Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 7719
CASS
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa sospensione dell'esecuzione e omessa valutazione dell'errore di persona

    La Corte ritiene il ricorso infondato perché reiterativo di doglianze già disattese. Sottolinea che la falsità degli atti non è stata accertata irrevocabilmente e che il ricorrente è stato condannato per calunnia. Gli elementi addotti non sono nuovi né idonei a ribaltare le decisioni precedenti.

  • Rigettato
    Omessa valutazione della ritrattazione dell'ispettore di polizia

    La Corte ritiene che la falsità degli atti non sia stata accertata irrevocabilmente e che, anzi, sia stata accertata la calunnia del ricorrente.

  • Rigettato
    Omessa valutazione della ritrattazione del G.i.p. e inesistenza dell'ordinanza di arresti domiciliari

    La Corte ritiene che la falsità degli atti non sia stata accertata irrevocabilmente e che, anzi, sia stata accertata la calunnia del ricorrente.

  • Rigettato
    Omessa valutazione della ritrattazione del Pubblico Ministero e nullità dell'accordo di patteggiamento

    La Corte ritiene che la falsità degli atti non sia stata accertata irrevocabilmente e che, anzi, sia stata accertata la calunnia del ricorrente.

  • Rigettato
    Omessa rilevazione dell'incapacità a stare in giudizio e mancata disposizione di perizia medica

    La Corte ritiene che non siano emersi elementi per escludere la consapevole partecipazione al processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 7719
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7719
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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