Art. 6.
Il primo comma dell'articolo 44-bis della legge 10 agosto 1950, n. 648 , quale risulta dall' articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 , e' sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di eta' inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue".
L' articolo 3 della legge 25 novembre 1964, n. 1266 , e' soppresso.
Il primo comma dell'articolo 44-bis della legge 10 agosto 1950, n. 648 , quale risulta dall' articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 , e' sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di eta' inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue".
L' articolo 3 della legge 25 novembre 1964, n. 1266 , e' soppresso.