Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
In tema di reati finanziari, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, per violazione dell'art. 3 Cost., in rapporto alla previsione dell'art. 2 dello stesso decreto, rientrando nella legittima discrezionalità del legislatore il prevedere un identico trattamento sanzionatorio per entrambe le fattispecie criminose, attesa la rilevante offensività della condotta criminosa tesa a favorire l'evasione fiscale di terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 47056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47056 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 14/11/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 2721
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 4353/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA RL, nato il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Roma, emessa il 16/05/05;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Ciampoli Luigi che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Fischetti Luigi Alfonso, difensore di fiducia del ricorrente BA RL.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 16/05/05, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 02/02/04 - appellata da BA RL, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 1, e condannato alla pena di anni uno di reclusione - riduceva la pena inflitta a mesi otto e gg. 15 di reclusione) ed Euro 2.500,00 di multa;
confermava nel resto. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8;
2. che la previsione legislativa de qua era in contrasto con gli artt. 76 e 3 Cost., con conseguente questione di legittimità costituzionale.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/11/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda - ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione. In particolare i giudici del merito hanno accertato che BA RL, quale rappresentante legale della s.r.l. "San Gallo" aveva emesso, nel periodo compreso tra il Novembre 1997 e l'Aprile 1999, numerose fatture a nome della suddetta società nei confronti della Integree International S.p.a. (società quest'ultima collegata alla prima e gestite comunque entrambe dal BA) per operazioni inesistenti;
il tutto al fine di consentire a terzi ossia alle società gestite dal BA l'evasione delle imposte sui redditi o sull'IVA.
Trattavasi di un articolato meccanismo contabile cartaceo, tramite il quale e mediante la emissione di fatture per operazioni inesistenti, il BA gestiva, a suo arbitrio, l'importo ed i versamenti dell'IVA da parte della S.p.a. Integree International. Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. d) ora riprodotto nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.
Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché sostanzialmente ripetitive di quanto dedotto in sede di Appello, già valutato e respinto con congrua motivazione dalla Corte Territoriale. Sono infondate poiché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito.
Dette censure, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art.606 c.p.p.. Ad abundantiam si rileva che nella fattispecie sussiste il dolo specifico richiesto dalla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. d) (ora D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8) poiché le fatture relative ad operazioni inesistenti venivano emesse dalla srl San Gallo onde consentire alle società gestite dal BA di ottenere indebiti benefici economici nel pagamento dell'IVA Giurisprudenza consolidata, vedi Cass. Sez. 3^ Sent. n. 26395 11/6/04 ric. Madaschi;
Cass. Sez. 3^ Sent. n. 40172 del 06/12/06, rv 22928; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 13947 del 20/04/06, rv 233928; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 13826 del 05/04/01; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 4308 del 15/04/91, ric. Pollini. La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa del ricorrente, è manifestamente infondata.
Non sussiste in relazione al delitto in esame la violazione dell'art.76 Cost. per eccesso di delega in relazione alla L. n. 205 del 1999, art. 9, comma 2, lett. a), poiché la punibilità dell'emissione di documenti falsi, diretti a consentire a terzi l'evasione dell'imposta diretto o sul valore aggiunto è prevista esplicitamente dalla L. n.205 del 1999, art. 9, comma 2, lett. b).
Parimenti non sussiste, sempre in riferimento al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, la violazione dell'art. 3 Cost., in rapporto alla previsione legislativa D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art.
2. Invero rientra nella legittima discrezionalità del legislatore prevedere un identico trattamento sanzionatorio per entrambe le fattispecie criminose, tenuto conto della rilevante offensività, per gli interessi erariali dello Stato, della condotta criminosa tesa a favorire, mediante l'emissione di fatture inerenti ad operazioni inesistenti, l'evasione fiscale di terzi;
così come previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
8. Vanno disattese, infine, le censure relative al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte Territoriale indicato con precisione le ragioni ostative all'applicazione del minimo edittale ed ossia:
l'intensità del dolo, la pervicacia della condotta, nonché i precedenti penali dell'imputato.
Trattasi di valutazione di merito, conforme ai parametri di cui all'art. 133 c.p.; non censurabile in sede di legittimità. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da BA RL con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2007