Sentenza 18 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, la ritenuta gravità dei fatti contestati e la disponibilità da parte dell'indagato di alloggi e di conti correnti all'estero non costituiscono elementi sintomatici sufficienti per ritenere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2011, n. 44132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44132 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SCALERA Vito - Presidente - del 18/10/2011
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1468
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 25054/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti dai difensori di
1. GU NA, nata a [...] il [...];
2. Di CC IC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Sezione del riesame del Tribunale di Milano in data 21.3.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della GU;
uditi i difensori dell'indagato GU, Avv. Cicorella Cesare, e dell'indagato Di CC, Avv. Di Palma Raffaele, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 28.1.2011, venivano applicate nei confronti di GU NA e Di CC IC le rispettive misure cautelari della custodia in carcere e degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 216 legge fall., commesso dai predetti quali amministratori legali e comunque di fatto della s.r.l. Iniziative Varesine, dichiarata fallita in Busto Arsizio il 30.4.2009, distraendo somme per complessivi Euro 12.445.045,48 mediante versamenti in nero da promissari acquirenti di immobili, emissioni di assegni a terzi, fra i quali la s.r.l. Cemsa amministrata dal Di CC, per scopi estranei a quelli sociali, sottrazione della disponibilità di cassa al 31.12.2008 e pagamenti a fondo perduto in favore di società dello stesso gruppo, contabilmente giustificati come finanziamenti soci. Il Tribunale riteneva in particolare sussistenti nella specie tutte le esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen.. Entrambi gli indagati ricorrenti deducono, anche con memorie successivamente presentate, violazione di legge e carenza o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari, denunciando la genericità delle argomentazioni del Tribunale a fronte dell'atteggiamento collaborativo degli indagati;
nel ricorso presentato nell'interesse della GU si evidenziano altresì la contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto a quelli adottati dallo stesso Tribunale nel procedimento relativo al fallimento di altre società del gruppo, con i quali i pericoli di fuga e di inquinamento della prova venivano esclusi ed il 6.5.2011 la misura nei confronti della GU veniva infine sostituita con quella degli arresti domiciliari, e l'apoditticità dell'affermazione di necessità della misura carceraria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell'interesse del Di CC è infondato;
mentre è viceversa fondato il ricorso presentato nell'interesse della GU, nei termini che seguono.
Sulla sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa il provvedimento impugnato forniva congrua motivazione, ponendo in rilievo a questo fine la complessità e l'eterogeneità delle operazioni distrattive, il coinvolgimento nelle stesse di altri soggetti, la notevole entità delle somme distratte ed il mancato accertamento della destinazione finale delle stesse;
elementi che venivano valutati senza manifestate incongruenze logiche come prevalenti sull'atteggiamento collaborativo degli indagati. Diversamente deve concludersi per le esigenze cautelari connesse ai pericoli di fuga e di compromissione dell'attività di raccolta della prova. Sul punto, anche a voler prescindere dalle diverse valutazioni espresse nell'ambito di altro procedimento, di cui l'impugnata ordinanza da conto ritenendole tuttavia non vincolanti, gli elementi indicati in positivo dal Tribunale a sostegno della ravvisabilità delle indicate ragioni di cautela non rispondono invero ai requisiti di concretezza ed attualità prescritti dalla legge sia per l'esigenza di disponibilità della persona dell'imputato (Sez. 6, n. 28758 del 9.4.2008, imp. Costan, Rv. 240322) che per quella di tutela delle fonti di prova (Sez. 6, n. 1460 del 19.4.1995, imp. Papa, Rv. 202984). Quanto al primo aspetto, invero, la ritenuta gravità dei fatti e la disponibilità di alloggi e di conti correnti all'estero non possono essere ritenuto dati logicamente sintomatici dell'effettiva intenzione di allontanarsi stabilmente dal territorio dello Stato (tale non potendo essere considerato neppure il trasferimento all'estero in epoca precedente all'apertura del procedimento penale, v. Sez. 6, n. 256 del 23.1.1998, imp. Rovelli, Rv. 210586); ed ancor più distante dalla dimensione della concretezza risulta, per l'esigenza cautelare probatoria, il riferimento al coinvolgimento di altri soggetti nelle operazioni distrattive, di per sè non rappresentativo, se non a prezzo di inammissibili salti logici, dell'intento di influenzare l'eventuale acquisizione di elementi di prova presso tali soggetti. Il motivato riconoscimento della sussistenza dell'esigenza cautelare specialpreventiva è peraltro sufficiente a sostenere il giudizio di necessità di applicazione di una misura cautelare, per la quale è sufficiente anche una soltanto delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 937 del 21.4.1993, imp. Garofano, Rv.
194729). Le considerazioni che precedono in ordine alla mancanza di una congrua motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e di inquinamento della prova rendono tuttavia fondato il motivo di ricorso relativo all'adeguatezza della misura carceraria applicata nei confronti delle GU. Tale adeguatezza è invero motivata nel provvedimento impugnato con il mero riferimento alla pregnanza delle riconosciute ragioni di cautela;
riferimento che, per sfuggire a censure di genericità, non può che essere ricondotto alla ritenuta concorrenza di tutte le esigenze cautelari ed alla sussistenza, in particolare, dei pericoli di fuga ed inquinamento probatorio, non adeguatamente contenibili con misure diverse dalla restrizione in carcere. Nel momento in cui, per quanto detto, la ricorrenza di dette esigenze non risulta adeguatamente motivata, analoga e conseguente conclusione non può che essere raggiunta per l'impossibilità di rispondere alla residua esigenza specialpreventiva, nei confronti dell'indagata GU, con misure diverse;
questione sulla quale nessuna specifica argomentazione è rilevabile nell'ordinanza oggetto di gravame. Quest'ultima deve pertanto essere annullata, relativamente alla posizione della GU, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame;
mentre il ricorso presentato nell'interesse del Di CC deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Annulla, quanto alla GU, la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Rigetta il ricorso del Di CC che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011