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7719 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 digs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
AS ZA
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Cinzia Vergine
DA AC
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ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7719/2026 Roma, li, 27/02/2026
- Presidente -
Sent.n.sez.1309/2025
CC 22/10/2025
R.G.N. 21988/2025
-Relatore -
SENTENZA
sul ricorso di ER CO, nato a [...] il [...]. avverso l'ordinanza in data 17/04/2025 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DA Macri;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 17 aprile 2025 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata in relazione alla sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Chiavari in data 16/06/009, irrevocabile il 12/12/2017, per i delitti di cui agli art. 110 cod. pen., 3, comma 8, e 4, comma 7, legge n. 75 del 1958, e ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena.
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge per omessa sospensione dell'esecuzione e omessa valutazione dell'errore di persona, nonostante la distruzione del fascicolo relativo al processo svoltosi al Tribunale di Chiavari, le ritrattazioni dell'ispettore, del pubblico ministero e del g.i.p., nonché l'abbandono da parte del suo difensore in momento cruciale del processo (primo motivo); specificamente, per omessa valutazione della rilevanza della ritrattazione dell'ispettore di polizia che, sotto giuramento, aveva riconosciuto la falsità delle precedenti dichiarazioni, affermando di non aver visto né identificato l'imputato né di averlo mai osservato compiere le condotte a lui ascritte ma di averlo incontrato solo il giorno della traduzione in carcere (secondo motivo), per omessa valutazione della ritrattazione del g.i.p. e dell'inesistenza di un'ordinanza dispositiva della
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Firmato Da: GASTONE ANDREAZZA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 61c66a81e7975e7a- Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43eabdb797 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4
misura cautelare degli arresti domiciliari per cui la sua restrizione per 31 giorni era avvenuta sine titulo (terzo motivo), per omessa valutazione della ritrattazione ad opera del pubblico ministero che aveva dichiarato sotto giuramento di non aver mai ricevuto o formulato alcuna richiesta di patteggiamento né aveva ricevuto la proposta con procura speciale dell'avvocato che poi aveva abbandonato la difesa e per omessa considerazione della nullità dell'accordo di patteggiamento, stante l'assenza di legittimazione del difensore e la mancata acquisizione di una volontà espressa o ratificata da parte sua, inficiante l'intero accordo da considerarsi dunque giuridicamente inesistente o inefficace (quarto motivo), per omessa rilevazione della sua incapacità a stare in giudizio e per omessa disposizione della perizia medica ai sensi dell'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., nonostante le gravi patologie da cui era affetto (quinto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è manifestamente infondato perché reiterativo delle medesime doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello di Torino. Il ricorrente ha avanzato richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) e d), assumendo non già l'esistenza di nuove prove a suo favore (lett. c), bensì la falsità degli atti compiuti dall'ispettore di polizia, dal giudice, dal pubblico ministero, dal difensore che avevano determinato una sua ingiusta incriminazione, un'ingiusta carcerazione e un'ingiusta condanna (lett. d). Sennonché in giurisprudenza si ritiene che non è ammissibile la richiesta che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, essendo possibile il giudizio incidentale di falsità solo se una causa estintiva precluda l'accertamento principale nel merito (tra le più recenti, Sez. 5, n. 4731 del 13/05/2025, Siciliano, Rv. 288355-01). Nel caso in esame, come spiegato dal provvedimento impugnato, non solo non risulta accertata la falsità degli atti, ma è stata, invece, accertata irrevocabilmente la calunnia che il ricorrente ha commesso ai danni dei soggetti che ha falsamente accusato. La Corte di appello ha poi ulteriormente considerato che gli elementi addotti nell'istanza di revisione non rivestono il carattere di novità, e quindi si è comunque fuori dal perimetro della lett. c) dell'art. 630 cod. proc. pen.; in realtà, sono gli stessi elementi vagliati nel giudizio di calunnia che ha portato alla condanna del ricorrente e all'accertamento della correttezza di tutti gli attori del processo;
non sono idonei a ribaltare le determinazioni del G.i.p., che ha deciso il patteggiamento, neanche con riferimento alla mancata valutazione delle condizioni di salute dell'imputato, dal momento che non sono mai emersi elementi per escludere la consapevole partecipazione al processo. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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Firmato Da: GASTONE ANDREAZZA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 61c66a81e7975e7a-Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43ebdb797 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso, il 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore DA AC
Il Presidente AS ZA
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge
Firmato Da: GASTONE ANDREAZZA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 61c66a81e7975e7a-Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43ebdb797 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc8685cc17db4