Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2005, n. 40276
CASS
Sentenza 19 settembre 2005

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Massime1

Nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace la disciplina dell'archiviazione non prevede, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione. Tuttavia, è necessario che il giudice motivi in ordine alle ragioni dell'opponente, anche se ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, con la conseguenza che la omissione (che si traduce in una mancata presa in considerazione dell'opposizione stessa) determina una violazione del principio del contraddittorio.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 2813 del 30
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 4 Num. 2813 Anno 2013 Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO Relatore: GRASSO GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da: 2,) GUASTINI GIACOMO N. IL 17/04/1966 * C/ 4) SBANCHI MARCO N. IL 03/08/1964 avverso il decreto n. 309/2010 GIUDICE DI PACE di PISTOIA, del 17/01/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; lette/spat.i.te le conclusioni del PG Dott. A.e r ktico (LA gm/JLAA”LA V, ^14 2.4″v -4 Udit i difensor Data Udienza: 30/11/2012 FATTO E DIRITTO 1. Il Giudice di Pace di Pistola, con provvedimento depositato il 17/1/2011, dispose l'archiviazione del procedimento concernente le indagini preliminari per il reato di cui all'art. 590.cod. pen., …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2005, n. 40276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40276
Data del deposito : 19 settembre 2005

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