Sentenza 19 settembre 2005
Massime • 1
Nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace la disciplina dell'archiviazione non prevede, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione. Tuttavia, è necessario che il giudice motivi in ordine alle ragioni dell'opponente, anche se ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, con la conseguenza che la omissione (che si traduce in una mancata presa in considerazione dell'opposizione stessa) determina una violazione del principio del contraddittorio.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 2813 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2813 Anno 2013 Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO Relatore: GRASSO GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da: 2,) GUASTINI GIACOMO N. IL 17/04/1966 * C/ 4) SBANCHI MARCO N. IL 03/08/1964 avverso il decreto n. 309/2010 GIUDICE DI PACE di PISTOIA, del 17/01/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; lette/spat.i.te le conclusioni del PG Dott. A.e r ktico (LA gm/JLAA”LA V, ^14 2.4″v -4 Udit i difensor Data Udienza: 30/11/2012 FATTO E DIRITTO 1. Il Giudice di Pace di Pistola, con provvedimento depositato il 17/1/2011, dispose l'archiviazione del procedimento concernente le indagini preliminari per il reato di cui all'art. 590.cod. pen., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2005, n. 40276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40276 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/09/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 980
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 005893/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET IO N. IL 21/06/1968;
2) IN PA;
avverso DECRETO del 20/12/2004 GIUDICE DI PACE di MACERATA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Meloni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TR AU - persona offesa dal reato nel procedimento penale nei confronti di IN PA in ordine al delitto di cui all'art. 581 c.p. - ricorre per Cassazione nei confronti del decreto di archiviazione emesso in data 20.12.2004 (e che il ricorrente assume essere venuto a sua conoscenza il 17.1.2004) dal Giudice di pace di Macerata su conforme richiesta del pubblico ministero. Il ricorrente denuncia la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in quanto, pur avendo egli proposto in data 2.12.2004
opposizione alla richiesta di archiviazione, il decreto impugnato non contiene alcun cenno alle argomentazioni svolte dall'opponente. Osserva la Corte - conformemente a quanto rilevato dal P.G. nelle requisitorie scritte -che il ricorso è fondato.
Infatti, "nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace la disciplina dell'archiviazione non prevede, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione. Tuttavia, è necessario che il giudice dia conto di aver considerato le ragioni dell'opponente anche se ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione la mancanza della quale (che si traduce in una mancata presa in considerazione dell'opposizione stessa) determina una violazione del principio del contraddittorio" (Cass., sent. n. 32130 del 21/04/2004 - 23/07/2004). Va ribadito, invero, con la decisione da ultimo richiamata, che la disciplina prevista dall'art. 17 del testo normativo che disciplina la competenza penale del giudice di pace è analoga a quella già prevista dalle norme abrogate in materia di archiviazione nei procedimenti pretorili essendo previsto anche in questi ultimi un contraddittorio soltanto "cartolare". Si che la richiesta di archiviazione deve essere notificata alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione e la persona offesa può presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. L'opposizione, a pena di inammissibilità, deve indicare gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie, ma il giudice provvede in ogni caso "de plano" e senza fissazione di udienza.
Peraltro, se è vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 94 del 1992, ha già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata sulla disciplina legislativa dell'archiviazione pretorile, ritenendo non esistente la violazione del principio del contraddittorio e ritenendo la diversità di disciplina tra procedimenti di competenza del tribunale e del pretore giustificata dai principi di massima semplificazione del procedimento pretorile, ciò non può consentire che il giudice neppure dia atto dell'esistenza dell'opposizione perché, altrimenti, si verificherebbe un'ipotesi simile a quella dell'omessa notificazione della richiesta di archiviazione. Invero, "in entrambi i casi il giudice emette il provvedimento senza tener conto delle ragioni della persona offesa (in un caso non posta in grado di esprimerle;
nell'altro perché il giudice non ne tiene conto) ponendo quindi in essere una palese violazione del principio del contraddittorio" (Sez. 4^, sentenza n. 32130 del 2004 cit.). Unico vizio, quest'ultimo - previsto dall'art. 409 n. 6 c.p.p. - che rende impugnabile il provvedimento di archiviazione con ricorso per Cassazione, e ciò sia in relazione all'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale sia al contraddittorio documentale già previsto nei procedimenti di competenza del pretore e, ora, per quelli di competenza del Giudice di pace (cfr., sebbene in relazione al procedimento pretorile, Sez. unite, 9 giugno 1995, Bianchi, in Cass. pen., 1995, 2868).
Nella concreta fattispecie il decreto di archiviazione impugnato è stato redatto su uno stampato che non contiene neppure il riferimento all'avvenuta proposizione dell'opposizione da parte della persona offesa. Talché il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al giudice del merito per una nuova decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Macerata per nuova decisione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2005