Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno SEZIONE TERZA CIVILE da incidente stradale - Cot Gaet0 1 2 01 / 03 "insidia" Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati R.G.N. 18594/0 20917/00 Dott. Michele LO PIANO Consigliere 21495/00 Cron. 2595 ConsigliereDott. Giovanni ST PETTI Doll. Antonio SEGRETO - Consigliere Rep. 378 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ua. 12/11/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMPRESA NC COSTRUZIONI SRI in persona del SUO legale rappresentante geom EN NC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la difende arche disgiurtamente all'avvocato ALBERTO PASQUALI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GE ILIDIE, I.N.A.I.L., COMUNE DI BOLZANO;
- intimati -
2002 e sul 2° ricorso n° 20917/00 proposto da: 2186 GE EL, elettivamente domiciliala in ROMA VIA F 1 CONFALONIERI 5/14, presso 10 studio dell' avvocato SALVATORE DI MATTIA, che la diferide anche disgiuntamente all'avvocato ARNALDO LONER, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidental. contro persona del Cirigente CentralcJ.N.A.I.L., in Prestazioni Dott. Pasquale Acconcia, elcttivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dall'avvocato CRISTOFARO TARANTINO, giusta procura speciale per Notar Carlo ED RI di Roma del 09/10/02 rep. n. 61076; controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
IMPRESA NC COSTRUZIONI SRL, COMUNE DI BOLZANO;
intimati - e sul 3° ricorso n° 21495/00 proposto da: COMUNE DI BOLZANC, in persona de l sindaco e legale rappresentante Avv. Giovanni Salghetti Drioli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANISPERNA 104, presso 10 studio dell'avvocato ETORR PROSPERI che 10 ditende anche disgiuntamente dagli avvocati LUIGI MARASTONI e SALVATORE GIAMBO', giusta deiega in atli;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
GE EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CONFALONIER 5/24, presso 1c studio dell'avvocato SALVATORE DI MATTIA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ARNALDO LONER, giusta celega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
IMPRESA NC COSTRUZIONI SRI., I.N.A.I, L.;
- intimati -
avversO la sentenza n. 44/00 della Corte d'Appello di TRENTO SEZ DIST BOLZANO, emessa il 02/02/00 e depositata il 12/04/00 (3.G. 57/99}; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCT;
udito 1'Avvocato Alberto PASQUALI pe il ricorrence Impresa NC RU Srl]; udito 1'Avvocato Salvatore DI MATTIA per la controricorrente incidentale BE ID;
udito ]'Avvocato Cristofarc TARANTINO per il controricorrente incidentale TXAIL;
udito ii P.M. in persona de_ Scstituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per accoglimento dei ricorsi p.q.r. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 3 1. Il 12.3.1990 ID BE agi giudizialmente, nei confronti del Comune di Bolzano e della Eurocentro 5.a.s. (poi NC RU s.r.l.) per il risarci- mento dei gravi danni riporlati (indicati in £. 610.110.800) pe ia caduta del ciclomctore su quale viaggiava (in una strada comunale di Bolzano, alle 6,50 de 15.11.1985;, che affermò essere stata provocata da una buca nel manto stradale in un punte dove erano in atto lavori per l'installazione di condutture per il gas. I convenuti rcsistettero. Nel giudizio intervenne 1'INAIL, che domandò di essere rimborsato della somma di £. 291.501.569, erogata a favore della BE, che svolgeva il lavoro di dorna delle pulizie alle dipen- denze di una dizṭa locale. Con sentenza . 794 del 1998 l'adito tribunale di Bolzano ritenne che, a seguito dell'urto della ruota posteriore contro lo spigolo vivo di una buca profonda dieci centimetri, integrante un'insidia, la camera d'aria si fosse lacerata, provocando lo sgonfiamento del pneumatico e la caduta, avvenuta a circa cento me- tri di distanza. Condannò dunque solidalmente i conve nuti al pagamento della somma di circa £ 300.000.000, parte delle quali a favore dell'INAIL che aveva agito in rivalsa.
2. La corte d'appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano, decidendo con sentenza п. 44 del 2000 sui gravame principale della società NC RU s.r.l. e su quello incidentale dell'INAIL, ha stabilizo che il tribunale avesse bensi errato nel ritenere che la ruota del ciclomotore fosse finita in una huca pro- fonda dieci centime-ri (trovandosi tale buca sul mar- ciapiede che corre parallelo al tratto di strada teatro dell'incidente), ma che la lacerazione della came d'aria era stata tuttavia provocata dall'impatto della ructa contro uno scalino di alcuni centimetri esistente tra un breve tralto di strada imperfettamente riempito con Lerriccio e l'inizio della strada asfaltata;
e che la distanza del punto di caduta si spiegasse in rela- zione alla progressiva perdita di pressione della came- I å d'aria del pneumatico della ruota posteriore, poi definitivamente sgonfiatasi fino a rendere ingovernabi - le il mezzo. Osservò, in particolare, che non poteva tenersi "in seria considerazione" la prospettata possi- bilità che l'incidente fosse stato provocato dalla ina- deguata pressione di gonfiaggio della ruota, siccome non confermata da alcun riscontro e costituente dunque una mera ipotesi difensiva. In ordine al quantum debeatur, la core territoria- le ha ridotto a E. 201.514.180, oltre agli accessori, 5 la complessiva entirà del risarcimento ed aumentato fi- по a £ 89.220.096 la somma spettante ist rivalsa all'INAIL, riconoscendo L 29.647.296 (della somma com- plessivamente liquidata per danno biologico) quale quo- ta parte riferibile alla perdita di capacità di lavoro generica.
3. Per la cassazione di detta sentenza ricorre ia 5.r.l. CI RU affidandosi а tre motivi, cui resistono con distinti controricorsi la BE, il comune di Bolzano e l'INAIL. La BE ed il comune di Bolzano propongono anche ricorsi incidentali, fondati rispettivamente su ило e su cinque motivi. La BE resiste con controricorso al ricorsc incidentale del comune. La ricorrente principale e la BE hanno anche depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c. sic- 1. come proposti avverso la stessa sentenza.
2. I primi due motivi del ricorso principale della NC RU s.r.l. ed i primi tre motivi del ricorso incidentale del comune di Bolzano sviluppano doglianze relative alla affermata responsabilità esclu- siva degli attuali ricorrenti in ordine all'incidente verificatosi. Per converso, il terzo motivo del ricorso principa- le attiere al quantum, il quarto motivo del ricorso in- cidentale del comune concerne il danno patrimoniale li- quidato a favore della BE ed il quinto é relativo alla attribuzione all' INAIL di una quota parte della Sonuna liquldata per danno biologico. Esclusivamente all'entità della liquidazione afferisce poi il ricorso delia BE, che ensura la sentenza por 1' addotta inadeguatezza delle sorme riconosciute a titolo di ciar- no biologico e di danno morale subiettivo.
3. Devono dunque preliminarmente esaminarsi le cen- sure che attengono all'an debeatur, 4.1. La società NC RU si duole - de- ducendo col primo motivo violazione e falsa applicazio- ne di norma di diritto e, col secondo, omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione che la corte d'appello, Una volta riconosciuto l'errore di fondo in cui era incorso il tribunale circa il punto d'urto del- la ruota del ciclomotore, lo abbia congetturalmente in- dividuato in una generica sterratura del tratto di can- tiere da cui si evincerebbe, secondo le fotografie, "un riempimento dello scavo praticato in maniera piuttosto approssimativa e comunque imperfetta", così di fatto addossardo al convenuto, in violazione del principio posto dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare il difet- 7 to di nesso Causale tra la strada sterrata e la caduta della ciclomotorista.
4.2. Col! secondo motivo la sentenza è censurata per aver ravvisato Uno "scalino" che non c'era con un'argomentazione assolutamente generica ("pare senz'altro credibile che anche tra la fine del riempi- mento COI terriccio ed il successivo tratto asfaltato vi possa essere stato un vero e proprio scalino di al- cuni centimetri, scalino più che sufficiente per provo- care al pneumatico del ciclomotore condotto dalla Ger- ber la cosiddetta pizzicata con due lacerazioni della camera d'aria") © per aver dichiaratamente condiviso le argomentazioni del c.t.u., peraltro prescindendo da quanto dal medesimo osservato ir ordine alla mancanza ci prova che il ciclomotore avesse urtato la buca (il che era stato peraltro escluso dalla stessa corte d'appello) ed a la mancanza di spiegazioni in ordine alla caduta ed alle sue modalità ("caduta a sacco"). La corte aveva poi irragionevolmente escluso la sussistenza quantomeno di un Concorso di colpa della e in via esclusiva, dello stesso ComL- stessa BE Ile.
5. Il comune di Bolzano denuncia col primo motivo violazione dell'art. 2697 C.C.; col secondo deduce in- sufficienza e contraddittoria motivazione su punti de- 8 cisivi col terzo cengura ancora la sentenza per omesso esame ed emessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Dopo aver rappresentato che il consulente tecnico d'ufficio aveva da Lo per Scontata un'insufficiente pressione di gonfiaggio dei pneumatico sulla scorta delle obiettive risultanze costituite dalla integrità del cerchiore e del copertone a dalle due lesioni, a distanza di circa cm. 1,5 1'una dall'altra, riscontrate sulla camera d'aria, il ricorrente ai duole: a) col primo motivo che la corte di merito abbia accolto la domanda benché non vi fosse la prova che la BE avesse percorso la via Dzuso lungo la ristretta zona (larga circa sessanta centimetri! interessata dai lavori d scavo e di ricopertura eseguiti dalla società NC né che il pneumatico si fosse danneggiato lun- go quel tratto ed a causa del fondo irregolare;
bl) col secondo motivo, che l'argomento relativo alla insufficiente pressione di gonfiaggio del pneuma- tico sia stato superato con l'inconferente rilievo che лод vi era prova che esso non fosse stato sufficiente- mente confiato, mentre l'assunto relativo all'insufficienze pressione era tecnicamente supportato da tipo di lesioni della sola Camera d'aria e dall'assenza di lesioni del copertone, sicché la corte 9 avrebbe potuto disattenderlo affermando che anche un pneumatico a normale pressione può subire quel determi- nato tipo di danni nell'urto contro un ostacolo, ma non anche eludere il problema senza mulivare la propria di- versa opinione;
b2} col secondo motivo, ancora, che La corte d'appello non abbia tatto buon governo dei principio in virtù del quale ciascuno è tenuto ad usare l'ordinaria diligenza per evitare : darno, tanto più che la corte stessa Aveva riconosciuto esserc "presumibile che la BE conoscesse i'csistenza del cantiere” e che non aveva mai affermato che la zona interessata dai lavori поп fosse palesemente visibile (come riconosciuto dal consulente d'ufficio) e costituisse, invece, un' insidia ◊ trabocchetto;
c) col terzo motivo, che erano stato del tutto ignorate le affermazioni del consulente Lecnico pur incidenti sul nesso di causalità trad'ufficic - stato delia strada caduta dell'attricee - circa la "insufficiente pressione di esercizio della ruota" e ia inspiegabilità del "fatto che uno agonfiamento progres- sivo lento, protra tosi circa per cento metri, del pneumatico posteriore quello meno importanto dal punto di vista della governabilità del mezzo in quanto incide soltanto sulla spinta dello stesso e Mon sulla guida 10 abbia potuto determinare mor. solc una cadura, ma unā caduta вспла sbandata (una sbardata avrebbe prodotto con molta facilità la fuoriuscita della copertura po- steriore sgonfia) e con ridotto slittamento (l'urto a terra del ciclomotore ė stato violento al purto dia escluderlo}". 6. 1. L'impianto argomentativo della sentenza gra- gravemente carente in punto di sussistenza di vata Пesso ez clogico tra sconnessione della strada dovuta ai lavori in corso ed evento dannoso, segnatamente rel- la parte in cui la corte d'appello ha ritenuto di non prendere in considerazione 1'incidenza causale dell'insufficiente pressione di gonfiaggio della ruota posteriore del ciclomotore, costituente non già una me- ra "ipotesi difensiva" Come a fermato a pagina 13, capoverso, della sentenza ma una deduzione del consu-- lente tecnico d'ufficio, fondata su riscontri obiettivi ed assolutamente pacifici, E' del tutto evidente che il giudice del merito avrebbe dovuto arzitutto domandarsi se l'incidente sa- rebbe ugualmente accaduto ove la pressione di gonfiag- gio fosse stata corretta o nor gravemente insufficien- te, posto che l'insidia (costituita da una situazione pericolosa invisibile ed inevitabile) è stata ravvisata non già in un'eclatante abnormità del Condo stradale, 11 in sé idonea a provocare comunque una caduta, ma in un possibile "scalino" di qualche centimetro dovuto ad un imperfetto riempimento provvisorio dello Scavo: tra l'altro con affermazione in parte perplessa ed in parte apodittica, avendo la corte d'appello non già ritenuto che uro "scalino" vi era e che aveva provocato la dop- pia lacerazione alla Camera d'aria, Та che Faresse "credibile che anche tra la fine del riempimento соп terriccio ed 11 successivo tratto asfaltatc vi possa essere stato ULI vero e proprio scalino di alcuni centi- metri, scalino più che sufficiente per provocare al ci- clomotore condotto dalla BE la cosiddetta pizzica- ta". In secondo luogo, la corte territoriale non avrebbe potuto omettere di chiedersi, nell' imprescindibile pre- supposto di מנ urto di apprezzabile violenza (ché, al- -rimenti, non sarebbe stato possibile configurarc un'insidia), se non fosse ravvisabile Ці difetto di prudenza dal parte della ciclomotorista per aver prose- guito la marcia per circa cento metri senza rallentare e senza accertarsi che la funzionalità della ruota non era stata pregiudicata. E ciò anche al solo fine di escludere o affermare la sussistenza dell'apporto cau- sale della stessa condotta della danneggiata al verifi- carsi delle lesioni dalla stessa subite, Come pure era 12 stato prospettato in causa.
6.2. La sentenza si sottrac, por contro, alla сел- sura di cui al primo motivo del ricorso del comune di Bolzano nella parte in cui ha presuntivamente rilenuto, con motivazione congrua, che la BE avesse percorso il tratto di strada interessato dai lavori di scavo. Mentre è inammissibile il profilo di censura di cui al secondo motivo del ricorso della società NC, nella parte in cui la stesga sí duole che la corte d'appello non abbia ravvisato un apporto causale colpo- SO del comune di Bolzano, non essendo stato censurata sentenza di secondo grado laddove {a pagina 22) si afferma che la società Eurocentro s.a.s. non si era do- iuta in appello della propria condanna a tenere total- mente indenne il comune di quanto esso fosse stato con- dannato a pagare. La questione è dunque preclusa.
7. Accolti per quanto di ragione i primi due motivi del ricorso della società NC, nonché il secondo ed terzo motivo del ricorso della Comune di Bolzano e rigettato il primo, la sentenza va conseguentemente cassata per un nuovo esame del merito da parte del giu- dice del rinvio, che si designa nella corte d'appello e che provvederà anche a regolare le spese di Trento del giudizio di legittimità. Restano assorbiti il terzo motivo del ricorso del- 13 la società NC RU, il quarto ed il quinto motivo del ricorso del comune di Bolzano ed il ricorsO de la BE..
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, accoglie per quarto di ragione il primo ed il secondo motivo del ricorso principale nonché il secondo ed il terzo motivo del ricorso inci- dertale del comune di Bolzano;
rigetta il primo motivo del ricorso del comune;
dichiara assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, nonché il ricorsc incidentale di ID Gez- ber;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti Tinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Trento. Roma, 12 novembre 2002 I presidente L'estensore Дайан Каш итMarian A fundum : IL CANCELLERE C1 ZE ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.7. GEL 2003-Ogg. IL CANCELLERE C1 NO ST 14