Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica delle lavorazioni suddivise in gruppi, per individuare la voce di tariffa applicabile occorre far riferimento alle caratteristiche essenziali del bene prodotto. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che, in relazione ad una lavorazione consistente nella produzione di rimorchi agricoli attrezzati per il trasferimento dei liquami ed il trasporto del letame, aveva correttamente valutato che tali macchinari non erano assimilabili alle macchine operatrici, comprese nella voce n. 6321 della tariffa, in quanto trattavasi di macchinari non in grado di produrre autonomamente lavoro, potenza e rendimento ).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 14 marzo 2000, Rep. N. 53660;
- ricorrente -
contro
BOSSINI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 110, presso lo studio dell'avvocato MICHELE MERLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE SALVO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2631/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 03/01/00 - R.G.N. 4444/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito l'Avvocato MERLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato PINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO La s.r.l. Bossini, con ricorso al Pretore di Brescia, convenne in giudizio l'INAIL per sentire accertare il proprio diritto ad esser classificata, ai fini del premio assicurativo, nella voce 6411 della tariffa approvata con dm 18 giugno 1988, anziché, come preteso dall'Istituto, nella voce 6321, con condanna dell'INAIL a restituirle quanto da essa pagato, con riserva di ripetizione, a titolo di condono previdenziale. Premesso che la propria attività, classificata dall'INAIL nella voce 6411 della tariffa sino ad un sopralluogo ispettivo del marzo 1996, consisteva nella fabbricazione di rimorchi agricoli attrezzati per il trasferimento dei liquami e per il trasporto e lo spandimento del letame, la società assumeva che, contrariamente a quel che l'INAIL aveva ritenuto, tale attività non potesse rientrare in quella di fabbricazione di macchine operatrici, cui si riferiva la voce nella quale l'INAIL pretendeva di classificarla. Infatti la caratteristica essenziale delle macchine operatrici, ossia la capacità di produrre in modo autonomo lavoro, potenza e rendimento, manca del tutto nei rimorchi, i quali non sono in grado di produrre alcunché se non agganciati ad una di tali macchine.
Nella resistenza dell'INAIL, il Pretore, disposta una ctu, rigettava la domanda, con decisione poi interamente riformata dal Tribunale di Brescia, su appello della società Bossini.
In estrema sintesi, secondo il Tribunale, il nucleo essenziale del concetto di macchina operatrice, per la cui costruzione trasformazione e riparazione si deve applicare la voce di tariffa 6321 non può che essere individuato nella destinazione esclusiva della stessa alla trasformazione ovvero al trattamento della materia prima o del semilavorato. Invece, se la macchina sia destinata in via esclusiva o concorrente ad una funzione di trasporto del materiale, come avveniva di fatto per gli spandiliquami e spandiletame, la voce di tariffa applicabile deve necessariamente essere individuata nella n. 6411. Tale conclusione ad avviso del Tribunale era anche avvalorata dalla circostanza, messa in luce dal ctu, secondo cui, dal punto di vista del ciclo operativo e della valutazione del rischio nelle lavorazioni, non sussistono diversità di rischio infortunistico fra la realizzazione dei rimorchi agricoli e quella degli altri macchinari, attività alle quali peraltro le maestranze della Bossini erano adibite indifferentemente. Contro questa sentenza l'INAIL propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L'intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL, lamentando anche vizio di motivazione, denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40 e 41 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché degli artt. 1, 13 14, e 15 del DM 18 giugno 1988 sulle modalità di applicazione della tariffa dei premi assicurativi. Assume che. contrariamente a quel che il giudice di merito ha ritenuto, disattendendo le conclusioni del c.t.u., le macchine spandiliquami e spandiletame non possono esser considerate alla stregua di semplici rimorchi agricoli, ma vanno classificate quali "macchine speciali per ogni genere di attività industriale o agricola" ai sensi della voce 6321 della tariffa, poiché il complesso apparato da cui sono costituite ne consente l'utilizzazione non solo quali mezzi di trasporto di liquami e letame ma anche par attività lavorative ben definite quali lo spargimento di liquame, e lo spandimento di concime e altre sostanze, attività per le quali esse sono dotate di compressori, giunti, tubazioni e altri congegni. L'inserimento in tale voce deriva d'altra parte, come ribadito dal c.t.u., dal fatto che si tratta di macchine azionate per mezzo di presa di forza collegata sul trattore, il che vuoi dire che esse utilizzano energia meccanica per compiere le funzioni di cui si tratta e sono da considerare, come affermato dal ctu., macchine operatrici.
Infine il Tribunale, ritenendo rilevante che, dal punto di vista del ciclo operativo e della valutazione dei rischi, la lavorazione di cui si tratta non differisse, da quella dei rimorchi agricoli ha violato i principi informatori della Tariffa poiché ha valorizzato solo le affinità tecnologiche delle lavorazioni e non le diversità merceologiche dei prodotti, criteri concorrenti nella determinazione del premio.
Il ricorso è infondato.
La tariffa, applicabile nella fattispecie, approvata con il DM 18 giugno 1988, alla voce 6411, relativa ai mezzi di trasporto, prevede fra l'altro la "Costruzione di autoveicoli e di rimorchi (autovetture, autocarri, autobus, filobus, autoarticolati, autotreni, caravan, roulotte, rimorchi e semirimorchi, ecc.). La voce 6321 della stessa tariffa riguarda invece le "Macchine operatrici (macchine utensili fisse e portatili, macchine da lavoro fisse e semoventi, macchine speciali per ogni genere di attività industriale o agricola)".
L'attributo "operatrici", utilizzato in quest'ultima voce, trova poi specificazione negli ulteriori riferimenti, ivi contenuti, alle macchine "utensili" e alle macchine "da lavoro" fisse e semoventi. Ne deriva che essenziale elemento di individuazione della categoria sta nella circostanza che si tratti di manufatti capaci di operare autonomamente trasformando l'energia che essi ricevono. Del resto, così interpretata, la tariffa riflette la nozione scientifica di "macchina", dalla quale non v'è ragione di ritenere che un testo di natura anche tecnica, quale la tariffa è, abbia inteso allontanarsi.
È in questo contesto che va quindi apprezzata la previsione, nell'ambito della voce in esame, delle "macchine speciali per ogni genere di attività industriale o agricola", nella quale l'INAIL ritiene debbano esser compresi gli spandiletame e gli spandiliquami. Quella previsione ha valore di indicazione di chiusura, ma proprio per questo il suo presupposto applicativo è pur sempre che si tratti di una "macchina".
Le suddette caratteristiche consentono facilmente di differenziare le lavorazioni indicate nella voce in esame da quelle della voce 6411, per la parte che qui interessa, vale a dire quella relativa alla costruzione di rimorchi (l'altra parte riguardando gli autoveicoli, con le relative ulteriori articolazioni). La voce si riferisce in sostanza a manufatti che pur esplicando una funzione di movimentazione non sono in grado di determinare da soli il movimento che li caratterizza, ma utilizzano, al fine, energia ad essi trasferita da altro manufatto cui sono collegati. Non va trascurato al riguardo, così come esattamente posto in luce dal giudice di merito, che nella stessa voce 6411 si faccia riferimento alle lavorazioni riguardanti la "Costruzione di veicoli speciali (autobetoniere, carrelli industriali, ecc.)". Il fatto che tale lavorazione abbia il medesimo regime tariffario della costruzione dei rimorchi conferma che all'applicazione di tale regime non è d'ostacolo la capacità di movimento del manufatto: tale capacità non lo trasforma in macchina nel senso della voce 6321, proprio perché in realtà essa dipende dalla connessione del manufatto stesso con altro da cui esso riceve la necessaria energia. Da ultimo, concorre alla applicabilità alla lavorazione in questione della voce di tariffa 6411 la circostanza che, secondo l'accertamento del Tribunale sia sotto il profilo del ciclo operativo che dal punto di vista del rischio delle lavorazioni, la costruzione dei due prodotti in questione non si differenziasse da quella dei rimorchi agricoli, cui si dedicavano indifferentemente le maestranze della società Bossini, e che, pacificamente, era tariffata secondo la voce in ultimo menzionata.
Infatti, nella determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il sistema delle tariffe contributive (approvate con decreto ministeriale) si ispira al principio secondo cui i tassi di contribuzione sono fissati in relazione al calcolo statistico dei rischi che le singole lavorazioni comportano, tanto è vero che il rischio di infortuni proprio di una produzione complessa comprendente più lavorazioni non può coincidere con quello proprio di ciascuna di esse (Cass. 5 settembre 1987, n. 7223). E in tale ordine di idee non è certo senza significato che ove si presenti una lavorazione non espressamente prevista dalla tariffa, l'inquadramento della stessa vada effettuato attraverso l'analisi tecnica delle operazioni che la compongono, svolta con imprescindibile valutazione del rischio ad esse proprio, in modo da poter ricondurre la lavorazione ad una determinata previsione tariffaria (precisazione quest'ultima esplicitata dall'art. 4 del D.M. 6 giugno 1988) (Cass. 3 agosto 2000, n. 10207). Alla luce di tali premesse e tenendo conto dell'accertamento di fatto circa le caratteristiche degli spandiletame e spandiliquami, nei quali, come accertato dal giudice di merito, prevale la funzione di trasporto del materiale, mentre le funzioni lavorative di tali attrezzi, chiaramente indicate dalla loro denominazione, vengono svolte per mezzo di presa di forza collegata sul trattore (come, del resto, precisato nello stesso controricorso con riferimento alle risultanze della ctu) la decisione impugnata si rivela esatta e il ricorso dell'INAIL va rigettato con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 11,00 oltre ad euro 2.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003