Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2003, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giova020 33 R.G.N. 10349/00Presidente el Co gl Cron.4609 Dott. Natale Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere Ud.28/10/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTE NZA sul ricorso proposto da: NO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRO', STEFANO TRIFIRO', giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BORSCI INDUSTRIA LIQUORI S.P.A.; - intimata avverso la sentenza n. 6285/99 del Tribunale di 2002 MILANO, depositata il 30/06/99 R.G.N. 1146/98; 4216 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 28/10/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso perGenerale l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto. -2- NO ES
contro
OR Industria s.p.a. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Milano ES NO, già dirigente della OR Industria Liquori s.p.a, dalla quale era stato licenziato in tronco il 16 gennaio 1995 in costanza di malattia, conveniva in giudizio tale società impugnando l'intimato licenziamento. Il lavoratore assumeva che la OR s.p.a., contrariamente al vero, gli aveva contestato che durante la malattia nei giorni 11, 12 e 13 novembre 1994 egli si sarebbe dedicato ad attività di footing in compagnia di un cane di razza setter. Chiedeva, pertanto, che la società datrice di lavoro, previa declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento, venisse condannata a pagargli l'indennità sostitutiva del preavviso, il t.f.r. e l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato, comprendendo in tali emolumenti i compensi in natura e la retribuzione per il periodo di malattia, attesa l'inefficacia del recesso. La società convenuta si costituiva eccependo la legittimità dell'intimato licenziamento per veridicità degli addebiti. Con sentenza in data 30 luglio 1998 il Pretore accoglieva la domanda ma riduceva l'importo richiesto. Con sentenza in data 10 giugno 1999 il Tribunale di Milano rigettava l'appello principale della società e, in accoglimento di quello incidentale del lavoratore, condannava la OR s.p.a. al pagamento della ulteriore somma di lire 88.074.074 con gli accessori di legge e le spese del giudizio di appello. ES NO ricorre per cassazione con unico motivo. La società intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il lavoratore si duole che il Tribunale, pur accogliendo l'appello incidentale proposto in riferimento al mancato calcolo, sugli emolumenti dovuti, del rimborso spese, in quanto da considerare di natura retributiva, per evidente errore omissivo non lo calcolava in riferimento alla liquidata indennità supplementare né motivava la mancata inclusione. Il ricorso è fondato. Invero il Tribunale, dopo avere ampiamente motivato sulla natura di retribuzione del rimborso delle cosiddette spese fofettarie corrisposto al NO dalla società OR, non ha in alcun modo motivato sulla inclusione o meno di tale rimborso in riferimento alla riconosciuta indennità supplementare e alle richieste avanzate in proposito dal lavoratore con la domanda introduttiva del giudizio e con l'appello incidentale, incorrendo, in tal modo, nel vizio di omessa motivazione di cui all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.. Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Brescia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 28 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Natale Capitanis Il Presidente, نا Viluna Bruni IL CANCELLIERĖ Depositato in Cancelleria oggi. 11 FEB. 2003. IL CANCELLIERE Ивше Впиш ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE * 6-93 N. 633